Nelle procedure di cui all’articolo 51a capoverso 1, i creditori e i proprietari di un’impresa di assicurazione o di una società importante del gruppo o del conglomerato possono interporre ricorso soltanto contro:
l’omologazione del piano di risanamento;
gli atti di realizzazione;
l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.
Gli atti di realizzazione del liquidatore del fallimento sono considerati atti materiali. Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere al riguardo dalla FINMA una decisione ai sensi dell’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa (PA).
Il ricorso secondo l’articolo 17 LEF2è escluso in queste procedure.