Per l’adeguamento dei contratti d’assicurazione vigono le stesse condizioni e lo stesso ordine di quelli indicati per la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti (art. 52d ).
Se il piano di risanamento lo prevede e ciò corrisponde all’interesse generale degli assicurati, le diverse categorie dei contratti d’assicurazione possono essere adeguate in modo differenziato.
L’interesse generale degli assicurati è dato quando l’adeguamento differenziato:
consente un risanamento globale dell’impresa di assicurazione o di parti di essa; o
fornisce un contributo al risanamento maggiore rispetto alla parità di trattamento degli assicurati.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.