Gli articoli 10, 13, 15 capoverso 1 lettera d, 17–20, 32–34, 36–39, 52e capoverso 2, 54abis, 57–59 e 62 non sono applicabili alle imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta e la riassicurazione all’interno del gruppo (imprese «captive»).
Sono considerate imprese di assicurazione di cui al capoverso 1 le imprese di assicurazione che:
fanno parte di un’impresa, di un gruppo di imprese o di un conglomerato che altrimenti non esercita l’attività assicurativa; e
assicurano o riassicurano i rischi di tale impresa, di tale gruppo o di tale conglomerato.
Se, oltre all’assicurazione diretta e alla riassicurazione all’interno del gruppo, una tale impresa di assicurazione esercita attività con terzi, il capoverso 1 si applica soltanto all’assicurazione diretta e alla riassicurazione all’interno del gruppo.
Le disposizioni di cui al capoverso 1 rimangono in ogni caso applicabili se dai contratti d’assicurazione conclusi dalle imprese di assicurazione di cui a tale capoverso potrebbero sorgere pretese derivanti da assicurazioni obbligatorie in favore di stipulanti non professionisti.
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