747.224.022•Decreto del Consiglio federale per l’esecuzione dell’accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno
747.224.022Federal Council Ordinance1 dic 1959
del 28 luglio 1955 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto il decreto federale del 24 marzo 19551che approva l’accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno,
decreta:
Competenti a decidere le controversie tra datori di lavoro e battellieri del Reno a norma dell’articolo 26 dell’accordo, sono i tribunali civili, salvo che non sia stato disposto altrimenti con contratto collettivo o individuale di lavoro.
I Cantoni, d’intesa con il DEFR, possono delegare agli organi paritetici delle associazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, tutte o parte delle attribuzioni di carattere esecutivo previste dall’articolo 1 capoverso 1. Tali organi sono sottoposti, per i poteri loro delegati, alla sorveglianza e agli ordini delle autorità cantonali e rispondono verso di esse della loro attività.
I contratti collettivi possono prevedere, in luogo del riposo notturno prescritto dall’articolo 7 numero 1 dell’accordo, un riposo quotidiano della stessa durata, di cui sette ore consecutive almeno devono essere comprese tra le ore 20 e le 6.
In materia di durata del lavoro nei porti o negli altri luoghi di carico e scarico è reputato ordinamento locale, a’ sensi dell’articolo 9 dell’accordo, la legislazione cantonale o, in difetto, la disciplina dei contratti collettivi o degli usi locali.
Giorni festivi a’ sensi dell’articolo 15 numero 1 dell’accordo, in cui i battellieri del Reno non sono tenuti a lavorare, sono: Capodanno, Pasqua, il Lunedì di Pasqua, Pentecoste, il Lunedì di Pentecoste, Natale e Santo Stefano.
La remunerazione del lavoro suppletivo a’ sensi degli articoli 11, 12 e 13 dell’accordo, è costituita dalla normale retribuzione per la durata di tale lavoro, maggiorata del venticinque per cento. Sono salve le disposizioni dei contratti collettivi.
La retribuzione ordinaria dovuta per la durata delle ferie (art. 21 dell’accordo) è determinata in base alle leggi sulle ferie vigenti nei Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna; sono salve le disposizioni dei contratti collettivi.
Sono fatti salvi:
Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 19596
RU 1959 985 ↩
RS 0.747.224.022 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 1 n. 4 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 2000 187). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 312.0 ↩
DCF del 19 ott. 1959. ↩
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