Il termine per interporre ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento e contro gli atti di realizzazione è di dieci giorni. L’articolo 22a PA1non è applicabile.
Il termine per interporre ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento decorre dal giorno successivo a quello in cui sono resi noti pubblicamente i principi del piano di risanamento. Il termine per interporre ricorso contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata resa nota pubblicamente l’approvazione.