512.312•Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro
512.312Departmental Ordinance1 gen 2004
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}(Ordinanza sui corsi di tiro)
dell’11 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 13 capoverso 1, 14, 40 capoverso 1 lettera c e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 20031sul tiro fuori del servizio,
ordina:
I corsi di tiro sono subordinati all’Aggruppamento Difesa.
La direzione del corso registra l’assolvimento dei corsi di tiro nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro; l’assolvimento del corso di tiro per «rimasti» è registrato anche nel libretto di servizio.
Le indennità per i costi di esercizio versate ai partecipanti ai corsi e ai funzionari sono disciplinate nell’allegato.
I corsi per monitori di tiro sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.
I corsi per monitori di tiro hanno luogo ogni anno da inizio gennaio a fine novembre e durano due giorni.
I corsi per capi dei giovani tiratori sono pianificati, organizzati e svolti dall’Aggruppamento Difesa.
I corsi per capi dei giovani tiratori sono organizzati ogni anno e durano tre giorni feriali.
I costi dell’alloggio e del vitto sono a carico dell’Aggruppamento Difesa. Le spese rimanenti sono a carico dei partecipanti.
Per il perfezionamento dei monitori di tiro e dei capi dei giovani tiratori sono organizzati corsi di ripetizione di una giornata.
I corsi di ripetizione sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.
Gli obbligati al tiro che non hanno eseguito, o hanno eseguito ma non conformemente alle prescrizioni, il programma obbligatorio in una società di tiro riconosciuta, devono compiere il corso di tiro per ritardatari alla distanza di 300 m.
I corsi di tiro per ritardatari 300 m sono pianificati e organizzati dall’Aggruppamento Difesa con il coinvolgimento dei Cantoni e svolti in collaborazione con la FST.
I corsi di tiro per ritardatari 300 m hanno luogo ogni anno nel mese di novembre. Le date sono di volta in volta pubblicate in Internet dall’Aggruppamento Difesa a partire dal mese di settembre.
Le autorità militari cantonali chiamano gli obbligati al corso di tiro per ritardatari mediante pubblicazione ufficiale.
Gli obbligati al tiro che non hanno ottenuto i risultati minimi richiesti nel programma obbligatorio devono compiere un corso di tiro per «rimasti» alla distanza di 300 m.
I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.
I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati al più tardi entro il 31 maggio dell’anno successivo di norma in impianti di tiro nei circondari di tiro federali. L’ufficiale federale di tiro competente stabilisce il luogo e le date dei corsi.
I corsi di tiro per «rimasti» non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione*.*
I tiratori «rimasti» non entrati in servizio vanno annunciati dal comandante del corso all’autorità militare del Cantone di domicilio.
La direzione dei corsi di tiro per «rimasti» annuncia all’Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 25.
L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Sono abrogate:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
(art. 5)
Sono corrisposte le indennità giornaliere seguenti:
2.1 Una tessera di legittimazione per l’acquisto di un biglietto di 2aclasse a metà prezzo (tessera di legittimazione) per il viaggio in civile dal domicilio al luogo del corso e ritorno è consegnata:
I partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori ricevono per il viaggio dal domicilio al luogo del corso e ritorno un’indennità pari al costo del biglietto di 2aclasse a metà prezzo.
2.2 .
2.3 I partecipanti ai corsi per giovani tiratori e lo stato maggiore dei corsi per giovani tiratori possono ottenere tessere di legittimazione per recarsi a manifestazioni esterne conformemente al programma del corso.
I funzionari esterni all’Amministrazione federale hanno diritto alle indennità conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 200311sull’organizzazione e sui compiti delle commissioni di tiro.
I partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori ricevono un’indennità per perdita di guadagno conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno.
5.1 Locazione di spazi a. Come prima priorità vanno utilizzate le infrastrutture della Confederazione. Per l’utilizzo gratuito, occorre presentare una richiesta all’unità organizzativa Tiro e attività fuori del servizio sei settimane prima della prenotazione. b. Se non è possibile utilizzare un’infrastruttura di proprietà della Confederazione, l’organizzatore del corso può locare un’infrastruttura a prezzi di mercato. Nel conteggio del corso è allegata una ricevuta. 5.2 La direzione del corso può far valere contro ricevuta i seguenti costi: a. costi per il fabbisogno di materiale d’ufficio (ad es. timbri, fabbisogno di materiale per scrivere e stampare) per utilizzi esclusivo durante il corso; b. commissioni di gestione del conto bancario o del conto postale; c. costi di spedizione. 5.3 Tutti gli altri costi devono essere richiesti per scritto all’Aggruppamento Difesa al più tardi sei settimane prima del corso.
RS 512.31 ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 510.301 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 827). ↩
Non pubblicata nella RU. ↩
Non pubblicata nella RU. ↩
RS 512.313 ↩