443.11•Ordinanza sulla cinematografia
443.11OCinFederal Council Ordinance1 ago 2002
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "443.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284",
"documentDate": "2002-07-03",
"inForceSince": "2002-08-01"
},
"content": {
"number": "443.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284",
"fedlexMetadata": {
"id": "443.11",
"hash": "61d1d5f30cba063576c99cccdc62e85c9d1311ce6371b2b4847dc5bdec5e23ad",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "443.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:50.901Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284/20240101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-284-20240101-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284",
"documentDate": "2002-07-03",
"inForceSince": "2002-08-01",
"manifestations": [
{
"title": "Filmverordnung vom 3. Juli 2002 (FiV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284/20240101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-284-20240101-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "FiV",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284/20240101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284/20240101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-284-20240101-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OCin",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284/20240101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284/20240101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-284-20240101-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OCin",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284/20240101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/284/20240101/it/xml"
}
}(OCin)
del 3 luglio 2002 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 della legge del 14 dicembre 20011sul cinema (LCin),2
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Nella presente ordinanza s’intende per:
1. la proiezione in un cinema registrato,
2. la vendita su supporti audiovisivi come DVD o video,
3. la diffusione attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.
Il DFI stabilisce l’importo della tassa in base al numero previsto di ingressi sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti volti a ripristinare la pluralità dell’offerta in una determinata regione cinematografica.
Il credito fiscale nasce al momento della fatturazione.
Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità.
La destinazione dei proventi della tassa è oggetto di una decisione formale dell’UFC o di un contratto di diritto pubblico tra il medesimo e il beneficiario della sovvenzione.
Nel momento in cui la pluralità dell’offerta prevista dalla LCin è ripristinata, il DFI sopprime l’obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita ininterrottamente per più di tre anni.
L’UFC tiene il registro pubblico di cui all’articolo 23 LCin.
Le imprese di proiezione notificano settimanalmente:
La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti del settore audiovisivo, segnatamente dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, del diritto cinematografico, delle nuove tecnologie, della cultura cinematografica e del mercato cinematografico.
Il DFI può delegare singoli compiti esecutivi della promozione cinematografica a organizzazioni private.
L’ordinanza del 24 giugno 199214sulla cinematografia e l’ordinanza del 25 novembre 199215concernente le tasse sulle autorizzazioni di distribuzione di film sono abrogate.
.16
L’obbligo di notifica di cui all’articolo 16a si applica a tutti i film venduti o visionati dal 1° gennaio 2017.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.
RS 443.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532). ↩
[RU 1992 1554; 1993 2001; 1996 2243n. I 25,3262] ↩
[RU 1992 2487] ↩
La mod. può essere consultata allaRU 2002 1915. ↩