I crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione sono assegnati alla seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF1, ma vengono soddisfatti dalla massa fallimentare solo dopo tutti gli altri crediti della seconda classe. Tra i crediti non coperti derivanti da contratti d’assicurazione vengono soddisfatti prima i crediti per i quali è prescritto un patrimonio vincolato secondo l’articolo 17 della presente legge e in seguito quelli per i quali non è prescritto un patrimonio vincolato.
I crediti di cui al capoverso 1 che possono essere constatati mediante i libri dell’impresa di assicurazione sono considerati insinuati.