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Commenti: Art. 39 | Omnilex
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OInFi-FINMA · Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
Art. 39
Art. 38
Art. 40
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958.111
OInFi-FINMA
Federal Office Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
(art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)
L’offerta obbligatoria deve essere presentata entro due mesi dal superamento del valore soglia.
Per motivi importanti, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere una proroga del termine.
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