742.140.2•Legge federale sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria
742.140.2LSIFFederal Act1 set 2009
(LSIF)
del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2016)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20072,
decreta:
La presente legge ha gli obiettivi seguenti:
La presente legge disciplina le misure e il finanziamento relativi ai grandi progetti ferroviari NFTA e FERROVIA 2000.
Nella presente legge si intende per:
Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono: a. sulle linee di base della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA): 1. Basilea–San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea–Brugg–Altdorf/Rynächt, 2.3 San Gottardo Sud–Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca–Bellinzona–Chiasso, 3. Bellinzona–Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità, 4. Zugo–Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità, 5. regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna–Thun, 6. assi del Lötschberg e del San Gottardo: in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie e misure di protezione contro l’inquinamento fonico sulle tratte di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg; b. sulle altre tratte: 1. regione di Ginevra: aumento delle prestazioni, 2.4 regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna–Renens, separazione dei flussi di traffico a Renens, potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna, 3.5 Losanna–Briga–Iselle: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, 4.6 Losanna–Bienne–Olten: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, 5.7 Losanna–Berna: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, 6. regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, potenziamento delle capacità nel nodo di Berna, 7. Thun–Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun, 8.8 Bienne–Delémont–Porrentruy: potenziamento delle capacità, 9. Basilea–Olten–Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea–Lucerna, 10. regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord e Olten Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten, 11. Olten–Aarau: potenziamento delle capacità Olten–Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken–Däniken, galleria dell’Eppenberg, 12.9 … 13.10 regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito, 14. Thalwil–Lucerna: potenziamento delle capacità Cham–Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil, 15. Zurigo–Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorfnest, incluso potenziamento delle capacità; separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni Bassersdorf–Effretikon–Winterthur, 16. regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle–Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur, 17. Winterthur–San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 18. Winterthur–Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 19. Bellinzona–Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità, 20. valle del Reno: potenziamento delle capacità, 21. Neuhausen–Sciaffusa: aumento delle prestazioni, 22. in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie, misure di protezione contro l’inquinamento fonico e costruzione di impianti di ricovero.
L’Ufficio federale dei trasporti effettua pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria svizzera.
Se le misure di cui all’articolo 4 comportano inconvenienti per il traffico regionale, sono realizzate misure edili per ovviarvi.
I gestori dell’infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.
Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.
L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4–6.
Il Consiglio federale assicura la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.
La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 195714sulle ferrovie.
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 200915
(art. 17)
…16
RS 101 ↩
FF 2007 6933 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283). ↩
Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283). ↩
RS 742.140 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283). ↩
Abrogato dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283). ↩
RS 742.101 ↩
DCF del 19 ago. 2009. ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2009 4219. ↩
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