del 24 novembre 2010 (Stato 22 marzo 2019)2
Noi, Svittesi,
consci della responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e
della natura,
fieri delle nostre tradizioni e aperti al futuro,
ci siamo dati la presente Costituzione:
I. Disposizioni generali
§ 1 Cantone di Svitto
- Il Cantone di Svitto è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
- Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
- Il potere dello Stato risiede nel popolo ed è esercitato secondo il principio della divisione dei poteri.
§ 2 Ruolo centrale dell’essere umano
- L’attività dello Stato è al servizio del bene comune.
- Lo Stato rispetta la dignità, la personalità e la responsabilità personale del singolo.
- Esso agisce in modo conforme ai bisogni della popolazione e provvede affinché le procedure siano svolte in modo semplice.
§ 3 Stato di diritto
- Il diritto è fondamento dell’attività dello Stato.
- L’attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.
- Lo Stato e i privati agiscono secondo buona fede.
§ 4 Responsabilità individuale e collettiva
- Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della società e dello Stato.
- Lo Stato sostiene quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere il bene comune, nonché la vita associativa e il volontariato.
§ 5 Sussidiarietà
- Lo Stato assume i compiti d’interesse pubblico che non possano essere adeguatamente adempiuti da privati.
- Il Cantone assume le attività che superano le capacità dei Distretti e dei Comuni o richiedono una regolamentazione uniforme.
§ 6 Partecipazione democratica
Lo Stato promuove l’impegno politico di singoli individui e dei partiti, nonché il dibattito democratico.
§ 7 Tolleranza e rispetto
I diversi gruppi di popolazione e di età, le comunità religiose, filosofiche e culturali, nonché le autorità e i privati coesistono nella tolleranza e nel rispetto reciproci.
§ 8 Innovazione e sostenibilità
- Aperti al futuro, lo Stato e la società promuovono il rinnovamento costante.
- Si impegnano in tutti settori a favore di soluzioni sostenibili ed evitano di prendere decisioni che possono gravare sulle generazioni future.
§ 9 Collaborazione e coesione
- Il Cantone collabora con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Distretti, i Comuni e i privati.
- Il Cantone, i Distretti e i Comuni badano alla coesione di tutte le parti del Cantone.
II. Diritti fondamentali
§ 10
Il Cantone garantisce i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera.
III. Orientamento dell’attività dello Stato
A. Principi
§ 11 Pianificazione e gestione
- Lo Stato verifica, pianifica e gestisce costantemente la sua attività.
- Al riguardo tiene conto delle linee guida definite qui appresso per ogni attività statale. Tali linee guida non conferiscono alcun diritto a prestazioni statali.
§ 12 Scorporo e delega di attività dello Stato
- Lo Stato può in via legislativa scorporare attività o delegarle a privati.
- I settori scorporati e i privati incaricati di svolgere un’attività statale sottostanno alla vigilanza e alla tutela giurisdizionale dell’ente che ha scorporato o delegato l’attività dello Stato.
B. Attività dello Stato in dettaglio
§ 13 Sicurezza e ordine
- Lo Stato garantisce la sicurezza della popolazione e l’ordine pubblico.
- Esso promuove la soluzione pacifica dei conflitti.
§ 14 Convivenza
- Lo Stato promuove la convivenza dei diversi gruppi di popolazione e di età.
- Esso sostiene i nuovi abitanti nei loro sforzi di integrazione.
§ 15 Famiglia
- Lo Stato promuove la famiglia quale comunità di adulti e bambini.
- Esso crea buone condizioni per la cura dei figli all’interno e fuori della famiglia.
§ 16 Formazione
Lo Stato provvede a un’offerta variata e di elevata qualità che permetta a ogni persona di seguire un’istruzione scolastica e una formazione professionale e di sviluppare le proprie capacità.
§ 17 Cultura
Lo Stato tutela e promuove la cultura nella sua varietà.
§ 18 Economia e lavoro
- Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli per l’economia che permettano alle imprese e ai lavoratori di affermarsi nella concorrenza.
- Promuove la compatibilità tra esercizio di un’attività lucrativa e famiglia.
§ 19 Sicurezza sociale
- A complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, lo Stato provvede alla sicurezza sociale della popolazione.
- Esso si adopera a favore dell’integrazione sociale ed economica delle persone che necessitano di aiuti particolari.
§ 20 Alloggio
Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli affinché vi siano alloggi sufficienti.
§ 21 Sanità
- Lo Stato provvede affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile per tutti.
- Esso prende misure affinché vi siano svariati servizi di prevenzione nel settore della salute.
§ 22 Ambiente
- Lo Stato protegge l’ambiente dagli effetti nocivi e indesiderati.
- Esso si adopera per un’utilizzazione parsimoniosa delle basi vitali naturali.
- Si prende cura delle terre coltive e dei paesaggi di pregio.
§ 23 Acqua ed energia
- Lo Stato provvede a un approvvigionamento idrico ed energetico sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente.
- Esso si impegna a favore di un’utilizzazione efficiente di tali risorse.
§ 24 Trasporti
- Lo Stato provvede a dotare il suo territorio di infrastrutture per i trasporti pubblici e privati conformi ai bisogni.
- Esso tiene conto degli utenti della circolazione più deboli.
IV. Diritti popolari
A. Condizioni
§ 25 Cittadinanza
La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.
§ 26 Diritto di voto
- Hanno diritto di voto i cittadini d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone che hanno compiuto 18 anni e hanno diritto di voto in materia federale.
- Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali, distrettuali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.
- Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri all’estero d’ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale.
B. Elezioni popolari
§ 27
Gli aventi diritto di voto eleggono:
- i membri del Gran Consiglio;
- i membri del Consiglio di Stato;
- i deputati svittesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati;
- i membri dei Parlamenti distrettuali e dei Parlamenti comunali;
- i membri dei Consigli distrettuali e dei Municipi;
- i membri dei Tribunali distrettuali;
- i membri di altre autorità sottostanti a elezione popolare.
C. Iniziativa in materia cantonale
§ 28 Oggetto
Con un’iniziativa, 2000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo:
- la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale;
- l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge;
- l’apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di una convenzione intercantonale o internazionale con rango costituzionale o di legge o la denuncia di una tale convenzione.
§ 29 Forma
- L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.
- L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.
- Se da una proposta generica non è possibile evincere la forma giuridica in cui va concretata, decide il Gran Consiglio.
§ 30 Riuscita e validità
- Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell’iniziativa.
- Il Gran Consiglio esamina la validità dell’iniziativa.
- Un’iniziativa è valida se:
- rispetta il principio dell’unità della forma e della materia;
- non è contraria al diritto superiore;
- non è manifestamente inattuabile.
§ 31 Trattazione
- Il Gran Consiglio decide circa l’accettazione o la reiezione di un’iniziativa.
- Se il Gran Consiglio approva un’iniziativa, il progetto elaborato o il progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo.
- Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa, questa è sottoposta al voto del Popolo.
§ 32 Controprogetto
- Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa elaborata o al progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica.
- Gli aventi diritto di voto si pronunciano simultaneamente sui due progetti.
- Gli aventi diritto di voto possono accettare ambedue i testi e indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.
§ 33 Termini
- Il Gran Consiglio decide entro 18 mesi circa l’accettazione o la reiezione dell’iniziativa.
- La legge prevede ulteriori termini.
D. Referendum in materia cantonale
§ 34 Referendum obbligatorio
- Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
- le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;
- gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale;
- le iniziative respinte dal Gran Consiglio;
- le iniziative e i progetti cui è contrapposto un controprogetto;
- le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine.
- Se nel voto finale il Gran Consiglio approva un progetto con meno dei due terzi dei membri partecipanti alla votazione, sono inoltre sottoposti al voto del Popolo:
- l’emanazione, la modifica e l’abrogazione di leggi;
- gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango di legge;
- i decreti vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.
§ 35 Referendum facoltativo
- Su domanda di 1000 aventi diritto di voto sono sottoposti al voto del Popolo i seguenti atti non sottostanti a referendum obbligatorio:
- le leggi, nonché gli accordi internazionali e intercantonali;
- i decreti del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.
- La domanda va depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.
E. Diritti popolari in materia comunale
§ 36 Esercizio
I diritti politici nei Distretti e nei Comuni si esercitano nel luogo di domicilio.
§ 37 Diritto d’iniziativa
- Gli aventi diritto di voto possono, individualmente o insieme, presentare un’iniziativa al Consiglio distrettuale o al Municipio.
- L’iniziativa deve concernere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un atto normativo o di un atto amministrativo di competenza dell’Assemblea distrettuale o comunale.
- L’iniziativa deve essere presentata per scritto e rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.
§ 38 Diritti popolari nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento
La legge disciplina l’esercizio del diritto d’iniziativa e di referendum nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento.
F. Diritti popolari nei consorzi
§ 39
- I consorzi si organizzano democraticamente e prevedono un diritto d’iniziativa e di referendum.
- La decisione di aderire a un consorzio spetta agli aventi diritto di voto.
G. Consultazioni
§ 40
- Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di consultazione su un progetto di Costituzione o di legge cantonale.
- I Distretti, i Comuni, i partiti e le cerchie interessate sono invitati a pronunciarsi.
V. Autorità
A. Principi
§ 41 Eleggibilità
- È eleggibile a membro di un’autorità cantonale o comunale, nonché al Consiglio degli Stati, chi ha diritto di voto in materia cantonale.
- La legge può disciplinare eccezioni e altre condizioni di eleggibilità.
§ 42 Incompatibilità e astensione
- I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali non possono appartenere a un’altra di queste autorità.
- La legge disciplina altre incompatibilità e l’astensione.
§ 43 Durata del mandato
- I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali e del Consiglio degli Stati sono eletti per un quadriennio.
- L’elezione del Gran Consiglio e l’elezione del Consiglio di Stato avvengono simultaneamente.
§ 44 Lingua ufficiale
La lingua ufficiale è il tedesco.
§ 45 Pubblicità e informazione
- I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge stabilisce le eccezioni.
- Le autorità informano il pubblico sulla loro attività per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.
- Il Cantone, i Distretti e i Comuni garantiscono un accesso semplice alla loro amministrazione e si attengono al principio della trasparenza.
§ 45a Obbligo di pubblicità
- Tutti i partiti e i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di elezioni o votazioni che rientrano nella competenza del Cantone, dei Distretti e dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Rientrano nell’obbligo di pubblicità, in particolare:
- le fonti di finanziamento e il preventivo globale per la campagna in vista di elezioni o votazioni;
- la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato, se superiore a 1000 franchi per anno civile;
- l’identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato. Sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente i 5000 franchi per anno civile.
- Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale e distrettuale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano possibili conflitti d’interesse.
- All’inizio dell’anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala possibili conflitti d’interesse.
- Il Cantone o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1–3 e compilano un registro pubblico.
- Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sono punite con una multa.
- La legge disciplina i particolari.
§ 46 Responsabilità dello Stato
- Il Cantone, i Distretti e i Comuni, nonché gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni che i loro organi o i loro impiegati causano illecitamente nell’esercizio della loro attività ufficiale.
- La legge disciplina la responsabilità dei privati incaricati di compiti statali e stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.
B. Gran Consiglio
§ 47 Statuto e composizione
- Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.
- Esso si compone di 100 membri.
§ 48 Elezione
- Il Gran Consiglio è eletto nei Comuni a scrutinio segreto.
- Ogni Comune forma un circondario elettorale. I seggi sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente alla loro popolazione residente, ma ogni Comune ha diritto almeno a un seggio.
- Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale. La legge può stabilire quorum minimi.3
§ 49 Attività legislativa
- Fatti salvi i diritti del Popolo, il Gran Consiglio delibera su:
- le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;
- l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di leggi;
- l’approvazione o la denuncia di accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale o di legge.
- Il Gran Consiglio emana ordinanze per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
§ 50 Leggi
Sono emanate in forma di legge tutte le norme giuridiche importanti, in particolare quelle concernenti:
- i diritti e i doveri delle persone fisiche e giuridiche; o
- le linee fondamentali dell’organizzazione del Cantone, dei Distretti o dei Comuni.
§ 51 Delega
- La legge può delegare l’emanazione di norme giuridiche meno importanti.
- L’oggetto, lo scopo e la portata della facoltà conferita devono essere stabiliti dalla legge.
§ 52 Pianificazione
Il Gran Consiglio partecipa alla pianificazione dell’attività e alla pianificazione finanziaria, nonché all’allestimento del programma legislativo.
§ 53 Finanze
- Il Gran Consiglio delibera sul bilancio di previsione e l’aliquota fiscale e approva i conti.
- Esso decide in materia di nuove spese, fatti salvi i diritti del Popolo.
- Il Gran Consiglio decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche sino a 5 milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti sino a 500 000 franchi.
§ 54 Elezioni
- Il Gran Consiglio elegge:
- il presidente, il vicepresidente e gli scrutatori per la durata di un anno;
- fra i membri del Consiglio di Stato, il landamano e il suo vice per un biennio;
- il presidente e gli altri membri dei Tribunali cantonali la cui elezione gli competa;
- il procuratore generale;
- il cancelliere dello Stato.
- Esso procede alle altre elezioni che gli sono delegate dall’ordinamento giuridico.
§ 55 Vigilanza e altri affari
- Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Governo, sull’amministrazione e sul funzionamento dei tribunali cantonali.
- Il Gran Consiglio:
- decide circa il lancio del referendum cantonale o il deposito di un’iniziativa del Cantone in materia federale;
- esercita il diritto di grazia;
- decide i conflitti di competenza tra le autorità supreme;
- adempie altri compiti che gli sono delegati dall’ordinamento giuridico.
C. Consiglio di Stato e amministrazione
§ 56 Statuto ed elezione
- Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva del Cantone.
- Esso si compone di sette membri.
- È eletto secondo il sistema maggioritario.
§ 57 Collegialità
Il Consiglio di Stato prende e difende le sue decisioni quale autorità collegiale.
§ 58 Attività governativa
Il Consiglio di Stato:
- stabilisce gli obiettivi importanti e i mezzi dell’attività statale;
- allestisce una pianificazione dell’attività e una pianificazione finanziaria, nonché un programma legislativo;
- coordina le attività statali;
- prepara di regola gli affari del Gran Consiglio;
- dirige e controlla l’amministrazione cantonale;
- rappresenta il Cantone in Svizzera e all’esterno;
- adempie gli altri compiti che gli sono delegati.
§ 59 Ordinanze e accordi
- Il Consiglio di Stato emana ordinanze per quanto la legge gliene conferisca la facoltà.
- Esso conclude e denuncia accordi internazionali e intercantonali per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.
- Emana le ordinanze d’esecuzione.
§ 60 Giurisdizione
Il Consiglio di Stato decide secondo quanto disposto dalla legge sui ricorsi elettorali e sulle controversie di diritto amministrativo.
§ 61 Vigilanza
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Distretti e i Comuni, nonché sugli enti di diritto pubblico.
§ 62 Diritto di necessità
- Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o prendere provvedimenti per far fronte a gravi turbamenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d’emergenza sociale.
- Le ordinanze contingibili urgenti devono essere senza indugio sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono un anno dopo essere entrate in vigore se non sono integrate nel diritto ordinario.
§ 63 Amministrazione cantonale
- L’Amministrazione cantonale:
- applica il diritto;
- prepara gli affari del Consiglio di Stato;
- adempie altri compiti che il Consiglio di Stato le ha assegnato.
- Essa lavora secondo i principi riconosciuti della buona gestione amministrativa.
D. Amministrazione della giustizia
§ 64 Principi
- I tribunali amministrano la giustizia in modo indipendente, imparziale e affidabile.
- Provvedono a procedure celeri ed economiche.
- I tribunali perseguono una soluzione consensuale dei conflitti.
§ 65 Giurisdizione in materia civile e penale
- Il Tribunale cantonale è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia civile e penale.
- La giurisdizione di primo grado è esercitata dai Tribunali distrettuali.
§ 66 Giurisdizione amministrativa
- Il Tribunale amministrativo è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia amministrativa.
- Per le decisioni prese in un procedimento amministrativo, la legge garantisce almeno un controllo da parte di un’autorità di ricorso indipendente.
§ 67 Vigilanza sulla giustizia
- Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo esercitano la vigilanza sulle autorità giudiziarie loro subordinate.
- La vigilanza si limita alla gestione delle pratiche e all’amministrazione della giustizia.
§ 68 Eccezioni
In casi particolari la legge può prevedere altre autorità giudiziarie o altre competenze.
VI. Enti pubblici
A. Distretti e Comuni
§ 69 In generale
- Il Cantone si suddivide in Distretti e Comuni.
- I Distretti e i Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico e godono di autonomia nei limiti fissati dal diritto di rango superiore.
- La legge ne definisce il territorio e la denominazione.
§ 70 Distretti
- I Distretti comprendono il territorio di uno o più Comuni.
- Essi svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.
- I Distretti possono essere suddivisi o raggruppati per formare circondari per i tribunali di primo grado.
§ 71 Comuni
- I Comuni svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.
- Essi sono competenti per tutte le questioni locali che non sono affidate ad altri enti.
§ 72 Organizzazione
- I Distretti e i Comuni sono organizzati democraticamente.
- Essi possono istituire parlamenti.
§ 73 Collaborazione
- Nell’esercizio dell’attività dello Stato i distretti e i Comuni collaborano tra di loro, con il Cantone e i Comuni dei Cantoni vicini.
- Per svolgere determinate attività possono raggrupparsi in consorzi, gestire un’istituzione comune o convenire che un Distretto o un Comune svolga determinate attività per tutti gli interessati.
- La legge può obbligare i Distretti e i Comuni a collaborare se interessi pubblici importanti lo esigono e se solo in tal modo un’attività può essere adeguatamente adempita.
§ 74 Modifiche dell’effettivo e del territorio
- Le modifiche dell’effettivo e del territorio dei Distretti e dei Comuni avvengono in via legislativa.
- Ogni Comune può chiedere una modifica legislativa per modificare il proprio effettivo o il proprio territorio.
- La modifica legislativa è attuata soltanto se approvata da ogni Comune interessato.
B. Corporazioni
§ 75
- Le corporazioni sono enti autonomi di diritto pubblico cantonale.
- Il loro effettivo e il loro diritto di amministrarsi da sé sono garantiti nei limiti dell’ordinamento giuridico.
- Esse provvedono a salvaguardare il valore dei loro beni che amministrano e utilizzano autonomamente.
VII. Finanze
§ 76 Risorse finanziare
Il Cantone, i Distretti e i Comuni si procurano le loro risorse in particolare mediante:
- la riscossione di imposte e altri tributi;
- i redditi del loro patrimonio;
- le prestazioni della Confederazione e di terzi;
- l’emissione e l’assunzione di prestiti.
§ 77 Principi della riscossione delle imposte
- I Cantoni, i Distretti e i Comuni riscuotono le imposte necessarie all’esercizio della loro attività.
- Nella strutturazione delle imposte rispettano i principi della legalità, della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, nonché la capacità economica.
- Le imposte sono calcolate in modo da salvaguardare la volontà produttiva e la competitività dei contribuenti e da incentivare la previdenza individuale.
§ 78 Gestione finanziaria
- Le finanze del Cantone, dei Distretti e dei Comuni devono essere gestite conformemente alla legge, in modo parsimonioso, economico e, sul lungo periodo, equilibrato.
- Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.
§ 79 Pianificazione finanziaria e pianificazione delle attività
- Il Cantone, i Distretti e i Comuni allestiscono una pianificazione finanziaria e la coordinano con la pianificazione delle attività.
- Le spese sono controllate costantemente al fine di verificarne la necessità, l’utilità e la sopportabilità.
§ 80 Controllo delle finanze
La gestione delle finanze è controllata da organi indipendenti.
§ 81 Perequazione finanziaria
- Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.
- Esso mira in tal modo a creare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Distretti e dei Comuni.
VIII. Stato e Chiese
§ 82 Chiese e conventi
- Lo Stato rispetta il diritto all’autodeterminazione della Chiesa cattolica romana e della Chiesa evangelica riformata, nonché delle altre comunità religiose.
- Le comunità religiose sottostanno al diritto privato sempre che non abbiano uno statuto di ente di diritto ecclesiastico.
- Lo statuto e l’effettivo dei conventi e degli ordini religiosi esistenti sono garantiti.
§ 83 Enti di diritto ecclesiastico
- Le Chiese cantonali e le Parrocchie appartenenti alla Chiesa cattolica romana e alla Chiesa evangelica riformata hanno lo statuto di enti autonomi di diritto pubblico.
- I membri con diritto di voto della corrispondente Chiesa cantonale emanano uno statuto organizzativo. Gli statuti sono approvati dal Gran Consiglio se non contraddicono al diritto federale e cantonale.
- Le Chiese cantonali sottostanno all’alta vigilanza del Cantone.
§ 84 Appartenenza
- Ogni persona domiciliata nel Cantone appartiene all’ente di diritto ecclesiastico della sua confessione, qualora ne adempia le condizioni statutarie.
- L’uscita da una Chiesa cantonale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta alla Parrocchia competente.
§ 85 Compiti e doveri
- Gli enti di diritto ecclesiastico sostengono le chiese nell’adempimento dei loro compiti. Essi possono assumere altri compiti nei limiti fissati dai loro ordinamenti giuridici.
- Essi si organizzano secondo principi democratici e disciplinano il diritto di voto.
- Amministrano il loro patrimonio e i loro introiti secondo i principi statali di una sana gestione finanziaria.
§ 86 Chiese cantonali
- Per svolgere le loro attività, le Chiese cantonali possono riscuotere congrui contributi dalle loro Parrocchie.
- Esse provvedono ad assicurare una perequazione finanziaria fra le Parrocchie.
§ 87 Parrocchie
- Nelle Parrocchie quanto meno la designazione degli organi, l’emanazione di importanti disposti normativi, la deliberazione del bilancio di previsione annuale e dell’aliquota fiscale e l’approvazione dei conti devono essere riservate agli aventi diritto di voto.
- Per l’adempimento delle attività ecclesiali le Parrocchie possono riscuotere imposte.
- L’assoggettamento e la riscossione delle imposte sono retti dalla legislazione fiscale cantonale.
§ 88 Tutela giurisdizionale
- Le Chiese cantonali provvedono affinché i loro membri e le parrocchie dispongano di una tutela giurisdizionale sufficiente.
- Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità del diritto cantonale.
- Il Tribunale amministrativo ne controlla la legittimità.
IX. Revisione della Costituzione cantonale
§ 89
- La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
- Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.
X. Disposizioni finali
§ 90 Ultrattività parziale e adeguamento del diritto anteriore
- Gli atti normativi emanati e le decisioni prese secondo la vecchia Costituzione rimangono in vigore. Per una loro eventuale modifica si applica la presente Costituzione.
- Se in virtù della presente Costituzione devono essere emanate nuove disposizioni di legge o modificate disposizioni esistenti, tali adeguamenti devono essere intrapresi senza indugio.
- Le disposizioni della vecchia Costituzione sui Distretti e i Comuni, per quanto non siano contrarie alla presente Costituzione, rimangono applicabili sino all’emanazione di nuove disposizioni legali.
§ 91 Diritti politici
Se prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione il Gran Consiglio emana decreti sottostanti a referendum, quest’ultimo sottostà alla vecchia Costituzione.
§ 92 Entrata in vigore
- Il Gran Consiglio determina l’entrata in vigore.
- La presente Costituzione è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo la sua entrata in vigore, integrata nella Raccolta cantonale delle leggi.
- Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, la Costituzione del Cantone di Svitto del 23 ottobre 1898 è abrogata.
Indice delle materie
I numeri indicano gli § e parti di § della Costituzione
Amministrazione56ss
– accesso alla 45
– alta vigilanza sull’ 55
– cantonale 63
– controllo dell’58
– della giustizia 64 ss 67
– direzione dell’58
Autorità41 ss
– astensione 42
– coesistenza – nel rispetto reciproco 7
– nella tolleranza reciproca 7
– collegiale del Consiglio di Stato 57
– conflitti di competenza tra le 55
– decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali 88
– del Tribunale – amministrativo 66, 67
– cantonale 67
– di vigilanza 47
– eleggibilità a membro di 41
– elezione popolare dei membri delle 27
– incompatibilità 42
– informazione del pubblico sulla attività della 45
– legislativa 47
– statuto del – Consiglio di Stato 56
– Gran Consiglio 47
Bilancio
– delibera – del Gran Consiglio sul 53
– nelle Parrocchie del 87
– di previsione 78
– gestione finanziaria 78
Cantone
– accesso semplice all’amministrazione 45
– appartenenza a ente di diritto ecclesiastico 84
– autorità – legislativa del 47
– suprema autorità di vigilanza del 47
– coesione di tutte le parti del 9
– collaborazione con – Confederazione 9
– gli altri Cantoni 9
– i Comuni 9
– i Distretti 9
– i privati 9
– coordinano con la pianificazione delle attività 79
– deposito di un’iniziativa del 55
– di Svitto 1
– diritto di voto 26
– esercizio dell’attività dello Stato 73
– finanze del 78
– garanzia dei diritti fondamentali sanciti – dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera 10
– dalla Costituzione federale 10
– leggi 50
– perequazione finanziaria 81
– pianificazione finanziaria 79
– rappresentazione – all’esterno del 58
– in Svizzera del 58
– responsabilità dello Stato 46
– risorse finanziare del 76
– Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera 1
– statuto del Consiglio di Stato 56
– suprema autorità giudiziaria del 66
– sussidiarietà 5
– vigilanza su Chiese 83
Chiesa (e)82 ss
– alta vigilanza del Cantone sulle 83
– appartenenza a 84
– autodeterminazione delle 82
– cantonali 83, 86
– cattolica romana 82, 83
– compiti delle 85
– e conventi 82
– enti di diritto ecclesiastico 83
– evangelica riformata 82, 83
– tutela giurisdizionale 88
– uscita da una 84
Cittadinanza
– acquisto della cittadinanza – cantonale 25
– comunale 25
– perdita della cittadinanza – cantonale 25
– comunale 25
Compiti
– adempimento da parte – del – Consiglio di Stato 58
– Gran Consiglio di 55
– dell’Amministrazione cantonale 63
– degli enti di diritto ecclesiastico 85
– indelegabilità di 5
– responsabilità dei privati incaricati di 46
– sussidiarietà 5
Comune (i)69 ss, 71
– acquisto della cittadinanza comunale 25
– circondario elettorale per l’elezione del Gran Consiglio 48
– coesione di tutte le parti del Cantone 9
– collaborazione – del Cantone con 9
– tra distretti e 73
– diritti popolari – e nei Comuni dotati di un Parlamento 38
– in materia comunale 36ss – diritti popolari nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento 38
– diritto d’iniziativa 37
– diritto – d’iniziativa 37
– di voto 26
– Distretti 70
– eleggibilità a membro di un’autorità 41
– elezione – dei Parlamenti 27
– a scrutinio segreto, del Gran Consiglio 47ss
– gestione finanziaria del 78
– informazione 45
– linee fondamentali dell’organizzazione dei 50
– modifiche – del territorio dei 74
– dell’effettivo dei 74
– organizzazione dei 72
– perdita della cittadinanza comunale 25
– perequazione finanziaria 81
– pianificazione – delle attività del 79
– finanziaria del 79
– principi della riscossione delle imposte da parte del 77
– principio della trasparenza 45
– procedura di consultazione 40
– pubblicità 45
– responsabilità del 46
– risorse finanziare del 76
– suddivisione del Cantone in 69
– sussidiarietà del Cantone 5
– svolgimento di attività statali 71
– vigilanza sui 61
Comunità religiose
– diritto all’autodeterminazione di altre comunità 82
– tolleranza e rispetto 7
Confederazione
– collabora del Cantone con la 9
– risorse finanziare 76
– Svitto Stato sovrano, membro della 1
Consiglio degli Stati
– durata del mandato dei membri del 43
– eleggibilità al 41
– elezione dei membri al 27
Consiglio di Stato56 ss
– accertamento della riuscita formale dell’iniziativa 30
– astensione 41
– attività governativa 58 – adempimento di altri compiti delegati 58
– attività statali 5
– controllo dell’amministrazione cantonale 58
– direzione dell’amministrazione cantonale 58
– pianificazione dell’attività finanziaria 58
– pianificazione finanziaria 58
– preparazione degli affari del Gran Consiglio 58
– programma legislativo 58
– rappresentazione del Cantone 58
– autorità collegiale 57
– durata del mandato dei membri del 43
– elezione – dei membri del 27
– del 43
– del landamano 54
– emanazione di – accordi 59
– ordinanze 59
– giurisdizione del 60
– incompatibilità 41
– suprema autorità – direttoriale del Cantone 56
– esecutiva del Cantone 56
– vigilanza – su enti di diritto pubblico 61
– sui Comuni 61
– sui Distretti 61
Consiglio Nazionale
– elezione dei deputati al 27
Consorzio
– collaborazione 73
– decisione di aderire a un 39
– diritti popolari nei 39
– organizzazione dei 39
Costituzione
– attività legislativa del Gran Consiglio 49
– costituzione – cantonale 28, 29, 34, 89
– federale 10
– garanzia dei diritti fondamentali sanciti dalla 10
– iniziativa – in materia cantonale 28
– per la revisione totale della 29
– ordinanze 49
– procedura di consultazione 40
– referendum obbligatorio 34
– revisione – parziale della Costituzione cantonale 28, 29, 49, 89
– totale della Costituzione cantonale 28, 29, 49, 89
Dignità2
Diritto (i)
– all’autodeterminazione – della Chiesa
– cattolica romana 82
– evangelica riformata 82
– delle altre comunità religiose 82
– applicazione del 63
– Comuni 69, 71
– consultazioni 40
– controprogetto 32
– corporazioni 75
– di necessità 62
– Distretti 69, 70
– eleggibilità a membro – del Consiglio degli Stati 41
– di un’autorità
– cantonale 41
– comunale 41
– elezione al Gran Consiglio 48
– elezioni popolari 27
– enti di diritto ecclesiastico 83 – appartenenza a 84
– compiti 85
– diritto di 83
– doveri 85
– esercizio del diritto di grazia 55
– finanze 53
– garanzia dei diritti fondamentali 10
– giurisdizione del Consiglio di Stato 60
– iniziativa in materia cantonale 28
– internazionale 10
– leggi 50
– popolari 25 ss – cittadinanza 25
– diritto di voto 26
– in materia
– cantonale 26
– federale 26
– popolari in materia comunale 36 ss – diritto d’iniziativa 37
– esercizio dei 36
– popolari nei
– Comuni dotati di un Parlamento 38
– Distretti 38
– popolari nei consorzi 39
– referendum facoltativo 35
– Svitto come Stato di 1, 3
– vigilanza del Consiglio di Stato 61
Disposizioni finali90 ss
Divisione dei poteri
– principio della 1
Durata
– del mandato dei membri – del
– Consiglio degli Stati 43
– Consiglio di Stato 43
– Gran Consiglio 43
– dei tribunali cantonali 43
– Gran Consiglio – presidente 54
– scrutatori 54
– vicepresidente 54
Eleggibilità
– a membro – di un’autorità
– cantonale 41
– comunale 41
– del Consiglio degli Stati 41
Elezioni
– da parte del Gran Consiglio 54 – altri membri dei Tribunali cantonali 54
– cancelliere dello Stato 54
– landamano 54
– presidente dei Tribunali cantonali 54
– presidente del 54
– procuratore generale 54
– scrutatori del 54
– vice landamano 54
– vicepresidente del 54
– diritto di voto a elezioni – cantonali 26
– comunali 26
– distrettuali 26
– popolari a – deputati svittesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati 27
– membro di
– altre autorità sottostanti a elezione popolare 27
– Consigli distrettuali 27
– Consiglio di Stato 27
– Gran Consiglio 27
– Municipi 27
– Parlamenti comunali 27
– Parlamenti distrettuali 27
– Tribunali distrettuali 27
Gran Consiglio47 ss
– alta vigilanza – sul funzionamento dei tribunali cantonali 55
– sul Governo 55
– sull’amministrazione 55
– astensione dei membri del 42
– attività legislativa del 49
– composizione del 47
– conclusione di accordi – intercantonali 59
– internazionali 59
– conflitti di competenza tra le autorità supreme 55
– denuncia di accordi – intercantonali 59
– internazionali 59
– deposito di un’iniziativa del Cantone in materia federale 55
– dibattiti del 45
– diritto di grazia 55
– durata del mandato dei membri del 43
– elezione – dei membri del 27
– del 43, 48
– altri membri dei Tribunali cantonali 54
– cancelliere dello Stato 54
– landamano 54
– presidente dei Tribunali cantonali 54
– presidente del 54
– procuratore generale 54
– scrutatori del 54
– vice landamano 54
– vicepresidente del 54
– finanze 53
– incompatibilità dei membri del 42
– iniziativa – accettazione 31, 34
– controprogetto 32
– forma 29
– reiezione di 31
– respingimento dell’31, 34
– trattamento dell’31
– validità dell’30
– pianificazione 52
– preparazione degli affari del 58
– pubblicità dibattiti del 45
– referendum – facoltativo 35
– obbligatorio 35
– referendum cantonale in materia federale 55
– statuto del 47
– statuto organizzativo 83
–diritto di necessità 62
Imposta (e)
– calcolo delle 77
– principi della riscossione delle – capacità economica 77
– generalità 77
– legalità 77
– uniformità dell’imposizione 77
– riscossione da parte delle parrocchie 87
– risorse finanziare di – Cantone 76
– Comuni 76
– Distretti 76
Iniziativa
– cantonale 55
– in materia comunale 36 ss – diritto d’ 37, 38
– materia cantonale 28 ss – accettazione 33
– controprogetto 32
– forma 29
– progetto elaborato 29
– proposta generica 29
– oggetto 28
– reiezione 33
– riuscita 30
– trattazione dell’31
– validità 30
– nei consorzi 39
– privata 19
– sicurezza sociale 19
Interesse pubblico
– attività dello Stato 3
– sussidiarietà 5
Istruzione
– formazione 16
Landamano
– elezione del 54
Legge (i)
– abrogazione di una 28
– accordi 59
– astensione 41
– attività legislativa del Gran Consiglio 49, 50 – delega 51
– cittadinanza 25
– collaborazione di – Comuni 73
– Distretti 73
– denominazione di – Comuni 69
– Distretti 69
– diritti popolari nei – Distretti 38
– Comuni dotati di un Parlamento 38
– eleggibilità 41
– emanazione di una 28
– gestione delle finanze – dei Comuni 78
– dei Distretti 78
– del Cantone 78
– giurisdizione – amministrativa 66
– del Consiglio di Stato 60
– incompatibilità 41
– iniziativa in materia cantonale 28
– modifica di una 28
– ordinanze 59
– procedura di consultazione 40
– referendum – facoltativo 35
– obbligatorio 34
– responsabilità dei privati incaricati di compiti statali 46
– termini 33
– territorio di – Comuni 69
– Distretti 69
Lingua
– ufficiale 44
Maggioritario
– elezione del Consiglio di Stato secondo il principio 56
Municipio
– diritto d’iniziativa 37
Ordinanza (e)
– del – Consiglio di Stato 59
– Gran Consiglio 49
Ordine pubblico13
Organizzazione (i)
– bene comune 4
– dei – Comuni 50, 72
– Distretti 50, 72
– del Cantone 50
– vita associativa 4
– volontariato 4
Partiti
– consultazioni 40
– promozione dell’impegno politico dei 6
Perequazione finanziaria
– assicurata dal Cantone 81
– tra le Parrocchie 86
Popolo
– attività legislativa del Gran Consiglio 49
– iniziativa 31
– potere dello Stato 1
– referendum – facoltativo 35
– obbligatorio 34
Progetti
– controprogetto 32
– referendum obbligatorio 34
Proposta generica
– iniziativa in materia – cantonale 29
– comunale 37
Pubblicità
– dei dibattiti del Gran Consiglio 45
– delle udienze dei tribunali 45
– obbligo di pubblicità 45a
– principio della 78
Quorum minimi48
Referendum
– diritto di voto 26
– in materia – cantonale 34 ss, 55
– facoltativo 35
– obbligatorio 34
– comunale 38
– nei consorzi 39
Responsabilità
– collettiva 5
– dei privati incaricati di compiti statali 46
– dello Stato 46
– individuale 5, 19
– personale del singolo 2
– sicurezza sociale 19
Revisione della Costituzione cantonale89
Sistema
– sanitario 21
– maggioritario 56 – elezione del Consiglio di Stato 56
– proporzionale 48
Territorio
– Comuni 69 – modifiche del 74
– Distretti 69, 70 – modifiche del 74
– modifiche del 34
– trasporti 24
Tribunale (i)
– alta vigilanza sul funzionamento dei 55
– amministrazione della giustizia 64 ss – giurisdizione in materia
– amministrativa 66
– civile 65
– penale 65
– principi 64
– astensione dei membri dei 42
– di primo grado 70
– distretti 70
– durata del mandato dei membri dei 43
– elezione – dei membri dei 54
– del presidente dei 54
– elezioni dei membri del 27
– incompatibilità dei membri dei 42
– pubblicità delle udienze dei 45
– tutela giurisdizionale dei membri delle Chiese 88
– vigilanza sulla giustizia 67
Vigilanza
– alta vigilanza del Gran Consiglio – sul funzionamento dei tribunali cantonali 55
– sul Governo 55
– sull’amministrazione 55
– del – Consiglio di Stato
– sui Comuni 61
– sui Distretti 61
– sugli enti di diritto pubblico 61
– gran Consiglio quale suprema autorità di 47
– delega di attività dello Stato 12
– scorporo di attività dello Stato 12
– sulla giustizia 67
– sulle Chiese cantonali 83
Votazione (i)
– diritto di voto
– referendum obbligatorio 34
Voto
– diritti popolari nei consorzi 39
– diritto – d’iniziativa 37
– di 26
– eleggibilità 41
– elezione dei – deputati svittesi al Consiglio
– degli Stati 27
– nazionale 27
– membri dei Consigli distrettuali 27
– membri dei Municipi 27
– membri dei Parlamenti
– comunali 27
– distrettuali 27
– membri dei Tribunali distrettuali 27
– membri del Consiglio di Stato 27
– membri del Gran Consiglio 27
– membri di altre autorità sottostanti a elezione popolare 27
– enti di diritto ecclesiastico 83
– iniziativa in materia cantonale 28 – controprogetto 32
– trattazione 31
– parrocchie 87
– referendum – facoltativo 35
– obbligatorio 34