del 24 settembre 2000 (Stato 20 settembre 2023)2
Il Popolo del Cantone di Neuchâtel,
conscio delle sue responsabilità verso l’essere umano, la collettività, l’ambiente naturale e le generazioni future,
rispettoso delle diversità culturali e regionali,
risoluto ad assicurare, per quanto in suo potere, la libertà, la giustizia, la pace e
la prosperità in un ordinamento democratico e a conformare una collettività viva, unita, solidale e aperta al mondo,
si è dato la presente Costituzione:
Titolo primo: Disposizioni generali
Repubblica e Cantone di Neuchâtel
Art. 1
- Il Cantone di Neuchâtel è una repubblica democratica, laica, sociale e garante dei diritti fondamentali.
- Il potere appartiene al Popolo. È esercitato dal corpo elettorale e dalle autorità nelle forme previste dalla presente Costituzione.
- Il Cantone di Neuchâtel è uno degli Stati della Confederazione Svizzera. Comprende il territorio che gli è garantito dalla Costituzione federale.
- Il Cantone è suddiviso in Comuni.3
Capitale del Cantone
Art. 2
La capitale del Cantone è la città di Neuchâtel, sede del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.
Stemma del Cantone
Art. 3
Lo stemma del Cantone è:
Interzato in palo di verde, d’argento e di rosso, il rosso caricato nel capo da una crocetta del secondo.
Lingua ufficiale
Art. 4
La lingua ufficiale del Cantone è il francese.
Compiti dello Stato e dei Comuni
Art. 5
- Nei limiti delle loro competenze e a complemento dell’iniziativa e della responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i Comuni assumono i compiti loro affidati dalla legge, segnatamente:
- la protezione della libertà delle persone;
- il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici;
- l’istruzione e la formazione, scolastica e professionale, nonché l’educazione degli adulti;
- l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri, nonché la protezione delle minoranze;
- la promozione e la tutela della salute;
- lo sviluppo dell’economia, nonché il mantenimento e la creazione di posti di lavoro;
- l’equilibrio tra le regioni, nonché la collaborazione e la perequazione finanziaria intercomunali;
- la protezione sociale;
- la politica dell’alloggio;
- la protezione e il risanamento dell’ambiente, nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale;
- la pianificazione del territorio, l’urbanistica e la polizia delle costruzioni;
- 4 l’approvvigionamento idrico ed energetico sufficiente, diversificato, sicuro ed economico, la gestione parsimoniosa delle risorse non rinnovabili favorendo i risparmi energetici, nonché l’incentivazione dell’utilizza-zione delle risorse indigene e rinnovabili;
- la politica dei trasporti e delle comunicazioni, in particolare l’incentivazione dei trasporti pubblici;
- la promozione della cultura e delle arti;
- il sostegno delle scienze e della ricerca;
- l’incentivazione delle attività sportive;
- la cooperazione intercantonale e internazionale.
- Nell’adempimento deiloro compiti e se vi è conflitto d’interessi, lo Stato e i Comuni privilegiano gli interessi delle generazioni future. Prestano particolare attenzione alle esigenze dello sviluppo sostenibile e al mantenimento della biodiversità.
Energia eolica
Art. 5a
- Gli impianti eolici sono autorizzati al massimo in cinque siti.
- La legge stabilisce i siti e fissa il numero massimo di impianti eolici per ogni sito.
Trasporti
Art. 5b
- Lamanutenzionee lo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto sono dettati da una politica globale di mobilità pianificata sul lungo termine.
- Questa politicafavoriscela complementarità dei mezzi di trasporto, il servizio in tutte le regioni del Cantone e i collegamenti con l’esterno.
- La leggedefiniscele modalità di attuazione della politica globale di mobilità.
Responsabilità degli enti pubblici
Art. 6
- Lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano illecitamente a terzi nell’esercizio delle loro funzioni.
- La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano lecitamente.
Vigilanza sulla gestione e sulle finanze
Art. 6a
- Un organo indipendente è incaricato di vigilare sulla gestione da parte delle autorità edell’amministrazione, nonché sulla gestione delle finanze.
- La legge ne disciplina l’organizzazione, le competenze e il funzionamento. La legge può estendere le competenze di tale organo al controllo di altre entità create dallo Stato o con le quali quest’ultimo collabora, nonché ai Comuni.
Titolo secondo: Diritti fondamentali, obiettivi e mandati sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali
Dignità umana
Art. 7
- La dignità umana va rispettata e protetta.
- La tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono vietati.
Uguaglianza e divieto delle discriminazioni
Art. 8
- L’uguaglianza giuridica è garantita. Nessuno deve subire discriminazioni, segnatamente a causa dell’origine, dell’etnia, del colore della pelle, del sesso, della lingua, della situazione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche o di una deficienza fisica, mentale o psichica.
- Donna e uomo hanno pari diritti. Hanno segnatamente diritto alla stessa formazione, a un salario uguale per un lavoro di uguale valore e pari accesso alla funzione pubblica.
Protezione della buona fede, divieto dell’arbitrarietà, irretroattività delle leggi
Art. 9
- Ognuno ha il diritto d’essere protetto nella sua buona fede e trattato in modo non arbitrario dai poteri pubblici.
- Sono vietate le leggi retroattive che comportino oneri supplementari per i privati.
Libertà personale
Art. 10
- La libertà personale è garantita.
- Sono in particolare garantiti il diritto alla vita, il diritto all’integrità fisica, mentale e psichica, nonché la libertà di movimento.
Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni
Art. 11
- Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni.
- Ognuno ha il diritto d’essere protetto contro l’utilizzazione abusiva dei dati che lo concernono. Può consultare tali dati e esigerne la rettifica se inesatti e la distruzione se inutili.
- Le autorità possono trattare dati personali soltanto se vi è una base legale e per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti. Esse si assicurano che tali dati siano protetti contro un’utilizzazione abusiva.
Diritto al matrimonio, altre forme di convivenza
Art. 12
- Il diritto al matrimonio è garantito.
- La libertà di scegliere un’altra forma di convivenza è riconosciuta.
Diritto a condizioni minime d’esistenza
Art. 13
Chiunque si trovi nel bisogno ha diritto a un alloggio, alle cure mediche necessarie e ai mezzi indispensabili per preservare la sua dignità.
Diritti del fanciullo
Art. 14
- Ogni fanciullo ha il diritto d’essere protetto e assistito.
- Egliha diritto, nell’ambito della scuola pubblica e dell’obbligo, a una formazione gratuita corrispondente alle sue capacità.
Libertà di domicilio
Art. 15
La libera scelta del domicilio e del luogo di dimora è garantita.
Libertà religiosa
Art. 16
- Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o collettivamente.
- Ognuno ha il diritto di far parte di una comunità religiosa, di compiere un atto religioso e di seguire un insegnamento religioso. Nessuno può esservi costretto.
Libertà di comunicazione e d’informazione
Art. 17
- Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di comunicarla liberamente, con la parola, lo scritto, l’immagine, il gesto o in qualsiasi altro modo.
- Ognuno ha il diritto di ricevere informazioni, di procurarsele presso fonti generalmente accessibili e di diffonderle liberamente.
- La censura è vietata.
Diritto all’informazione
Art. 18
Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che nessun interesse pubblico o privato preponderante non vi si opponga. La legge disciplina questo diritto all’informazione.
Libertà di associazione
Art. 19
Ognuno ha il diritto di fondare associazioni, di farne parte e di partecipare alle loro attività. Nessuno può esservi costretto.
Libertà di riunione e di manifestazione
Art. 20
- Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni e manifestazioni e di prendervi parte. Nessuno può esservi costretto.
- La legge o un regolamento comunale può sottoporre a autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico.
Diritto di petizione
Art. 21
- Ognuno ha il diritto di rivolgere una petizione alle autorità e di raccogliere firme a tal fine.
- Le autorità legislative e le autorità esecutive sono tenute ad esaminare il merito delle petizioni e a rispondervi quanto prima.
Libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifica
Art. 22
La libertà dell’insegnamento e la libertà della ricerca scientifica sono garantite.
Libertà dell’arte
Art. 23
La libertà dell’espressione artistica è garantita.
Libertà di lingua
Art. 24
La libertà di lingua è garantita.
Proprietà
Art. 25
- La proprietà è garantita.
- In caso diespropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.
Libertà economica
Art. 26
- La libertà economica è garantita.
- Sono in particolare garantiti la libera scelta della professione e del posto di lavoro, nonché il libero esercizio dell’attività economica.
Libertà sindacale
Art. 27
- I lavoratori, i datori di lavoro e leloro organizzazioni hanno il diritto di coalizzarsi in sindacati per difendere i loro interessi, di fondare associazioni e di aderirvi. Non possono esservi costretti.
- I conflitti collettivi di lavoro sono per quanto possibile risolti con il negoziato o la mediazione.
- Il diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere alla conciliazione. La legge può disciplinarel’esercizio di questi diritti; può limitare o vietare il ricorso allo scioperoper certe categorie di persone, segnatamente nel settore pubblico.
Garanzie procedurali generali
Art. 28
- Chiunque sia parte in un procedimento giudiziario o amministrativoha diritto che la sua causa sia trattata equamente e decisa entro congruo termine.
- In qualsivoglia procedimento leparti hanno il diritto d’essere sentite, di consultare gli atti e di ricevere una decisione motivata.
- Chi non disponga di risorse sufficienti ha diritto al gratuito patrocinio, alle condizioni stabilite dalla legge.
Garanzie procedurali giudiziarie
Art. 29
Chiunque la cui causa debba essere trattata in un procedimento giudiziario ha diritto che la stessa sia deferita a un tribunale stabilito dalla legge, competente, indipendente e imparziale. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, le udienze e la pronuncia della sentenza sono pubbliche.
Garanzie in caso di privazione della libertà
Art. 30
- Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le forme previsti dalla legge.
- Chiunque sia privato della libertà dev’essere immediatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano.
- Chiunque sia arrestato dalla polizia dev’essere tradotto senza indugio dinanzi a un’autorità giudiziaria. Se questa autorità dispone il mantenimento dell’arresto, l’arrestato ha il diritto d’essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere rimesso in libertà.
- Chiunque sia privato dellalibertà ha il diritto di far controllare la legalità di tale privazione in un procedimento giudiziario semplice e celere.
- Se la privazione della libertà risulta illegale o ingiustificata, lo Stato ripara il pregiudizio arrecato.
Garanzie penali
Art. 31
- Ogni persona è presuntainnocente fintanto che non sia stata condannata con sentenza passata in giudicato.
- Nessuno può essere condannato per un’azione od omissione che non era punibile al momento in cui fu compiuta, né essere perseguito o punito per un reato per cui sia già stato assolto o condannato con sentenza passata in giudicato.
- Il prevenutoha il diritto d’essere informato quanto prima, in modo dettagliato e in una lingua a lui comprensibile, sulle accuse che gli sono rivolte e sui diritti che gli spettano.
Campo d’applicazione dei diritti fondamentali
Art. 32
- Idiritti fondamentali hanno valenza nell’intero ordinamento giuridico.
- Chiunqueassuma un compito pubblico è tenuto a rispettarli.
Limitazione dei diritti fondamentali
Art. 33
- I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se tale limitazione poggia su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderanteo dalla protezione di un diritto fondamentale altrui e rispetta il principio della proporzionalità.
- Le limitazioni gravi devono essere previste nella legge stessa. Sono eccettuati i casi di pericolo o disordini seri e immediati.
- L’essenza dei diritti fondamentali è intangibile.
Capitolo 2: Obiettivi e mandati sociali
Formazione, lavoro, alloggio, protezione sociale, famiglia
Art. 34
- Nei limiti delle loro competenze e a complemento dell’iniziativa e della responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti che consentano a ognuno di:
- formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni;
- sovvenire ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia con un lavoro appropriato ed essere protetto contro le conseguenze della disoccupazione;
- trovare un’abitazione adeguata a condizioni ragionevoli;
- fruire dell’aiuto necessario quando si trovi nel bisogno, segnatamente per ragioni di età, infermità o deficienza fisica, mentale o psichica.
- Lo Stato e i Comuni tengono conto degli interessi della famiglia. Provvedono in particolare a creare condizioni che favoriscano la maternità e la paternità e che consentano segnatamente di conciliare vita familiare e vita professionale.
Salario minimo
Art. 34a
Lo Stato istituisce un salario minimo cantonale in tutti gli ambiti dell’attività economica, tenendo conto dei diversi settori economici nonché dei salari stabiliti nei contratti collettivi di lavoro, affinché chiunque eserciti un’attività lucrativa dipendente disponga di un salario che gli garantisca condizioni di vita dignitose.
Realizzazione della parità dei sessi
Art. 35
Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti atti a promuovere la parità dei sessi.
Integrazione dei disabili
Art. 36
Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per compensare le disparità che colpiscono i disabili e per favorirne l’integrazione economica e sociale.
Titolo terzo: Popolo
Corpo elettorale
Art. 37
- Hanno diritto di voto in materiacantonale, se hanno compiuto i
diciott’anni e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali:
- gli Svizzeri d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone;
- gli Svizzeri all’estero iscritti nel catalogo elettorale di un Comune del Cantone in virtù della legislazione federale;
- gli stranieri e gli apolidi titolari di un permesso di domicilio in virtù della legislazione federale e domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni.
- La legge può prevedere una procedura che consenta all’interdetto di essere reintegrato nel corpo elettorale qualora provi di essere capace di discernimento.
Elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato
Art. 38
Gli aventi diritto di voto eleggono i membri del Gran Consiglio e i membri del Consiglio di Stato.
Elezione della deputazione al Consiglio degli Stati
Art. 39
- Gli aventi diritto di voto eleggono la deputazione del Cantone al Consiglio degli Stati.
- Il circondario elettorale è il Cantone. L’elezione si svolge secondo il sistema proporzionale. Sono eleggibili gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera.5
- L’elezione si svolge simultaneamente a quella della deputazione al Consiglio nazionale.6
- La legge disciplina la procedura elettorale.7
Iniziativa popolare
Art. 40
- L’iniziativa popolare può essere proposta da almeno 4500 aventi diritto di voto le cui firme devono essere raccolte in un termine di sei mesi.8
- L’iniziativa è indirizzata al Gran Consiglio. Può chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un atto del Gran Consiglio sottostante a referendum popolare facoltativo in virtù dell’articolo 42 capoverso 3 lettere a–c.
- L’iniziativa riveste la forma di progetto elaborato o di proposta generica. Deve rispettare il principio dell’unità della materia.
- Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione.
Mozione popolare
Art. 41
Cento aventi diritto di voto possono indirizzare una mozione al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare al pari di un’iniziativa di uno dei suoi membri.
Referendum popolare facoltativo
Art. 42
- La facoltà di chiedere la votazione popolare spetta a 4500 aventi diritto di voto le cui firme devono essere raccolte entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto contestato.9
- La domanda di votazione popolare dev’essere oggetto di un annuncio preliminare entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’atto contestato; la legge disciplina la procedura d’annuncio.10
- La domanda di votazione popolare può concernere uno dei seguenti atti del Gran Consiglio:
- leggi;
- decreti che comportano spese;
- decreti con cui il Gran Consiglio presenta un’iniziativa all’Assemblea federale;
- pareri che il Gran Consiglio dà all’autorità federale in merito all’installazione di un impianto nucleare;
- decreti d’approvazione di trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivalga a uno degli atti menzionati nelle lettere a** e b;
- decreti d’approvazione di concordati conclusi con le Chiese e con altre comunità religiose riconosciute;
- 11 altri atti del Gran Consiglio, se 30 dei suoi membri lo richiedono.12
- Sono tuttavia esclusi dal referendum il bilancio di previsione, i conti, le elezioni, l’amnistia, la grazia, le decisioni di natura giurisdizionale e le decisioni procedurali.13
Clausola d’urgenza
Art. 43
- Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei membri votanti del Gran Consiglio. Tali leggi possono essere messe immediatamente in vigore. La loro durata di applicazione dev’essere limitata.
- Se è chiesta la votazione popolare, la legge decade un anno dopo essere entrata in vigore, eccetto che nel frattempo sia stata accettata dal Popolo. La legge decaduta non può essere rinnovata secondo la procedura d’urgenza.
Referendum popolare obbligatorio
Art. 44
- Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
- le iniziative popolari non condivise dal Gran Consiglio; il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto;
- le modifiche del territorio cantonale;
- i decreti d’approvazione dei trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivalga a una revisione della Costituzione.
- Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione.
Informazione preliminare
Art. 45
Prima delle votazioni popolari, le autorità danno un’informazione sufficiente e oggettiva sugli oggetti sottoposti a votazione.
Titolo quarto: Autorità
Capitolo 1: In genere
Divisione dei poteri
Art. 46
- Le autorità cantonali sono il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie. Esse sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.
- Nell’esercizio del loro ufficio, le autorità giudiziarie sono indipendenti dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato.
Condizioni di eleggibilità
Art. 47
Sono eleggibili a membri delle autorità cantonali gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera. Per le autorità giudiziarie la legge può estendere l’eleggibilità a persone di cittadinanza straniera. Può anche dichiarare eleggibili al Consiglio di Stato e alle autorità giudiziarie persone domiciliate in un altro Cantone.
Casi d’incompatibilità
Art. 48
- Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un’autorità giudiziaria. Tuttavia, i membri non permanenti di un’autorità giudiziaria possono essere membri del Gran Consiglio.
- Imembri del personale dell’amministrazione cantonale non possono essere simultaneamente membri del Consiglio di Stato né, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, di un’autorità giudiziaria. Essi possono essere membri del Gran Consiglio, eccettuati i quadri, i membri del personale che dispongono di potere decisionale o di polizia, i membri del personale delle autorità giudiziarie e dei servizi del Gran Consiglio, nonché gli stretti collaboratori del Consiglio di Stato e della Cancelleria dello Stato; la legge definisce queste categorie.
- La legge può prevedere ulteriori casi d’incompatibilità.
Astensione obbligatoria
Art. 49
- Imembri delle autorità cantonali e il personale dell’amministrazione cantonale devono astenersi quando sono trattate pratiche che li concernono personalmente.
- I casi di astensione e ricusazione nei procedimenti giudiziari o amministrativi sono per altro stabiliti dalla legge.
Immunità
Art. 50
- Imembri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono essere chiamati a rispondere in giudizio delle dichiarazioni da loro fatte dinanzi al Gran Consiglio o a uno dei suoi organi.
- La legge può inoltre prevedere disposizioni speciali per il perseguimento penale dei membri del Consiglio di Stato e dei tribunali superiori.
Destituzione
Art. 50a
La legge può prevedere la destituzione dei membri del Consiglio di Stato e delle autorità giudiziarie, nonché lo scioglimento del Consiglio di Stato. Ne disciplina la procedura e le condizioni.
Dovere d’informazione
Art. 51
Le autorità cantonali sono tenute a dare al pubblico informazioni sufficienti sulla loro attività.
Capitolo 2: Gran Consiglio
A. Composizione:
Numero di membri e modo di elezione
Art. 52
- Il potere legislativo è attribuito a un Gran Consiglio di 100 membri.14
- Il Gran Consiglio è eletto dal Popolo secondo il sistema proporzionale.Il Cantone è il circondario elettorale. La legge assicura un’equa rappresentanza delle diverse regioni del Cantone.15
- La legge può organizzare una supplenza in vista della sostituzione dei membri impediti.
Durata della legislatura
Art. 53
Il Gran Consiglio è eletto per un quadriennio ed è rinnovato integralmente. I membri uscenti sono rieleggibili. La legislatura termina quando è costituito il neoeletto Gran Consiglio.
Indipendenza dei membri
Art. 54
I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.
B. Competenze
Legislazione
Art. 55
Il Gran Consiglio adotta le leggi.
Trattati
Art. 56
- Il Gran Consiglio approva i trattati internazionali e i trattati intercantonali che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
- Essopuò invitare il Consiglio di Stato ad avviare negoziati per la conclusione di un trattato, nonché a denunciare un trattato esistente.
Finanze
Art. 57
- Il Gran Consiglio delibera il bilancio di previsione e approva i conti. Autorizza l’assunzione di prestiti e fissa il limite dell’indebitamento.
- Esso decide le spesee autorizza gli acquisti e le alienazioni del demanio pubblico, salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
- Le leggi e i decreti che comportino nuove spese importanti per il Cantone oppure una diminuzione o un aumento importanti del gettito fiscale cantonale richiedono l’approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio. La legge definisce le nozioni di nuova spesa importante, nonché di diminuzione e di aumento importanti del gettito fiscale.16
3bis. L’approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio è richiesta anche per leggi e decreti che permettono al Cantone di realizzare economie importanti e sono adottati nell’ottica di rispettare le disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell’indebitamento. La legge definisce la nozione di economia importante.17
- La stessa maggioranza è richiesta per la delibera di qualsiasi budget annuo che deroghi alle disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell’indebitamento.18
Pianificazione
Art. 58
Il Gran Consiglio esercita le competenze pianificatorie attribuitegli dalla legge.
Alta vigilanza
Art. 59
- Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sull’attività del Consiglio di Stato e dell’amministrazione.
- Esercita altresì l’alta vigilanza sulla gestione delle autorità giudiziarie.
Elezioni
Art. 60
Il Gran Consiglio elegge i magistrati dell’ordine giudiziario, salve le eccezioni previste dalla legge.
Altre competenze
Art. 61
- Il Gran Consiglio:
- esercita i diritti di partecipazione che il diritto federale conferisce ai Cantoni;
- dà il parere del Cantone che la legislazione federale prevede in merito all’installazione di un impianto nucleare;
- se lo vuole, si esprime nell’ambito di altre consultazioni federali;
- tratta le iniziative popolari e pronuncia in particolare sulla loro validità materiale;
- approva i concordati conclusi con le Chiese e con altre comunità religiose riconosciute;
- decide l’amnistia e accorda la grazia;
- risolve i conflitti di competenza tra autorità cantonali;
- esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.
- Il Gran Consiglio assume inoltre i compiti statali che non siano attribuiti a un’altra autorità cantonale.
C. Organizzazione
Sessioni
Art. 62
- Il Gran Consiglio si riunisce di diritto quattro volte all’anno. La legge può prevedere altre sessioni.
- Il Gran Consiglio si riunisce parimenti su richiesta di 30 dei suoi membri o su invito del Consiglio di Stato.19
Organi
Art. 63
- Il Gran Consiglio elegge ogni anno il proprio presidente e istituisce un Ufficio.
- I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi parlamentari.
- Il Gran Consiglio istituisce al suo interno commissioni incaricate in particolare di preparare le deliberazioni; la legge ne disciplina il quadro istituzionale.20
Iniziativa
Art. 64
- Ciascun membro del Gran Consiglio, nonché l’Ufficio, i gruppi parlamentari e le commissioni hanno il diritto d’iniziativa.
- Un’iniziativa può essere presentata anche dal Consiglio di Stato e da singoli Comuni.
- Sono fatte salve le disposizioni sull’iniziativa popolare e sulla mozione popolare.
Pubblicità delle deliberazioni
Art. 65
Le deliberazioni del Gran Consiglio sono pubbliche. La legge disciplina le eccezioni.
Capitolo 3: Consiglio di Stato
A. Composizione
Numero di membri e modo di elezione
Art. 66
- Il potere governativo ed esecutivo è attribuito a un Consiglio di Stato di cinque membri.
- Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario a due turni. Il panachage è ammesso. Il circondario elettorale è il Cantone.
Durata della carica
Art. 67
Il Consiglio di Stato è eletto per un quadriennio, simultaneamente al Gran Consiglio, ed è rinnovato integralmente. Sono salve le elezioni suppletive in caso di seggi divenuti vacanti durante il quadriennio. I membri uscenti del Consiglio di Stato sono rieleggibili.
B. Competenze
Governo
Art. 68
Il Consiglio di Stato conduce la politica del Cantone, fatte salve le competenze del Gran Consiglio e del Popolo.
Attività normativa
Art. 69
- Il Consiglio di Stato prepara di regola i disegni di legge.
- Emana ordinanze nell’ambito della Costituzione e delle leggi.
Trattati
Art. 70
- Il Consiglio di Stato negozia, conclude e ratifica i trattati internazionali e i trattati intercantonali.
- È fatta salva l’approvazione del Gran Consiglio, eccetto che una legge o un trattato approvato dal Gran Consiglio disponga altrimenti.
- Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio sulle sue intenzioni in materia di politica estera e segnatamente sui trattati che intende concludere. La legge stabilisce i casi in cui consulta il Gran Consiglio o una delle commissioni parlamentari.
Finanze
Art. 71
- Il Consiglio di Stato prepara il progetto di bilancio di previsione e presenta i conti.
- Decide in materia di spese, nonché di acquisti e alienazioni del demanio pubblico nei limiti fissati dalla legge.
Esecuzione
Art. 72
Il Consiglio di Stato provvede alla corretta applicazione del diritto cantonale, nonché a quella del diritto federale laddove essa incomba al Cantone.
Vigilanza sui Comuni
Art. 73
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.
Altre competenze
Art. 74
Il Consiglio di Stato:
- prepara di regola le deliberazioni del Gran Consiglio;
- rappresenta il Cantone nelle relazioni esterne;
- risponde alle procedure di consultazione federali, tenendo conto dell’eventuale parere del Gran Consiglio;
- conclude concordati con le Chiese e con le altre comunità religiose riconosciute, ferma restando l’approvazione del Gran Consiglio;
- pronuncia sulle domande di naturalizzazione;
- provvede alla sicurezza e all’ordine pubblici e, anche senza base legale, prende i provvedimenti necessari per ripristinarli laddove essi siano seriamente e direttamente minacciati o turbati;
- esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.
Poteri eccezionali in caso di situazioni straordinarie
Art. 75
- In caso di catastrofi o di altre situazioni straordinarie e se il Gran Consiglio non può esercitare le sue competenze, il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari per proteggere la popolazione.
- La situazione straordinaria è constatata dal Gran Consiglio, se può riunirsi.
C. Organizzazione
Autonomia del Consiglio di Stato
Art. 76
- Il Consiglio di Stato si organizza autonomamente.
- Essoelegge ogni anno il proprio presidente.
Amministrazione cantonale e sistema dipartimentale
Art. 77
- Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale.
- L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige uno o più dipartimenti.
- Il Consiglio di Stato nomina il personale dell’amministrazione, il quale è sottoposto alle sue istruzioni e alla sua vigilanza.
Cancelleria dello Stato
Art. 78
La Cancelleria dello Stato assiste il Consiglio di Stato nell’esercizio delle sue competenze. È diretta da un cancelliere, nominato dal Consiglio di Stato.
Capitolo 4: Rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato
Informazioni
Art. 79
- Il Gran Consiglio e le sue commissioni hanno il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato e dall’amministrazione tutte le informazioni di cui abbisognano per adempiere i loro compiti, segnatamente nell’esercizio dell’alta vigilanza. In caso di contestazione, il Gran Consiglio risolve dopo aver sentito il Consiglio di Stato.
- Il diritto individuale dei membri del Gran Consiglio di ottenere informazioni è disciplinato dalla legge.
Programma di legislatura e piano finanziario
Art. 80
- Nel primoanno della legislatura, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma politico in cui annuncia quanto intende fare nel corso della legislatura. Allega al programma un piano finanziario.
- Il Gran Consiglio prende atto del programma e del piano. Procede a un dibattito in merito.
Mozione e raccomandazione
Art. 81
- Con lamozione, il Gran Consiglio può ingiungere al Consiglio di Stato di sottoporgli un rapporto o un progetto.
- Con laraccomandazione, il Gran Consiglio può invitare il Consiglio di Stato a prendere un provvedimento che rientri nella competenza normativa del medesimo.La proposta di raccomandazione dev’essere firmata da almeno 17 membri del Gran Consiglio.21
Partecipazione del Consiglio di Stato alle sedute del Gran Consiglio e dei suoi organi
Art. 82
- I membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute del Gran Consiglio,prendervi la parola e fare propostenella misura prevista dalla legge.
- Lapartecipazionedei membri del Consiglio di Stato alle sedute degli organi del Gran Consiglio e i suoi limiti sono disciplinati dalla legge.
Capitolo 5: Autorità giudiziarie
Organizzazione giudiziaria e tribunali
Art. 83
- L’organizzazione giudiziaria è disciplinata dalla legge.
- Le controversie civili, penali e amministrative sono giudicate da tribunali.
- La legge disciplina la vigilanza sulle autorità giudiziarie.22
Magistrati dell’ordine giudiziario
Art. 84
- Imagistrati dell’ordine giudiziario sono eletti per sei anni. Sono rieleggibili.
- Nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici devono comportarsi con imparzialità.
Pubblicità delle udienze, motivazione delle sentenze
Art. 85
Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Le sentenze devono essere motivate per scritto. La legge disciplina le eccezioni.
Diritto applicabile
Art. 86
I tribunali applicano il diritto federale e il diritto cantonale. Non danno attuazione alle disposizioni legislative o regolamentari contrarie al diritto di rango superiore. Sono fatte salve le norme del diritto federale relative all’applicazione delle leggi federali.
Titolo quinto: Comuni
Art. 87e 88 {#tit_5/art_87_88 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--87 und 88}
Compiti
Art. 89
- I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico che provvedono al benessere dei loro abitanti.
- Essiamministrano i propri beni e gestiscono i servizi pubblici locali.
- Assumono altresì i compiti affidati loro dalla legislazione cantonale e da quella federale.
Numero e territorio
Art. 90
- La legge stabilisce il numero dei Comuni e li enumera.
- Ilterritorio dei singoli Comuni è definito conformemente agli atti catastali.
Garanzia dell’esistenza dei Comuni
Art. 91
- L’esistenza dei Comuni e il loro territorio sono garantiti.
- Lo Stato incentiva le aggregazioni intercomunali.
- Tuttavia, nessuna aggregazione o divisione di Comuni, né alcuna cessione di territorio da un Comune all’altro può avvenire senza il consenso dei Comuni coinvolti.
Collaborazione intercomunale
Art. 92
- Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale sotto forma di consorzi o di altri tipi di raggruppamento.
- La collaborazione può essere imposta in certi settori, se è necessaria per l’adempimento dei compiti dei Comuni.
- Nel suo funzionamento, la collaborazione intercomunale deve attenersi alle procedure democratiche.
Potere fiscale e perequazione finanziaria intercomunale
Art. 93
- Il potere fiscale dei Comuni è determinato dalla legge.
- La legge istituisce una perequazione finanziaria che attenui le disparità di capacità finanziaria dei Comuni.
Garanzia dell’autonomia dei Comuni
Art. 94
L’autonomia dei Comuni è garantita nei limiti della legislazione cantonale.
Organizzazione
Art. 95
- Ogni Comune dispone di un Consiglio comunale, che è l’autorità legislativa, e di un Municipio, che è l’autorità esecutiva.
- Entrambi sonoeletti per un quadriennio.
- Il Consiglio comunale è eletto dal Popolo del Comune; l’elezione si svolge secondo il sistema proporzionale, salve le eccezioni disciplinate dalla legge.
- Per il Municipio, il Comune decide se l’elezione è fatta dal Popolo o dal Consiglio comunale e stabilisce il sistema elettorale.
- La legge determina il corpo elettorale comunale e disciplina la procedura elettorale, nonché quanto attiene all’iniziativa, al referendum e alla mozione popolari.23
- La legge può prevedere la destituzione dei membri del Consiglio comunale. Ne disciplina la procedura e le condizioni.24
Vigilanza dello Stato
Art. 96
- L’operato delle autorità comunali sottostà alla vigilanza dello Stato.
- La vigilanza dello Stato ha lo scopo di assicurare che l’operato delle autorità comunali sia conforme al diritto. La legge può, in certi settori, estendere la vigilanza dello Stato al controllo dell’opportunità degli atti comunali.
- Lo Stato può sostituirsi alle autorità comunali che, nonostante debito richiamo, non prendano i provvedimenti loro imposti dalla legislazione*.*
Titolo sesto: Stato, Chiese riconosciute e altre comunità religiose
Principi
Art. 97
- Lo Stato tiene conto della dimensione spirituale della persona umana e del valore ch’essa assume per la vita sociale.
- Lo Stato è separato dalle Chiese e dalle altre comunità religiose. Può tuttavia riconoscerle come istituzioni d’interesse pubblico.
- L’indipendenza delle Chiese e delle altre comunità religiose è garantita.
Chiese riconosciute
Art. 98
- Lo Stato riconosce la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana del Cantone di Neuchâtel quali istituzioni d’interesse pubblico che rappresentano le tradizioni cristiane del Paese.
- Lo Stato riscuote gratuitamente il tributo ecclesiastico volontario che le Chiese riconosciute chiedono ai loro membri.
- I servizi chele Chiese riconosciute rendono alla collettività danno luogo a una partecipazione finanziaria dello Stato o dei Comuni.
- Le Chiese riconosciute sono esenti da imposte sui beni destinati alle loro attività religiose e ai servizi ch’esse rendono alla collettività.
- Lo Stato può concludere concordati con le Chiese riconosciute.
Altre comunità religiose
Art. 99
Altre comunità religiose possono chiedere di essere riconosciute d’interesse pubblico. La legge stabilisce le condizioni e la procedura di riconoscimento. Ne disciplina anche gli effetti, salvo che siano disciplinati mediante concordato.
Titolo settimo: Revisione della Costituzione
Principi
Art. 100
- La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
- La revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia.
Revisione totale
Art. 101
- La revisione totale può essere chiesta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, da 10 000 aventi diritto di voto.
- Se è chiestala revisione totale, il Popolo decide preliminarmente:
- se essa debba aver luogo;
- nell’affermativa, se essa sarà elaborata da una Costituente o dal Gran Consiglio.
- Se la revisione dev’essere elaborata da una Costituente, questa è composta conformemente all’articolo 52.
Revisione parziale
Art. 102
- La revisione parziale può essere proposta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, chiesta da 6000 aventi diritto di voto.
- L’iniziativa popolare è rivolta al Gran Consiglio. Riveste la forma di progetto elaborato o di proposta generica.
- Sel’iniziativa è presentata in forma di progetto elaborato, il Gran Consiglio la sottopone al voto del Popolo e decide se ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. In quest’ultimo caso, può contrapporle un controprogetto.
- Sel’iniziativa è presentata in forma di proposta generica, il Gran Consiglio decide se l’approva o no. Se l’approva, elabora la revisione proposta. Se non l’approva, la sottopone a una votazione popolare preliminare, con o senza controprogetto. Se l’esito della votazione preliminare è positivo, il Gran Consiglio elabora la revisione proposta.
Duplice lettura
Art. 103
Ogni revisione, totale o parziale, della Costituzione è oggetto di due letture, seguite ciascuna da un voto del Gran Consiglio. La seconda lettura non può avvenire prima che sia trascorso un mese dalla prima.
Referendum finale
Art. 104
In tutti i casi, la nuova Costituzione o la sua parte riveduta può entrare in vigore soltanto se, in votazione popolare, è stata accettata dalla maggioranza dei votanti.
Titolo ottavo: Disposizioni finali
Abrogazioni
Art. 105
Sono abrogati:
- la Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858;
- il decreto dell’11 aprile 1848 concernente i colori del Cantone;
- il decreto costituzionale del 29 gennaio 1979 concernente l’applicazione della legge federale sull’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni.
Adattamenti formali
Art. 106
- Il Gran Consiglio adatta formalmente la presente Costituzione alle modifiche della Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858, accettate dal Popolo dopo il 25 aprile 2000.
- Esso adatta formalmente alla presente Costituzione le modifiche costituzionali proposte dopo tale data.
- Il relativo decreto non sottostà a referendum.
Entrata in vigore
Art. 107
- La presente Costituzione è sottoposta al voto del Popolo.
- Il Gran Consiglio ne determina l’entrata in vigore.25
Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2010
L’elezione della deputazione del Cantone al Consiglio degli Stati si svolge secondo il sistema proporzionale simultaneamente alla prossima elezione del Consiglio nazionale.
Disposizione transitoria della modifica del 27 marzo 2017
Le modifiche del 27 marzo 2017 si applicano per la prima volta all’elezione generale del Gran Consiglio del 2021.
Disposizioni transitorie della modifica del 3 dicembre 2015
1Al fine di avviare senza indugio la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds nel quadro globale del progetto RER di Neuchâtel, in caso di decisione favorevole da parte della Confederazione sull’assunzione dell’onere finanziario per questa infrastruttura, lo Stato di Neuchâtel, o una società finanziaria da esso incaricata, è autorizzato a contrarre un mutuo e ad assumere l’onere degli interessi passivi.
2La legge definisce le modalità di finanziamento e le scadenze relative.
3Le presenti disposizioni transitorie sono applicabili fino al completamento del pagamento degli interessi passivi connessi alla realizzazione della linea diretta.
4Il Gran Consiglio constata l’avvenuto pagamento mediante un decreto la cui emanazione comporta l’abrogazione della presente disposizione transitoria.
Indice delle materie
I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione
Aggregazioni intercomunali 91
Amnistia 42, 61
Amministrazione77
– astensione obbligatoria 49
– dipartimenti 77
– direzione 77
– diritto alle informazioni 79
– dovere di informare 51, 79
– nomina 77
– vigilanza sulla 59, 77
Apolidi37
Arresto30
Associazioni19
Astensione obbligatoria49
Attività economica
– salario minimo 34a
Atto religioso17
Autorità1
– comunali 95
– Consiglio di Stato 2, 46
– diritto di petizione all' 21
– divisione dei poteri 46
– eleggibilità 47
– giudiziaria (e) 30, 46, 83 ss
– Gran Consiglio 2, 46
– incompatibilità 48
– informazione preliminare 45
– trattamento di dati personali 11
Base legale33
Bilancio
– approvazione del 71
– consultivo 57, 71
– preventivo 57, 71
– presentazione del 71
Bisogno
– diritti in caso di 13
Buona fede
– protezione della 9
Cancelleria dello Stato78
– cancelliere 78
Cantone1
– capitale del 2
– circondario elettorale 39, 52, 66
– compiti 5
– Comuni 1
– diritto di voto cantonale 37
– lingua ufficiale 1
– obbiettivi e mandati sociali 34 ss – abitazione 34
– aiuto 34
– disoccupazione 34
– formazione e perfezionamento 34
– sovvenzione ai bisogni 34
– stemma 3
Cariche pubbliche
– durata 53, 67
– eleggibilità 47
– incompatibilità 48
Catalogo elettorale 37
Censura 17
Chiesa (e)
– indipendenza della 97
– partecipazione finanziaria 98
– riconoscimento delle 98
– riscossione del tributo 98
– Stato separato dalla 97
Circondario elettorale 39, 52, 66
Cittadinanza svizzera 39
Clausola d’urgenza 43
Commissioni63
Compiti pubbliciv. Cantone
Comune (i)
– aggregazione 90
– autonomia, garanzia del 94
– catalogo elettorale 37
– collaborazione intercomunale 92
– compiti 5, 89
– divisione, aggregazione 91
– elezione popolare 95
– garanzia esistenziale 91
– iniziativa 64
– numero dei 90
– obbiettivi e mandati sociali 34 ss – abitazione 34
– aiuto 34
– disoccupazione 34
– formazione e perfezionamento 34
– sovvenzione ai bisogni 34
– organizzazione 95 ss – Consiglio comunale 95
– Municipio 95
– perequazione finanziaria intercomunale 93
– potere fiscale 93
– suddivisione del Cantone 1
– territorio 90
– vigilanza 73, 96
Comunità religiose 99
Conciliazione27
Conflitti collettivi27
Consiglieri degli Stati
– elezione 39
– incompatibilità 48
Consiglieri nazionali
– incompatibilità 47
Consiglio comunale v. Comune
Con **** siglio degli Stati 38
Consiglio di Stato 2, 46, 66
– competenze 68 ss – attività normativa 69
– concordati 74, 98
– conduzione politica 68
– esecuzione 72
– finanze 71
– naturalizzazione 74
– poteri eccezionali 75
– preventivo e consuntivo 71
– trattati nazionali 70
– trattati internazionali 70
– vigilanza sui Comuni 73
– composizione 66
– destituzione 50a
– durata in carica 67
– eleggibilità 47
– elezione 38, 66
– immunità 50
– incompatibilità 48
– organizzazione 76 ss – direzione dell'amministrazione 77
– presidente 76
– scioglimento del Consiglio di Stato 50a
– sede 2
– sedute 82
– vigilanza sul 59
Consorzio di Comuni 92
Conti di Stato v. Bilancio
Contratti collettivi di lavoro
– salario minimo 34a
Corpo elettorale1, 37
Costituente101
Costituzione cantonale
– controprogetto 102
– iniziativa popolare 40
– modifica della 106
– revisione parziale della 100, 102
– revisione totale della 100, 101
Costituzione federale1
Danni
– causati dagli agenti pubblici 6
– causati illecitamente nell'esercizio delle funzioni 6
Datori di lavori27
Dati
– consultazione di 11
– distruzione 11
– protezione contro utilizzazione abusiva di dati 11
– rettifica di 11
– trattamento di dati personali 11
Dati personali12
Destituzione50a , 95
Dignità umana
– rispetto e protezione della 7
– preservazione della 13
Dipendenti
– incompatibilità 48
– nomina 77
Diritti (o)
– a protezione 14
– a assistenza 14
– ad un Tribunale 29
– al rispetto di – vita privata e familiare 11
– domicilio 11
– corrispondenza 11
– telecomunicazioni 11
– all'informazione 18, 79
– all'integrità fisica, mentale e psichica 10
– alla consultazione di documenti ufficiali 18
– alla protezione contro utilizzazione abusiva di dati 11
– alla vita 10
– d’iniziativa (progetto elaborato o proposta generica) 40
– del fanciullo 14
– delle parti – al gratuito patrocinio 28
– alla decisione motivata 28
– d’essere sentito 28
– di consultare gli atti 28
– di petizione 21
– di sciopero 27
– di serrata 27
– di voto in materia cantonale 37
– eleggibilità 47
– fondamentali 1, 32, – intangibilità dei 33
– fondamentali limitabili 33
– in caso di bisogno 13 – all'alloggio 13
– alle cure mediche necessarie 13
– mezzi indispensabili 13
– pari tra uomo e donna 8
– processuali 28
– rispetto dei 30
– sociali – all’alloggio 13
– alla formazione scolastica 34
Discriminazione
– divieto della 8
Disposizioni finali 105 ss
Divisione dei poteri46
Dovere d'informazione51
Durata della carica 67
Economie importanti
– importanti 57
Eleggibilità 47
Elezioni
– del Consiglio comunale 95
– dei Consiglieri nazionali 39
– dei Consiglieri degli Stati 39
– del Consiglio di Stato 66
– della Costituente 52, 101
– del Gran Consiglio 52
– dei magistrati 60, 84
– del Municipio 95
Energia eolica 51
Espropriazione 25
– indennità in caso di 25
Fanciullo
– diritto a protezione 14
– diritto a assistenza 14
– diritto a formazione gratuita 14
Firma
– diritto di raccolta 21
– raccolta di 40
Francese
– lingua ufficiale 4
Giudice
– diritto al 30
– incompatibilità 48
v. anche Tribunale (i)
Garanzia
– d'autonomia dei Comuni 94
– d'esistenza del Comune 92
– della proprietà 25
Garanzie procedurali giudiziarie 29
Gestione
– delle autorità giudiziarie59
– sulle finanze 6a
Gran Consiglio 2, 46
– approvazione – di economie importanti 57
– competenze 55 ss – alta vigilanza 59
– elezione 60
– concordati 61, 98
– consultazione 61
– grazia 61
– finanze 57
– iniziative popolari 61
– legislazione 55
– pianificazione 58
– trattati intercantonali 56
– trattati internazionali 56
– composizione 52
– deliberazioni 63, 65
– durata legislatura 53, 67
– eleggibilità 47
– elezione 38, 52
– immunità 50
– incompatibilità 48
– indipendenza dei membri 54
– iniziativa 64
– iniziativa costituzionale 64
– iniziativa legislativa 55
– organizzazione 62 ss – commissioni 63
– gruppi parlamentari 63
– organi 63
– presidente 63
– sessioni 62
– presidenza 63
– pubblicità delle deliberazioni 64
– sede 2
– supplenza 52
Grazia 61
Gruppi par la mentari 63
Imposte 98
Immunità50
Imparzialità84
Incompatibilità48
Indebitamento57
Indennità25
Informazione
– diritto alla 17, 18, 79
– diritto del Gran Consiglio alle 79
– dovere di 51
– libertà di 17, 18
– sugli oggetti in votazione 45
– sulle attività delle autorità 51
Iniziativa
– controprogetto 44
– costituzionale 101, 102
– del Gran Consiglio 64
– dei Comuni 64
– forma 40
– legislativa popolare 40 – generica 40, 102
– progetto elaborato 40, 102
– per la revisione costituzionale – parziale 102
– totale 101
– trattazione 61
– validità 61
Insegnamento religioso17
Istruzione pubblica
– compiti dello Stato 5
– garanzia alla 34
Interesse pubblico 18, 33
Lavoratori 27
Legislatura 53
Libertà
– d'esercizio dell'attività economica 26
– d'espressione artistica 23
– d'insegnamento e ricerca scientifica 22
– di associazione 19
– di comunicazione 17
– di espressione 17
– di formazione dell'opinione 17
– di lingua 24
– di scelta – del domicilio 1
– del posto di lavoro 26
– della dimora 15
– della professione 26
– di manifestazione 20
– di movimento 10
– di professione 16
– economica 26
– personale 10
– di scelta della religione 16
– di riunione 20
– economica 26
– sindacale 27
Limite dell’indebitamento 57
Lingua ufficiale 4
Maggioritario
– Consiglio di Stato 66
Magistrati
– eleggibilità 47
– elezione 60
– imparzialità 84
– incompatibilità 48
– rieleggibilità 84
– termine di elezione 84
v. anche Tribunali
M a ter nità 34
Matrimonio
– diritto al 12
– o altra forma di convivenza riconosciuta 12
Mediazione27
Mandati sociali34 ss
Mozione81
Mozione popolare al Gran Consiglio40
Municipio
– elezione 95
– durata in carica 95
– organizzazione del 95
Naturalizzazione 74
Neuchâtel1
Nomine
– del cancelliere 78
– del personale dell'amministrazione 77
– del presidente del Consiglio di Stato 76
– del presidente del Gran Consiglio 63
v. anche Elezioni
Obbiettivi sociali 34 ss
Ordine pubblico 74
Organizzazioni
– professionali 27
Pace del lavoro27
Panachage39, 66
Parità dei sessi35
Paternità **** 34
Perequazione finanziaria93
Permesso di domicilio37
Petizione
– diritto di 21
– esame celere 21
Polizia30
Popolo
– corpo elettorale 37
– divisione dei poteri 46
– potere 1
– sovranità del 1
v. anche Elezioni, Votazioni
Progetto elaborato40
Programma di legislatura80
Proporzionalità33
Proposta generica40
Presunzione d'innocenza31
Privazione della libertà30
Procedimento giudiziario 30
Proporzionale/tà
– Municipio, Consiglio comunale 95
– Consiglio comunale 95
– Gran Consiglio 52
– gruppi parlamentari 63
– limitazione dei diritti fondamentali 33
– principio della 33
Proprietà
– espropriazione 25
– garanzia 25
Protezione
– dell’ambiente 5
– della buona fede 9
– della libertà delle persone 5
– delle minoranze 5
– di un diritto fondamentale 33
– sociale 5
Pubblicità delle deliberazioni64
Raccomandazione81
Referendum
– popolare facoltativo 40, 42 – contenuto 42
– procedura 42
– popolare obbligatorio 44, 103
Religione97 ss
– atto religioso 16
– comunità religiosa 16
– concordati 74
– insegnamento religioso 16
– libertà di 16
Repubblica e Cantone di Neuchâtel1
Retroattività delle leggi
– divieto della 9
Ricusazione49
Salario
– minimo 34a
Scioglimento del Consiglio di Stato50a
Sciopero27
Scuola pubblica
– diritto a formazione gratuita del fanciullo 14
Sede2
Settori economici
– salario minimo 34a
Sindacati 27
Situazione straordinaria 75
Sistema maggioritario 39, 66
Stato
– compiti 5
– responsabilità 30
Stranieri 37
Stemma del Cantone 3
Territorio1
Tortura7
Trattamento (i)
– degradanti 7
– in modo arbitrario 9
– inumani 7
Tribunale (i)
– amministrativi 83
– astensione 49
– cantonale 83
– civili 83
– elezioni 60
– diritto applicabile 86
– indipendenza dei 46
– magistrati 84
– organizzazione giudiziaria 83
– penali 83
– pronuncia della sentenza 29
– pubblicità 29, 85
– ricusazione 49
– sentenze 85
– udienze 29
v. anche Magistrati
Uguaglianza
– davanti alla legge 8
– lavoro di pari valore 8
Unità della materia100
Vigilanza
– del Consiglio di Stato 73, 77
– del Gran Consiglio 59
– del Tribunale cantonale 83
– dello Stato 96
– sulla gestione e sulle finanze 6a
Vita
– dignitosa, salario minimo 34a
– familiare 34
– professionale 34
Votazioni
– clausola d'urgenza 43
– diritto alle 42
– informazione preliminare 45
– legislative 42
v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum
Voto
– corpo elettorale 37
– diritto di 47
– informazione preliminare 45
v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum