del 16 settembre 2014 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)
La direzione del Politecnico federale di Zurigo,
visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 marzo 20011sul personale
del settore dei PF (OPers PF),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
- La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Il personale scientifico comprende:
- gli assistenti e gli assistenti in capo;
- i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato;
- i collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato.
- Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.
- Sono fatte salve le condizioni di assunzione conformemente all’OPers PF.
Art. 2 Classificazione della funzione
- La classificazione della funzione è effettuata conformemente all’allegato 1 della presente ordinanza. Si basa sulla griglia delle funzioni di cui all’allegato 1 dell’OPers PF.
- Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.
Art. 3 Subordinazione gerarchica
- Il personale scientifico è subordinato a un responsabile del bilancio secondo l’articolo 13 del regolamento finanziario del PF di Zurigo del 28 settembre 20052.
- In caso di assegnazione a un istituto, a un dipartimento o a un’altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.
Art. 4 Pianificazione della carriera e perfezionamento
- I superiori gerarchici diretti svolgono un colloquio sulla carriera con gli assistenti in capo I e II e con i collaboratori scientifici I e II assunti per un periodo superiore a quattro anni durante il quarto anno di impiego.
- Per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici, la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.
- D’intesa con il superiore gerarchico, il personale scientifico può partecipare a corsi di perfezionamento universitario.
Sezione 2: Assistenti e assistenti in capo
Art. 5 Posizioni
- L’assunzione come assistente o assistente in capo è funzionale all’avvio della carriera accademica o al perfezionamento professionale.
- Sono previste le seguenti posizioni:
- assistente;
- assistente in capo I;
- assistente in capo II.
Art. 6 Condizioni di assunzione
- L’assunzione come assistente o assistente in capo presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.
- Sono assunti come assistenti:
- i dottorandi ai sensi dell’ordinanza del 1° luglio 20083sul dottorato del PF di Zurigo;
- i postdottorandi.
- Sono assunti come assistenti in capo I i titolari di un dottorato con almeno due anni di esperienza professionale.
- Sono assunti come assistenti in capoIIi titolari di un dottorato con almeno cinque anni di esperienza professionale.
Art. 7 Tasso di occupazione degli assistenti
- Il tasso di occupazione dei dottorandi è pari al 100 per cento.
- Un’occupazione a tempo parziale è possibile in casi motivati, in particolare in caso di responsabilità genitoriali o di attività presso un altro datore di lavoro.
Art. 8 Stipendio
- Lo stipendio è determinato nel modo seguente:
- dottorandi*:* aliquote secondo l’allegato 2;
- postdottorandi: aliquote secondo l’allegato 3;
- assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 26 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.
- Le aliquote di cui al capoverso 1 lettere a e b sono fissate dalla direzione.
- Le prestazioni d’insegnamento dei dottorandi che superano la soglia minima usuale del rispettivo dipartimento sono indennizzate con un’aliquota più elevata.
Art. 9 Durata dell’impiego
(art. 17b cpv. 2 lett. b L del 4 ott. 19914sui PF)
- Gli assistenti e gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo massimo di sei anni.
- In caso di passaggio dall’impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati.
Art. 10 Compiti
- I dottorandi lavorano alla propria tesi, al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e agli studi di dottorato per almeno il 70 per cento del loro tempo di lavoro. Assumono compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali. I dipartimenti disciplinano l’estensione di questi compiti. Sono fatti salvi accordi particolari con finanziatori esterni.
- I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico.
- Gli assistenti in capo I e II svolgono compiti direttivi legati alle attività di preparazione, organizzazione e realizzazione di progetti di ricerca nonché all’insegnamento che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre, assumono compiti amministrativi e infrastrutturali.
Sezione 3: Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato
Art. 11 Posizioni
- L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientificoè funzionale all’avvio della carriera di responsabile di progetto.
- Sono previste le seguenti posizioni:
- assistente scientifico I;
- assistente scientifico II;
- collaboratore scientifico I;
- collaboratore scientifico II.
Art. 12 Condizioni di assunzione
- L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.
- Sono assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universitario senza esperienza professionale che non ambiscono al dottorato.
- Possono essere assunti come assistenti scientifici II:
- i titolari di un dottorato;
- i titolari di un diploma universitario senza dottorato con almeno tre anni di esperienza professionale che vantano conoscenze specifiche corrispondenti a un dottorato.
- Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capoverso 3 con almeno due anni supplementari di esperienza professionale.
- Possono essere assunte come collaboratori scientifici II le persone di cui al capoverso 3 con almeno cinque anni supplementari di esperienza professionale.
Art. 13 Stipendio
Lo stipendio è determinato nel modo seguente:
- assistenti scientifici I e II: aliquote secondo l’allegato 3;
- collaboratori scientifici I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 27 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.
Art. 14 Durata dell’impiego
(art. 17b cpv. 2 L del 4 ott. 19915sui PF)
La durata massima dell’impiego a tempo determinato per i collaboratori scientifici con una funzione analoga agli assistenti o agli assistenti in capo è di sei anni, per i collaboratori scientifici che partecipano a progetti di insegnamento e ricerca è di nove anni.
Art. 15 Compiti
I collaboratori scientifici assunti a tempo determinato assumono compiti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi generali.
Sezione 4: Collaboratori scientifici con funzioni direttive assunti a tempo indeterminato
Art. 16 Posizioni
- L’assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scientifico è funzionale al proseguimento della carriera accademica.
- Sono previste le seguenti posizioni:
- collaboratore scientifico con funzioni direttive I;
- collaboratore scientifico con funzioni direttive II;
- senior scientist I;
- senior scientist II.
Art. 17 Condizioni di assunzione
- Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all’insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.
- Soltanto la direzione può, su richiesta della direzione del rispettivo dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.
- Possono essere classificati come senior scientist II le persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso 1:
- sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; e
- sono professori titolari del PF di Zurigo.
- La classificazione come senior scientist II compete alla direzione su proposta della direzione del rispettivo dipartimento.
Art. 18 Stipendio
Per la determinazione e l’evoluzione dello stipendio si applicano gli articoli 26 – 28 OPers PF.
Art. 19 Compiti
- I collaboratori scientifici con funzioni direttive partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico.
- I senior scientist I e II dirigono un settore d’insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20 Abrogazione di altri atti normativi
L’ordinanza del 12 dicembre 20056sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo è abrogata.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)
Denominazione delle funzioni
1 Assunzione a tempo determinato
| Funzione accademica | Funzione di progetto | Codice | Livello di funzione |
|---|
| Dottorando | Assistente scientifico I | 1011 | 06 |
| Postdottorando | Assistente scientifico II | 1022 | 08 |
| Assistente in capo I | Collaboratore scientifico I | 1023 | 09 |
| Assistente in capo II | Collaboratore scientifico II | 1024 | 10 |
2 Assunzione a tempo indeterminato
| Funzione | Codice | Livello di funzione |
|---|
| Collaboratore scientifico con funzioni direttive I | 1031 | 10 |
| Collaboratore scientifico con funzioni direttive II | 1032 | 11 |
| Senior scientist I | 1033 | 12 |
| Senior scientist II | 1034 | 13 |
Allegato 2
(art. 8 cpv. 1 lett. a)
Aliquote salariali dei dottorandi
Aliquote
| Anno | Aliquota | Stipendio (fr.) |
|---|
| 1° anno | Standard | 47 040 |
| 2 | 52 855 |
| 3 | 58 670 |
| 4 | 64 485 |
| 5 | 70 300 |
| 2° anno | Standard | 48 540 |
| 2 | 55 230 |
| 3 | 61 920 |
| 4 | 68 610 |
| 5 | 75 300 |
| 3° anno | Standard | 50 040 |
| 2 | 57 610 |
| 3 | 65 180 |
| 4 | 72 750 |
| 5 | 80 320 |
Allegato 3
(art. 8 cpv. 1 lett. b e 13 lett. a)
Aliquote salariali degli assistenti scientifici I e II e dei postdottorandi
Aliquote
| 1° anno (fr.) | 2° anno (fr.) | 3° anno (fr.) |
|---|
| Assistente scientifico I | 70 300 | 75 300 | 80 320 |
| Assistente scientifico II | 89 050 | 93 520 | 98 100 |
| Postdottorando | 89 050 | 93 520 | 98'100 |