748.122•Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione
748.122OMSADepartmental Ordinance1 ago 2009
{
"legislation": {
"type": "Departmental ordinance",
"number": "748.122",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463",
"documentDate": "2009-07-20",
"inForceSince": "2009-08-01"
},
"content": {
"number": "748.122",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463",
"fedlexMetadata": {
"id": "748.122",
"hash": "e4f4faab86cd324d78693e2ed79c45762217e31cbe2be7e0a36280856bb852a3",
"type": "Departmental ordinance",
"number": "748.122",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:59.857Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-463-20260101-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463",
"documentDate": "2009-07-20",
"inForceSince": "2009-08-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des UVEK vom 20. Juli 2009 über Sicherheitsmassnahmen im Luftverkehr (VSL)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-463-20260101-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "VSL",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463/20260101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463/20260101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-463-20260101-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OMSA",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463/20260101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DATEC del 20 luglio 2009 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-463-20260101-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OMSA",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463/20260101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/463/20260101/it/xml"
}
}(OMSA)
del 20 luglio 2009 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell’ordinanza del 14 novembre 19731sulla navigazione aerea (ONA);
in esecuzione del regolamento (CE) n. 300/20082, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/19983e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/3734,5
ordina:
L’UFAC è l’autorità competente per il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008.
L’UFAC è competente per l’autorizzazione di:
Il responsabile dell’ispezione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di controllo indipendente. È l’interlocutore per l’UFAC e in particolare:
Gli esercenti di aeroporto a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:
In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 194828sulla navigazione aerea, è punito chiunque: a. in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto, di un’impresa di trasporto aereo, di un’impresa terza incaricata da un esercente di aeroporto o da un’impresa di trasporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto di merci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un trasportatore autorizzato, di un organismo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno:29 1. viola uno degli obblighi di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 9, 12 o 13 capoverso 1, 2. viola l’obbligo di esecuzione di controlli di sicurezza, 3.30 viola l’obbligo di proteggere o sorvegliare i passeggeri, il bagaglio a mano, il bagaglio da stiva, le merci o la posta, le provviste di bordo oppure gli aeromobili protetti ai fini della sicurezza, 4.31 disattende l’obbligo di formare personale, 4bis.32 disattende l’obbligo di impiegare soltanto personale formato e, se necessario, certificato, 5.33 viola l’obbligo di eseguire controlli della qualità, 6. viola l’obbligo di notificare eventi rilevanti per la sicurezza; b. esercita senza autorizzazione un’attività per la quale è necessaria un’autorizzazione conformemente all’articolo 6.
L’ordinanza del DATEC del 31 marzo 199334sulle misure di sicurezza nell’aviazione è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.
RS 748.01 ↩
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 5 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012 (RU 2012 5541). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). ↩
RS 748.0 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798). ↩
[RU 1993 1382, 1999 2458, 2005 6631021] ↩