312.3•Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
312.3Federal Council Ordinance1 gen 2005
del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero1(CPP),2
ordina:
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale3:4
Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi dell’articolo 17 della legge del 13 dicembre 20027sul Parlamento e degli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19588sulla responsabilità.
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:
Le decisioni penali devono essere trasmesse immediatamente, in copia integrale e gratuita, all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
RS 312.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 670). ↩
Ora: art. 182 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 670). ↩
RS 171.10 ↩
RS 170.32 ↩
Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20 ). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Vedi ora la LF del 21 giu. 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (RS 232.21 ). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RSRU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Vedi ora: legge del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RS 415.0 ). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455 ). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3159). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3159). ↩
Vedi ora la LF del 20 giu. 2014 (RS 817.0 ). ↩
Vedi ora: legge del 28 sett. 2012 sulle epidemie (RS 818.101 ). ↩
Introdotta dall’all. 4 n. II 12 dell’O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3989). ↩
Vedi ora la LF del 17 giu. 2011 (RS 941.20 ). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2004 4937). ↩
Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 19 mag. 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2631). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
RS 956.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
Questo cpv. è abrogato. ↩
Vedi ora l’art. 56 della L del 17 giu. 2016 sull’approvvigionamento del Paese (RS 531 ). ↩
Vedi ora l’art. 28 cpv. 3. ↩
Vedi ora l’art 36 cpv. 4 della LF del 16 dic. 2005 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10 ). ↩
Vedi ora l’art. 29a cpv. 1 e 2. ↩
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