142.201.1•Ordinanza del DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione
142.201.1OA-DFGPDepartmental Ordinance1 set 2015
(Ordinanza del DFGP concernente l’approvazione, OA-DFGP)1
del 13 agosto 2015 (Stato 1° aprile 2025)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 30 capoverso 2 e 99 della legge federale del 16 dicembre 20052sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)3;
visto l’articolo 85 dell’ordinanza del 24 ottobre 20074sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA),
ordina:
Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM): a. le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati non membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito e vertenti su: 1. l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente se sono adempiute le condizioni dell’articolo 19 LStrI, 2.5 . 3. l’attività lucrativa di persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo (art. 23 cpv. 3 lett. b LStrI), 4. l’attività lucrativa di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrI), 5. l’attività lucrativa dei membri dell’equipaggio di una nave della navigazione interna di un’impresa svizzera, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3. lett. c LStrI), 6. la prestazione di servizi transfrontalieri temporanei se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26 LStrI, 7. l’attività lucrativa di consulenti o insegnanti religiosi oppure insegnanti di lingua e cultura del Paese d’origine se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26a LStrI, 8. i soggiorni con attività lucrativa nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica (art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI), o 9. i soggiorni di formazione degli impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta (art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI); b. le decisioni preliminari delle autorità cantonali vertenti su cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS che violano in modo grave o ripetuto o espongono a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi a cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS:
Sono sottoposti per approvazione alla SEM:
Sono sottoposte per approvazione alla SEM:
(art. 30 cpv. 2 LStrI)
Sono sottoposti per approvazione alla SEM:
È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4743). ↩
RS 142.20 ↩
Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 142.201 ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2025, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 123). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237). ↩
RS 0.101 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 28 ott. 2020 (RU 2020 4743). Abrogata dalla cifra I dell’O del DFGP del 6 apr. 2022, con effetto dal 1° mag. 2022 (RU 2022 238). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 123). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 28 ott. 2020 (RU 2020 4743). Abrogata dalla cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2025, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 123). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237). ↩
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