281.41•Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione
281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923
(ODiC)1
del 17 gennaio 1923 (Stato 1° gennaio 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18892
sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),3
decreta:
La parte spettante al debitore in comunione sarà pignorata prima dei beni che sono pretesi da terzi, ma solo in mancanza di altri beni sufficienti e se il pignoramento dei redditi non basta per coprire il credito che forma oggetto dell’esecuzione.
Anche ove dall’iscrizione nel registro fondiario risulti che al debitore spetta sul fondo, non una quota determinata in comproprietà, ma un diritto di proprietà comune, il creditore potrà chiedere il pignoramento della quota di comproprietà, sempreché renda verosimile che l’iscrizione è inesatta. Competente per questo pignoramento è l’ufficio del luogo in cui il fondo si trova (art. 23d del regolamento del 23 aprile 19206concernente la realizzazione forzata dei fondi). In questo caso l’ufficio assegnerà immediatamente al creditore un termine di 20 giorni (art. 108 LEF) per agire in giudizio contro gli altri proprietari comuni iscritti nel registro fondiario. Se il creditore lascia trascorrere infruttuosamente questo termine o se l’azione è respinta, il pignoramento della quota di comproprietà cade e l’ufficio pignorerà la parte che spetta al debitore nella comunione cui il fondo appartiene.
Il creditore non può dare la diffida prevista dall’articolo 575 capoverso 2 CO8, per lo scioglimento di una società in nome collettivo o in accomandita prima che abbia inoltrato la domanda di realizzazione e che le trattative di conciliazione previste dagli articoli 9 e 10 in appresso siano state esperite inutilmente.
Se l’autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della comunione, l’ufficio di esecuzione o l’amministratore eventualmente designato dall’autorità di vigilanza prenderà a quest’uopo i provvedimenti legali occorrenti e eserciterà tutti i diritti spettanti al debitore. Quando trattisi di una comunione ereditaria, l’ufficio domanderà la divisione e l’intervento dell’autorità competente a sensi dell’articolo 609 del CC11.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2643). ↩
RS 281.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2643). ↩
RS 291 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2643). ↩
RS 281.42 ↩
RS 210 ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897). ↩
Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897). ↩
RS 210 ↩
Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897). ↩
RU 1996 3490 ↩
RS 281.42 ↩
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897). ↩
Disp. trans. priva d’oggetto. ↩
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