415.1•Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport
415.1LSISpoFederal Act1 nov 2016
(LSISpo)
del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2025)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 68 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20142,
decreta:
LʼUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dʼinformazione e della legalità del trattamento dei dati.
Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dʼinformazione, sempre che in tal modo non vengano ampliati l’entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.
L’UFSPO può comunicare i dati necessari per scopi statistici o di ricerca. I dati sono anonimizzati.
Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport serve alle autorità, alle organizzazioni e alle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 per l’adempimento dei compiti secondo la LPSpo7, segnatamente negli ambiti seguenti:
Il sistema nazionale d’informazione per lo sport contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti negli ambiti di cui all’articolo 8, in particolare:8
LʼUFSPO raccoglie i dati presso:
Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo partecipino alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema.
Il sistema d’informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d’urgenza e l’assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell’UFSPO.
Il sistema d’informazione per i dati medici contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 13, in particolare:16
LʼUFSPO raccoglie i dati presso:
Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni serve allo svolgimento di test ed esami nel campo delle scienze dello sport, segnatamente test ed esami di diagnostica delle prestazioni e di psicologia dello sport, come pure a fornire le prestazioni corrispondenti.
Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 17, in particolare:17
L’UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:
Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) serve all’UFSPO come sistema d’informazione e di documentazione:
Il sistema d’informazione della SUFSM contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 21, in particolare:18 a. riguardo ai docenti e agli incaricati di corsi: 1. le generalità, 2. il numero AVS, 3. i diplomi e i titoli, 4. le competenze linguistiche, 5. le funzioni, 6. il piano delle attività; b. riguardo agli studenti: 1. le generalità, 2. il numero AVS, 3. le fotografie, 4. i diplomi e i titoli, 5. le competenze linguistiche, 6. i cicli di formazione e di formazione continua conclusi e il piano delle lezioni, 7. i dati relativi a immatricolazione ed exmatricolazione, 8. i provvedimenti disciplinari, 9. le valutazioni delle competenze, 10. le qualifiche finali.
L’UFSPO raccoglie i dati presso:
Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi serve all’UFSPO per la valutazione di corsi e attività didattiche:
Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per la valutazione di corsi e attività didattiche, in particolare:19
1. sul corso o sull’attività didattica in generale,
2. sui capicorso e sui docenti;
d. i dati su formazioni assolte e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.
L’UFSPO raccoglie i dati presso:
L’UFSPO può comunicare i dati alle persone o alle organizzazioni che si occupano dell’organizzazione e dello svolgimento del corso o del ciclo formativo.
Al fine di disporre dei dati relativi a corsi e attività didattiche nonché delle generalità delle persone interessate, il sistema può essere collegato al sistema nazionale d’informazione per lo sport e al sistema d’informazione della SUFSM.
Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping serve all’adempimento dei compiti previsti dalla LPSpo20nel campo della lotta al doping, segnatamente:
Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per la lotta contro il doping, in particolare:21
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:
La legge federale del 17 giugno 201125sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport è abrogata.
Data dell’entrata in vigore: 1° novembre 201626
RS 101 ↩
FF 2014 8275 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
RS 415.0 ↩
RS 415.0 ↩
Abrogata dall’all. n. 10 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758;FF 2019 6043). ↩
RS 415.0 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuova espr. giusta l’all. 10 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758;FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
RS 415.0 ↩
RS 415.0 ↩
RS 415.0 ↩
Abrogata dall’all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681;FF 2023 2245). ↩
Introdotto dall’all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681;FF 2023 2245). ↩
Abrogato dall’all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681;FF 2023 2245). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
RS 415.0 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
RS 415.0 ↩
RS 415.0 ↩
RS 415.0 ↩
[RU 2012 4639] ↩
DCF del 12 ott. 2016. ↩
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