172.220.111.342.1•Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS
172.220.111.342.1Departmental Ordinance1 apr 2019
(Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS)
del 15 febbraio 2019 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 48 capoverso 2 e 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 20011sul personale federale (OPers),
ordina:
La presente ordinanza disciplina le indennità per i seguenti impiegati nel DDPS, ad eccezione degli alti ufficiali superiori (art. 2 cpv. 1 lett. c OPers):2
I piloti collaudatori ricevono un’indennità conformemente all’allegato 2 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo e il rischio supplementare inerente ai voli di collaudo.
Gli ingegneri addetti alle prove in volo e gli altri membri dell’equipaggio ai sensi dell’articolo 1 lettere i e f ricevono, per ogni minuto di volo, un’indennità commisurata alle esigenze, conformemente all’allegato 3.
Gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo.
Le indennità sono assicurate conformemente all’articolo 88a capoverso 1 OPers.
L’Aggruppamento Difesa, armasuisse e swisstopo si assumono i costi delle indennità da loro versate.
L’ordinanza del DDPS del 15 maggio 200313sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS è abrogata.
L’articolo 8 capoversi 2 e 3 nel tenore della modifica del 21 marzo 2022 si applica anche agli impiegati di cui all’articolo 1 lettere a–e e f–j che sono stati definitivamente sospesi dal servizio di volo tra il 1° gennaio 2020 e l’entrata in vigore della presente modifica.
I seguenti impiegati ricevono un’indennità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 per una durata massima di cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 16 agosto 2024:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.
(art. 2, 3 e 6)
L’indennità annuale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 e all’articolo 6 ammonta a:
| Fr. | ||
|---|---|---|
| 1. Piloti militari di professione | a. dal primo al terzo anno | 29 576 |
| b. dal quarto al sesto anno | 40 530 | |
| c. dal settimo al nono anno | 51 484 | |
| d. a partire dal decimo anno | 62 831 | |
| 2. Operatori di bordo di professione | a. dal primo al terzo anno | 26 290 |
| b. dal quarto al sesto anno | 37 244 | |
| c. a partire dal settimo anno | 48 657 | |
| 3. Operatori FLIR di professione | 23 772 | |
| 4. Ingegneri del servizio di volo di swisstopo | 20 053 | |
| 5. Fotografi di bordo di professione | 12 297 | |
| 6. Esploratori paracadutisti di professione | 13 755 | |
| 6bis. Membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera | 13 755 | |
| 6ter. Insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti | 13 755 | |
| 7. Piloti da trasporto civili dello STAC | a. dal primo al terzo anno | 15 511 |
| b. dal quarto al sesto anno | 21 044 | |
| c. a partire dal settimo anno | 40 216 |
(art. 4 e 8)
L’indennità annuale conformemente all’articolo 4 ammonta a:
| Fr. | |
|---|---|
| 1. nel primo e nel secondo anno | 54 770 |
| 2. nel terzo e nel quarto anno | 65 723 |
| 3. nel quinto e nel sesto anno | 76 677 |
| 4. nel settimo e nell’ottavo anno | 87 630 |
| 5. a partire dal nono anno | 104 039 |
(art. 2 e 5)
L’indennità per ogni minuto di volo per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio nel servizio di volo delle Forze aeree o di armasuisse ammonta a:
| Fr. | ||
|---|---|---|
| 1. | 2.72 | a. Per voli con aeromobili, sistemi, armi o equipaggiamenti non regolarmente ammessi alla circolazione. b. Per voli di valutazione, voli di accettazione, voli di verifica, voli ai limiti dell’inviluppo, voli fotografici e voli con aeromobili da combattimento. |
| 2. | 0.75 | Per voli con aeromobili regolarmente ammessi alla circolazione: a. nell’ambito di prove o di compiti aeronautici di armasuisse, compresi i sorvoli finalizzati all’approntamento e all’esercizio di aeromobili su piazze esterne; b. nell’ambito dell’esercizio di volo delle Forze aeree, per esempio in qualità di membro dell’equipaggio nella funzione di meccanico accompagnatore. |
RS 172.220.111.3 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 442). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214). ↩
Introdotta dall’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214). ↩
Introdotta dall’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 442). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 442). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214). ↩
RS 172.220.1 ↩
[RU 2003 1271, 2004 5009, 2008 2741] ↩
RU 1995 98, 2002 1 ↩
{
"legislation": {
"type": "Departmental ordinance",
"number": "172.220.111.342.1",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151",
"documentDate": "2019-02-15",
"inForceSince": "2019-04-01"
},
"content": {
"number": "172.220.111.342.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151",
"fedlexMetadata": {
"id": "172.220.111.342.1",
"hash": "a37fa6fc56a1c18775946923b7df97a12a6fc1254bbf7f673dcc1323cdb584ba",
"type": "Departmental ordinance",
"number": "172.220.111.342.1",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:40.680Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-151-20250101-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151",
"documentDate": "2019-02-15",
"inForceSince": "2019-04-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des VBS vom 15. Februar 2019 über die Zulagen im Flug- und Fallschirmsprungdienst des VBS (Flugzulagenverordnung VBS)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-151-20250101-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151/20250101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DDPS du 15 février 2019 sur les allocations dans le service de vol du DDPS (Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151/20250101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-151-20250101-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151/20250101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DDPS del 15 febbraio 2019 sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151/20250101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-151-20250101-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151/20250101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/151/20250101/it/xml"
}
}