Nella costituzione di nuovo capitale proprio può essere revocato il diritto di opzione dei proprietari esistenti se il suo esercizio dovesse mettere a rischio il risanamento.
Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti:
i crediti compensabili e quelli garantiti;
i crediti derivanti da impegni che l’impresa di assicurazione ha legittimamente assunto, con l’approvazione della FINMA o di un incaricato dell’inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all’articolo 51 capoverso 2 lettere a, b, d, e ed i o durante una procedura di risanamento;
i crediti derivanti da contratti d’assicurazione per i quali è prescritto un patrimonio vincolato secondo l’articolo 17, se quest’ultimo è sufficiente a garantire le pretese.
La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse soltanto se:
il capitale sociale è stato integralmente ridotto;
gli strumenti di capitale assorbenti il rischio che prevedono una conversione in capitale proprio o una riduzione dei crediti in caso di eventi definiti contrattualmente sono stati integralmente ridotti o convertiti in capitale proprio.
La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell’ordine seguente:
il credito capitale e il pagamento degli interessi di strumenti di capitale di terzi approvati dalla FINMA come strumenti di capitale assorbenti il rischio imputabili al capitale sopportante i rischi secondo l’articolo 9a o che possono essere presi in considerazione nel capitale previsto secondo l’articolo 9a ;
gli altri crediti postergati;
i crediti della terza classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF1;
i crediti derivanti da contratti d’assicurazione per i quali non è prescritto un patrimonio vincolato secondo l’articolo 17;
i crediti derivanti da contratti d’assicurazione per i quali è prescritto un patrimonio vincolato secondo l’articolo 17, nella misura in cui non sono coperti;
i crediti della seconda classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF;
i crediti della prima classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF.
Se dopo la conversione sussiste una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2, la FINMA sospende il diritto di voto per la quota che supera il 10 per cento fino alla valutazione della partecipazione qualificata.