143.1•Legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri
143.1LDIFederal Act1 ott 2002
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}(Legge sui documenti d’identità, LDI)
del 22 giugno 2001 (Stato 1° settembre 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20002,
decreta:
La validità dei documenti d’identità è limitata nel tempo. Il Consiglio federale disciplina la durata della validità.
Oltre ai compiti previsti nella presente legge e nelle disposizioni esecutive, l’Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:
La perdita di un documento d’identità deve sempre essere notificata alla polizia. Quest’ultima inserisce la notifica della perdita nel sistema informatizzato di ricerca di polizia RIPOL. RIPOL trasmette automaticamente la notifica al sistema d’informazione di cui all’articolo 11.
Il trattamento di dati nell’ambito della presente legge è retto dalla legge federale del 25 settembre 202025sulla protezione dei dati.
È vietata la gestione di banche dati parallele, tranne la conservazione limitata nel tempo da parte dell’autorità di rilascio dei moduli della domanda.
Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive in materia di:
Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione della presente legge. Per quanto necessario, tiene conto delle disposizioni dell’Unione europea e delle raccomandazioni e norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) concernenti i documenti d’identità.
Data dell’entrata in vigore: 1oottobre 200232
Per due anni al massimo dall’entrata in vigore della presente modifica le carte d’identità senza microchip possono ancora essere richieste in Svizzera presso il Comune di domicilio secondo la procedura previgente; i Cantoni stabiliscono la data a partire dalla quale le carte d’identità possono essere richieste soltanto presso le autorità di rilascio.
RS 101 ↩
FF 2000 4135 ↩
RS 0.191.01 ↩
RS 0.191.02 ↩
Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
Per. introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003;FF 2011 20792093). ↩
Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
Nuova espr. giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I della n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003;FF 2011 20792093). ↩
Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003;FF 2011 20792093). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003;FF 2011 20792093). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003;FF 2011 20792093). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989;FF 2006 4631). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
[RU 2002 377, 2005 4571n. II, 2006 4177art. 13, 2008 n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 3937all. 4 n. II 2.RU 2011 1031art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RS 120.4 ). ↩
RS 141.0 ↩
Introdotto dal n. II 3 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza svizzera, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2561;FF 2011 2567). ↩
Introdotto dal n. II 3 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza svizzera, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2561;FF 2011 2567). ↩
Attualmente l’Ufficio federale di polizia. ↩
Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
RS 235.1 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
RS 0.191.01 ↩
RS 0.191.02 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521;FF 2007 4731). ↩
Introdotta dal n. I 5 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300;FF 2019 3935). ↩
Cpv. 1 dell’O del 20 set. 2002 (RU 2002 3067). ↩