È considerata società veicolo di assicurazione un’impresa che:
non è un’impresa di assicurazione;
assume i rischi di un’impresa di assicurazione; e
garantisce interamente i rischi attraverso l’emissione di strumenti finanziari le cui pretese di rimborso o di versamento del detentore o del creditore sono subordinate agli impegni assunti dalla società veicolo di assicurazione per assumere i rischi.
Alle società veicolo di assicurazione si applicano per analogia le disposizioni della presente legge.
Le società veicolo di assicurazione devono in particolare:
definire esattamente il loro campo d’attività e prevedere un’organizzazione adeguata;
disporre di una gestione dei rischi strutturata in modo adeguato e di un controllo interno efficace, che garantiscano segnatamente il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle interne all’impresa (conformità alle norme);
disporre di mezzi finanziari adeguati;
assicurare che le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione godano di buona reputazione e offrano la garanzia di un’attività irreprensibile.
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