L’impresa di assicurazione che assicura stipulanti professionisti li informa che sono considerati stipulanti professionisti e delle conseguenze giuridiche che ne derivano, segnatamente se le loro pretese non sono garantite da un patrimonio vincolato.
Tali informazioni sono fornite agli stipulanti professionisti in modo tale che questi possano venirne a conoscenza quando accettano il contratto d’assicurazione.
In caso di violazione di questo obbligo d’informare, l’articolo 3a LCA1si applica per analogia.