511.12•Ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare
511.12OAMMFederal Council Ordinance1 gen 2005
(OAMM)1
del 24 novembre 2004 (Stato 1° aprile 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 20 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952(LM);
visto l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 20193sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,4
ordina:
La presente ordinanza disciplina la procedura per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare5e dell’idoneità a prestare servizio militare6.
Le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte all’apprezzamento medico della propria idoneità al servizio militare in occasione del reclutamento.
Le persone e gli uffici di cui all’articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare presso il S med mil una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere motivata, corredata dei necessari mezzi di prova e presentata per scritto.
Se non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sull’esito delle proprie visite, sugli atti o sulle informazioni ottenute, le CVS ordinano gli accertamenti supplementari necessari.
Tutte le constatazioni fatte in occasione dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare sottostanno al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.
La Sanità militare della BLEs elabora i dati personali secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 16 dicembre 20099sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS.
La procedura di ricorso è gratuita.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
(art. 9 cpv. 1)
Le decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare hanno il tenore e il significato seguenti:
1.1 « Abile al servizio militare »: la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti. 1.2 « Abile al servizio militare, inabile al tiro » : la persona esaminata può essere istruita e impiegata in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti. Per motivi medici non riceve tuttavia un’arma personale oppure deve riconsegnarla. La menzione «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di forte rumore, segnatamente in caso di rumore generato da tiri, esplosioni o macchine da costruzione. 1.3 «Abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari»: la persona esaminata è abile al servizio militare, ma per motivi medici non può condurre veicoli a motore militari. 1.4 «Abile al servizio militare, con restrizioni»: la persona esaminata è abile al servizio militare. Per motivi medici la sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate appositamente previste (conformemente ai profili dei requisiti). 1.5 «Abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia»: la persona esaminata può essere incorporata soltanto in determinate funzioni definite dai profili dei requisiti, esclusi gli impieghi di combattimento. Per motivi medici non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla. 1.6 «Inabile al servizio militare »: la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare.
2.1 « Rimandato fino al reclutamento complementare » : alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento complementare. 2.2 « Rimandato di un anno » : alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento dell’anno successivo. 2.3 « Rimandato di due anni » : alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento del secondo anno successivo. 2.4 Complessivamente i rimandi non devono superare i quattro anni.
3.1 «Abile al servizio militare, inabile al servizio d’avanzamento»: la persona esaminata è abile al servizio militare, ma per motivi medici non deve essere chiamata a un servizio d’avanzamento. 3.2 «Abile al servizio militare unicamente per l’istruzione e il supporto»: la persona esaminata è abile al servizio militare, ma può essere incorporata soltanto in una formazione Istruzione e supporto. Per motivi medici la sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata soltanto in determinate funzioni. 3.3 « Dispensato fino al .»: è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, per motivi medici la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l’obbligo di notificazione e l’obbligo di custodia e di manutenzione dell’equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile al servizio militare. 3.4 «Dispensato fino al ., con nuovo apprezzamento»: come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata a sottoporsi a un apprezzamento da parte della CVS.
«Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»: per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare oppure vuole mettersi volontariamente a disposizione dell’esercito come persona attribuita o assegnata e ha comunicato esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d’esercizio in una formazione Istruzione e supporto soldato d’esercizio (distaccamento d’esercizio). Le esigenze del servizio devono essere adeguate all’attività civile come pure alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento del servizio. Relativamente agli oneri, occorre sempre verificare i punti seguenti: attività sportive e necessità di pernottare al domicilio. La persona interessata non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla.
5.1 Persone soggette all’obbligo di leva e militari Le decisioni*«abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari», «abile al servizio militare, con restrizioni», «abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia»* possono essere combinate. 5.2 Possibilità supplementari per i militari La decisione*«abile al servizio militare, inabile al servizio d’avanzamento»* può essere combinata con le decisioni*«abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore mili* tari», «abile al servizio militare, con restrizioni», «abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia». La decisione*«abile al servizio militare unicamente per l’istruzione e il supporto»* può essere combinata con le decisioni*«abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari».* 5.3 Decisione della CVS speciale La decisione*«abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»* può essere combinata con la decisione*«abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari».*
(art. 17 cpv. 2)
.13
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). ↩
RS 510.10 ↩
RS 520.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 6 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5031). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7397). Correzione del 16 gen. 2018 (RU 2018 85). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). ↩
RS 510.911 ↩
RS 172.021 ↩
[RU 1998 2656, 2002 723all. 2 n.3] ↩
[RU 2002 723; 2003 4599art. 9 n. 1,5179art. 24; 2004 4357art. 7,4955all. 3,5299art. 44; 2005 5099n. III 2; 2006 4705n. II 35; 2007 389n. I II; 2009 6667all. 36 n. 3; 2010 5971; 2011 5227n. I 4.5; 2017 487n. I 2. RU 2018 7405 all. 7 n. I 1] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2004 4955. ↩
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