Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti degli assicurati garantiti in virtù dell’articolo 17. L’eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra eventuali altri patrimoni vincolati dell’impresa di assicurazione. Un eventuale residuo è versato alla massa fallimentare.
Prima del passaggio in giudicato della graduatoria, il liquidatore del fallimento può soddisfare integralmente o parzialmente i crediti garantiti da un patrimonio vincolato relativi a elementi patrimoniali sempre che:
ciò non pregiudichi la parità di trattamento degli assicurati; e
un esame provvisorio dei crediti interessati giustifichi l’inserimento dell’importo da versare per questi crediti nella graduatoria.
Il liquidatore del fallimento deve chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati indebitamente. Se la restituzione non ha luogo, egli risponde soltanto se, all’atto di soddisfare i crediti di cui al capoverso 2, ha agito intenzionalmente o per negligenza grave.
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