742.102•Ordinanza sugli emolumenti per i trasporti pubblici
742.102OEm-TPFederal Council Ordinance1 gen 1999
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}(OEm-TP)1
del 25 novembre 1998 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 40a septiescapoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19572sulle ferrovie (Lferr);
visto l’articolo 63 capoverso 2 della legge del 20 marzo 20093sul trasporto di viaggiatori (LTV);
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19974sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,5
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049sugli emolumenti.
L’emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1.
Nella presente ordinanza s’intendono per:
1. l’emolumento per approvazione di piani: l’emolumento per l’esame e l’approvazione di piani e modifiche di piani relativi a costruzioni e impianti delle imprese di trasporto concessionarie, compresi le installazioni e gli impianti elettrici, come pure per l’omologazione di elementi edilizi, impianti, veicoli o parti di essi;
2. l’emolumento per autorizzazione d’esercizio: l’emolumento per la prova e il collaudo nonché il rilascio e la modifica dell’autorizzazione d’esercizio per costruzioni, impianti e veicoli, ivi compresi le installazioni e gli impianti elettrici delle imprese di trasporto in concessione, come pure per l’autorizzazione di messa in servizio di veicoli trasformati o ripresi da altre imprese;
3.13 .
4.14 l’emolumento per controlli di veicoli: l’emolumento per i controlli periodici tecnici e d’esercizio, per i controlli supplementari nonché per le ispezioni dei veicoli delle imprese in concessione di automobili e di filobus.
c.15 Emolumenti amministrativi particolari: gli altri emolumenti per le procedure amministrative come pure per le altre prestazioni di servizi e decisioni in materia di concessioni, autorizzazioni, approvazioni, vigilanza o per altri compiti amministrativi, in particolare per obiezioni scritte nelle indagini conoscitive, per inchieste, pareri, accertamenti relativi a incidenti, consulenze di ampia portata e visione degli atti.
d.16 .
e.17 Tassa di privativa: la tassa per il diritto di effettuare trasporti regolari di viaggiatori a titolo professionale accordato con il rilascio o il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione.
Per prestazioni che richiedono un onere amministrativo straordinario o che devono essere fornite, su domanda o per colpa dell’assoggettato, con urgenza o fuori del normale orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento.
| franchi | |
|---|---|
| a. rilascio o estensione della concessione | 5000 |
| b. rinnovo o modifica della concessione | 2000 |
| c. trasferimento della concessione | 500 |
| d. proroga dei termini fissati nella concessione | 500.28 |
| franchi | ||
|---|---|---|
| a. rilascio della concessione o dell’autorizzazione | 2300 | |
| b. rinnovo o modifica della concessione o dell’autorizzazione | 1200 | |
| c. rinnovo o modifica della concessione o dell’autorizzazione in caso di onere di lavoro esiguo | 500 | |
| d. trasferimento della concessione o dell’autorizzazione | 500 | |
| e. ritiro della concessione o dell’autorizzazione | 500 | |
| f. revoca della concessione o dell’autorizzazione | 500 | |
| g. annullamento della concessione | 500 | |
| h. rinuncia a un’autorizzazione | 500.29 |
| franchi | |
|---|---|
| a. rilascio o rinnovo del certificato di sicurezza, parte A | 1000 |
| b. rilascio o rinnovo del certificato di sicurezza, parte B | 1000 |
| c. rilascio o rinnovo contestuale dei certificati di sicurezza, parti A e B | 1000 |
| d. estensione del certificato di sicurezza, parte B | 500 |
| e. estensione urgente del certificato di sicurezza, parte B, entro 5 giorni lavorativi (con il consenso del gestore dell’infrastruttura) | 2000 |
| f. estensione urgente del certificato di sicurezza, parte B, entro 6 a 10 giorni lavorativi (con il consenso del gestore dell’infrastruttura) | 1500 |
| franchi | |
|---|---|
| a.36 . | |
| b.37 primo rilascio della licenza | 150 |
| c.38 modifica o rinnovo della licenza | 100 |
1bis. Per l’ammissione di categorie speciali è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.39 2. .40 3. È riscossa una parte adeguata delle spese per la formazione di periti esaminatori organizzata dall’UFT o su suo mandato.
L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura. Esso è compreso tra 500 e 50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi.
L’emolumento per il riconoscimento secondo l’articolo 15v Oferr51di organismi di valutazione del rischio e di organismi designati è calcolato in funzione del tempo impiegato.
L’emolumento in funzione del tempo impiegato alla ComFerr è compreso tra 100 e 250 franchi per ogni ora di lavoro.
Per i controlli di veicoli che un’impresa concessionaria impiega nei trasporti pubblici sono riscossi i seguenti emolumenti:
| franchi | |
|---|---|
| a. autoveicolo leggero, minibus | 100 |
| b. autobus | 140 |
| c. autobus articolato | 160 |
| d. rimorchio per il trasporto di persone | 140 |
| e. rimorchio per il trasporto di merci | 70 |
Per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada sono riscossi i seguenti emolumenti:
| franchi | |
|---|---|
| a. rilascio, ritiro o revoca dell’autorizzazione di accesso alla professione | 500 |
| b. modifica o rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla professione | 300 |
| c. rilascio o modifica del certificato di capacità | 50 |
| d. iscrizione nel registro dei titolari di certificati di capacità | 25 |
| e. copia autenticata | 20 |
L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
| franchi | |
|---|---|
| a. filobus | 140 |
| b. filobus articolato | 160 |
| c. rimorchio per il trasporto di persone | 140 |
| franchi | |
|---|---|
| a. filobus | 100 |
| b. filobus articolato | 130 |
| c. rimorchio per il trasporto di persone | 100 |
| franchi | |
|---|---|
| a.55 emolumento di base per battelli di nuova costruzione | 8000 |
| b.56 supplemento per passeggero ammesso | 14 |
| c. supplemento per traghetti per tonnellata di capacità di carico | 30 |
| d. supplemento per battelli per il trasporto di merci per tonnellata di capacità di carico | 10 |
| e. rilascio dell’autorizzazione d’esercizio | 250 |
2bis. Per i natanti di costruzione particolare o che richiedono un onere elevato per l’esame, l’emolumento di cui al capoverso 2 può essere aumentato in funzione del tempo impiegato. In caso di riduzione dell’onere di lavoro, l’emolumento può essere diminuito.57 3. L’emolumento per il collaudo e l’approvazione dei piani di trasformazione come pure per le revisioni è calcolato in funzione del tempo impiegato. 4. L’emolumento per la revoca, la sospensione o l’annullamento di un’autorizzazione di esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato.58
L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio di cantieri navali e pontili è calcolato secondo il tempo impiegato.
| franchi | |
|---|---|
| a. l’iscrizione al primo esame teorico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati | 250 |
| b. l’iscrizione alla ripetizione dell’esame teorico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati | 250 |
| c. l’iscrizione al primo esame pratico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati | 250 |
| d. l’iscrizione alla ripetizione dell’esame pratico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati | 250 |
I conduttori di battello pagano i seguenti emolumenti per:
| franchi | |
|---|---|
| a. il rilascio, la duplicazione, la modifica, la sospensione e il nuovo rilascio di una licenza | 60 |
| b. l’iscrizione di un brevetto radar o di un’autorizzazione per la navigazione a mezzo radar in una licenza esistente | 60 |
| c. il rilascio di un certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni sportive e da diporto | 60 |
L’emolumento per il riconoscimento di periti nel settore della navigazione è calcolato in funzione del tempo impiegato.
L’emolumento per ogni libretto di fogli di viaggio per corse pendolari transfrontaliere è fissato a 60 franchi.
L’emolumento per l’audizione dell’UFT prima dell’autorizzazione di un impianto accessorio di cui all’articolo 18m capoverso 2 Lferr65è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso ammonta almeno a 500 e al massimo a 10 000 franchi.
Per quanto concerne le controversie di cui all’articolo 40 LFerr, i costi e l’obbligo d’indennizzo sono disciplinati dall’ordinanza del 10 settembre 196966sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
L’emolumento per fissare un termine per adempiere gli obblighi imposti alle imprese di trasporto o ai terzi dalla legge, dalla concessione, dall’autorizzazione o dalle decisioni dell’autorità di vigilanza è compreso tra 200 e 700 franchi.
L’emolumento per la decisione di diniego di domande riguardanti prestazioni soggette a emolumento si calcola come segue:
Alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915). ↩
RS 742.101 ↩
RS 745.1 ↩
RS 172.010 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197). ↩
Introdotta dal n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915). ↩
RS 172.041.1 ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, con effetto dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 16 set. 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, con effetto dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081). Abrogata dal n. I dell’O del 15 set. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5993). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). ↩
Nuova espr. giusta giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
RS 745.11 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
RS 742.122 ↩
RS 742.141.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, con effetto dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, con effetto dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
RS 711 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 10 n. 2 dell’O del 2 feb. 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 741). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 10 n. 2 dell’O del 2 feb. 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 741). ↩
Abrogato dall’art. 10 n. 2 dell’O del 2 feb. 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU 2000 741). ↩
RS 742.141.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). ↩
RS 742.141.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). ↩
RS 711 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643). ↩
RS 742.101 ↩
RS 172.041.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197). ↩