784.101.21•Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione
784.101.21OOITFederal Office Ordinance13 giu 2016
(OOIT)
del 26 maggio 2016 (Stato 1° gennaio 2026)
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM),
visto l’articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 19971sulle telecomunicazioni (LTC);
visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6,
26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell’ordinanza
del 25 novembre 20152sugli impianti di telecomunicazione (OIT),3
ordina:
I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell’allegato 1.
Gli impianti di telecomunicazione che ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2bisOIT devono essere compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato sono elencati nell’allegato 7 numero 1, mentre le specifiche tecniche per le capacità di ricarica sono elencate nell’allegato 7 numero 2.
Nel caso di impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2bisOIT caricabili tramite cavo, devono essere riportate le informazioni seguenti:
Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze dei seguenti enti:
Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) conformemente all’articolo 33 capoverso 1 OIT sono elencate nell’allegato 5.
Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostanzialmente le norme tecniche applicabili (art. 35 OIT) e le prescrizioni sulla loro installazione e il loro esercizio, figurano nell’allegato 3.
In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM pubblica nel Foglio federale la data dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.
L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 200210sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.
I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate che non soddisfano il requisito essenziale supplementare di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera g OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numero 6 possono essere immessi in commercio fino al 16 marzo 2022.
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti ai requisiti essenziali supplementari di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettere d–f OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numeri 7–9 e che non rispettano tali requisiti possono essere immessi in commercio fino al 31 luglio 2025.
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti alle specifiche tecniche di cui all’articolo 7 capoverso 2bisin combinato disposto con l’allegato 7 numeri 1.1–1.12, e che tuttavia non le adempiono, possono essere immessi in commercio fino al 27 dicembre 2024 e gli impianti di radiocomunicazione di cui al numero 1.13 fino al 27 aprile 2026.
La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.
(art. 1)
| Impianti di radiocomunicazione | Requisiti essenziali supplementari applicabili | Riferimento/fonte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Impianti di radiocomunicazione sottoposti all’Accordo regionale del 18 aprile 2012 concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna11 | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2000/637/CE12 |
| 2 | Impianti di radiocomunicazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sottoposte alla Convenzione internazionale del 1° novembre 197413per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2013/638/UE14 |
| 3 | Impianti di ricerca in valanga che operano sulla frequenza 457 kHz | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2001/148/CE15 |
| 4 | Impianti di radiocomunicazione del sistema d’identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2005/53/CE16 |
| 5 | Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz) | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2005/631/CE17 |
| 6 | Telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Regolamento delegato (UE) 2019/32018 |
| 7 | Impianti di radiocomunicazione collegati direttamente o indirettamente a Internet. Fanno eccezione: – i dispositivi medici ai sensi dell’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/74519comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – i dispositivi medico-diagnostici in vitro ai sensi dell’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/74620comprendenti un impianto di radiocomunicazione. | art. 7 cpv. 3 lett. d OIT | Regolamento delegato (UE) 2022/3021 |
| 8 | Gli impianti di radiocomunicazione seguenti se in grado di procedere al trattamento di dati personali: | art. 7 cpv. 3 lett. e OIT | Regolamento delegato (UE) 2022/3022 |
| – impianti di radiocomunicazione collegati a Internet; – impianti di radiocomunicazione ideati per il monitoraggio dei bambini o destinati esclusivamente a tale scopo; – giocattoli secondo l’ordinanza del DFI del 15 agosto 201223concernente la sicurezza dei giocattoli comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – impianti di radiocomunicazione ideati per o destinati, esclusivamente o meno, a essere indossati, allacciati o sospesi su: – qualsiasi parte del corpo, compresi la testa, il collo, il torso, le braccia, le mani, le gambe e i piedi, – qualsiasi abito indossato da esseri umani, compresi capi che coprono la testa, le mani e i piedi. Fanno eccezione: – i dispositivi medici secondo l’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/74524comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – i dispositivi medico-diagnostici in vitro secondo l’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/74625comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – gli impianti di radiocomunicazione per la sicurezza aerea secondo il regolamento (UE) 2018/113926; – gli impianti di radiocomunicazione nei veicoli secondo l’ordinanza del 19 giugno 199527concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; – i sistemi di telepedaggio stradale secondo l’articolo 2 comma 10) della direttiva (UE) 2019/52028comprendenti un impianto di radiocomunicazione. | |||
| 9 | Impianti di radiocomunicazione collegati a Internet che consentono di trasferire denaro, valore monetario o una valuta virtuale come definita all’articolo 2 lettera d) della direttiva (UE) 2019/71329 | art. 7 cpv. 3 lett. f OIT | Regolamento delegato (UE) 2022/3030 |
| Fanno eccezione: – i dispositivi medici secondo l’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/74531comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – i dispositivi medico-diagnostici in vitro secondo l’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/74632comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – gli impianti di radiocomunicazione per la sicurezza aerea secondo il regolamento (UE) 2018/113933; | |||
| – gli impianti di radiocomunicazione nei veicoli secondo l’ordinanza del 19 giugno 199534concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; – sistemi di telepedaggio stradale secondo l’articolo 2 comma 10) della direttiva (UE) 2019/52035comprendenti un impianto di radiocomunicazione. |
(art. 2 cpv. 1)
| N. | Titolo del documento | Edizione |
|---|---|---|
| RIR0000 | Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base | 10 |
| RIR0101 | Comunicazione aeronautica | 10 |
| RIR0102 | Navigazione aeronautica | 10 |
| RIR0103 | Sorveglianza aeronautica | 8 |
| RIR0104 | Sistemi d’emergenza aeronautica | 4 |
| RIR0105 | Telemetria/telecomando aeronautica | 3 |
| RIR0201 | Emittenti di radiodiffusione terrestre | 17 |
| RIR0203 | Servizi per realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) | 23 |
| RIR0301 | Ponti radio punto a multipunto | 12 |
| RIR0302 | Ponti radio punto a punto | 31 |
| RIR0501 | Telefonia digitale cellulare | 21 |
| RIR0503 | Telefoni senza filo | 9 |
| RIR0504 | Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza | 11 |
| RIR0506 | Impianti di ricerca di persona (pager) | 9 |
| RIR0507 | Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR | 18 |
| RIR0510 | Sistemi intelligenti di trasporto (ITS) | 7 |
| RIR0601 | Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare | 10 |
| RIR0603 | Comunicazione marittima | 10 |
| RIR0604 | Radionavigazione marittima | 11 |
| RIR0702 | Sonde meteorologiche | 7 |
| RIR0703 | Radar meteorologici | 8 |
| RIR0705 | Wind-Profiler | 6 |
| RIR0805 | Collegamenti di alimentazione (Feeder Links) | 2 |
| RIR0806 | Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS) | 18 |
| RIR0808 | Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS) | 19 |
| RIR0809 | Sistemi di navigazione satellitare (RNSS) | 4 |
| RIR1001 | Sistemi d’allarme | 13 |
| RIR1002 | Applicazioni ferroviarie | 12 |
| RIR1003 | Ricerca, seguito ed acquisizione di dati | 19 |
| RIR1004 | Radiodeterminazione | 19 |
| RIR1005 | Applicazioni induttive | 14 |
| RIR1006 | Applicazioni senza filo nel settore sanitario | 19 |
| RIR1007 | Telecomandi di modelli ridotti | 9 |
| RIR1008 | Applicazioni non specifiche a corta portata | 24 |
| RIR1009 | Microfoni senza filo | 27 |
| RIR1010 | Sistemi di trasmissione dati a banda larga | 19 |
| RIR1011 | Identificazione tramite radiofrequenza (RFID) | 12 |
| RIR1012 | Telematica dei trasporti e del traffico (TTT) | 16 |
| RIR1013 | Applicazioni audio senza filo | 18 |
| RIR1021 | Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata | 12 |
| RIR1023 | Applicazioni a banda ultra larga (UWB) | 12 |
| RIR1101 | Impianti per radioamatori | 15 |
| RIR1102 | Impianti di radiocomunicazione CB | 9 |
| RIR1108 | Radiolocalizzazione (civile) | 9 |
(art. 8)
| Impianto/tipo di impianto | Prescrizione |
|---|---|
| UHF PMR con un’ampiezza di banda di 25 kHz (Soppressione dell’ampiezza di banda di 25 kHz nelle frequenze UHF a seguito della modifica della RIR 0507 36 ) | Fatta salva una concessione corrispondente, l’esercizio non è più autorizzato dal 1° gennaio 2008. |
(art. 4 cpv. 1)
1.1 Chi vuole ottenere l’omologazione di un impianto di radiocomunicazione destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica deve farne domanda all’UFCOM mediante l’apposito modulo37, corredato dei documenti e informazioni necessari all’omologazione. 1.2 Le relazioni sulle prove effettuate (art. 14 cpv. 4 lett. h OIT) circa i requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di utilizzazione dello spettro delle frequenze (art. 26 cpv. 3 OIT) devono essere allestite da un laboratorio di prova riconosciuto conformemente all’articolo 17 OIT. Possono anche essere elaborate dal fabbricante purché disponga delle conoscenze richieste e degli strumenti di misurazione necessari. 1.3 Se il richiedente vuole basarsi su una relazione sulle prove effettuate o un certificato d’omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all’impianto originariamente sottoposto a prova o omologato.
2.1 Il certificato d’omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo. 2.2 Se l’impianto di radiocomunicazione omologato è il modello di una serie, il certificato d’omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.
3.1 Il titolare dell’omologazione deve notificare preventivamente all’UFCOM la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 18 cpv. 4 OIT) o di cambiare la ragione sociale o l’indirizzo, oppure, trattandosi di una persona giuridica, se quest’ultima viene sciolta. 3.2 Deve comunicare all’UFCOM, mediante l’apposito modulo38, tutte le modifiche tecniche che intende apportare all’impianto. L’UFCOM decide quanto prima se le modifiche previste necessitano di una nuova omologazione.
4.1 Di regola, l’omologazione è rilasciata per una durata indeterminata.
4.2 Si estingue in particolare:
4.3 L’UFCOM stabilisce se l’estinzione dell’omologazione ai sensi del numero 4.2 lettere a e c si ripercuote sugli impianti di radiocomunicazione che sono già offerti, immessi in commercio, fabbricati o messi in esercizio. Nella sua analisi tiene in debita considerazione i rischi nonché la necessità di proteggere gli investimenti delle autorità coinvolte.
Tenendo conto dei rischi e della protezione degli investimenti, per motivi giustificati l’UFCOM può revocare senza indennizzo l’omologazione, in particolare in caso di:
5.1 La rappresentazione grafica del numero di omologazione è la seguente:
CH.yy.iiii
5.2 Le cifre e le lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate al n. 5.1 hanno il seguente significato:
(art. 4 cpv. 2 e art. 6)
| N. | Titolo del documento | Edizione |
|---|---|---|
| PTA 5.1 (art. 6) | Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) | 5 |
| PTA 5.2 (art. 4 cpv. 2) | Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti fissi che provocano interferenze | 6 |
| PTA 5.3 (art. 4 cpv. 2) | Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze | 6 |
| PTA 5.4 (art. 4 cpv. 2) | Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione | 5 |
(art. 2a )
1Il pittogramma si presenta sotto forma di tabella.
2Include il seguente simbolo:
3Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l’allegato 1 numero 1 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, l’abbreviazione della Svizzera (CH).
4Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, le abbreviazioni dei Paesi in cui esistono restrizioni d’esercizio.
5Le abbreviazioni di cui al capoverso 4 sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/135439; sono completate dai Paesi seguenti:
6Variazioni nella presentazione del pittogramma e del suo contenuto (per esempio colore, forma vuota o piena, spessore del tratto) sono autorizzate, a condizione che il pittogramma resti visibile e leggibile.
7Esempio a carattere informativo:
| CH | FR | ES |
|---|---|---|
| IT | DK | DE |
| CH | IT | DE |
|---|
(art. 1a e 2b )
| N. | Categoria |
|---|---|
| 1. | Telefoni cellulari |
| 2. | Tablet |
| 3. | Fotocamere digitali |
| 4. | Cuffie |
| 5. | Cuffie microfono |
| 6. | Console portatili per videogiochi |
| 7. | Altoparlanti portatili |
| 8. | Lettori elettronici |
| 9. | Tastiere |
| 10. | Mouse |
| 11. | Sistemi di navigazione portatili |
| 12. | Auricolari |
| 13. | Laptop |
| N. | Categoria | Specifiche tecniche applicabili |
|---|---|---|
| 1. | Impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo: | Gli impianti di radiocomunicazione devono: – essere dotati di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680‑1‑3:2022, Interfacce del Bus Seriale Universale per dati e alimentazione elettrica – parti 1–3: Componenti comuni – Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®, e tale presa deve rimanere accessibile e operativa in ogni momento; – poter essere ricaricati con cavi conformi alla norma EN IEC 62680‑1‑3:2022, Interfacce del Bus Seriale Universale per dati e alimentazione elettrica – parti 1–3: Componenti comuni – Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®. |
| 2. | Impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt: | Gli impianti di radiocomunicazione devono: – integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680‑1‑2:2022, Interfacce del Bus Seriale Universale per dati e alimentazione elettrica – parti 1–2: Componenti comuni – Specifica di alimentazione tramite USB; – essere concepiti in modo da garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery a prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato. |
| N. | Categoria | Indicazioni in merito alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili |
|---|---|---|
| 1. | Per le categorie che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2bisOIT e che sottostanno ai requisiti di cui all’allegato 2 vanno indicate le informazioni seguenti: | Una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza minima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio, e la potenza massima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio alla massima velocità di ricarica espressa in watt, mediante l’apposizione del testo:La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [xx] watt richiesta dall’apparecchiatura radio e max [yy] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica .Il numero di watt deve esprimere, rispettivamente, la potenza minima richiesta e la potenza massima richiesta per raggiungere la massima velocità di ricarica. |
| 2. | Per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2bisOIT e che sottostanno ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 2 vanno indicate anche le informazioni seguenti: | Una descrizione delle specifiche relative alle capacità di ricarica,compresa l’indicazione che è supportato il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l’apposizione del testo*«* Ricarica rapida USB PD » e l’indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l’apposizione del relativo nome in formato di testo. |
1. Il pittogramma deve presentarsi nei formati seguenti e comprendere il simbolo seguente: a. per gli impianti di radiocomunicazione offerti in combinazione con un dispositivo di ricarica:
b. per gli impianti di radiocomunicazione offerti senza un dispositivo di ricarica:
2. Il pittogramma può variare nell’aspetto, ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente, purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento del pittogramma, devono essere mantenute le proporzioni indicate nei simboli di cui al punto 1. La dimensione «a» deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.
1. L’etichetta deve presentare il formato seguente e contenere il simbolo seguente:
2. Le lettere XX sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza minima richiesta dall’apparecchiatura radio per la ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per caricare l’apparecchiatura radio. Le lettere YY sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza massima richiesta dall’apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per raggiungere tale massima velocità di ricarica. La dicitura USB PD (USB Power Delivery) figura se l’apparecchiatura radio supporta tale protocollo di comunicazione per la ricarica.
3. L’etichetta può variare nell’aspetto, ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente, purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento dell’etichetta, devono essere mantenute le proporzioni indicate nel simbolo di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione «a» di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.
RS 784.10 ↩
RS 784.101.2 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7137). ↩
RS 784.101.113 ↩
RS 784.102.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 475). ↩
RS 784.104 ↩
RS 784.106 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 475). ↩
[RU 2002 2111; 2005 2219,5139; 2007 1001,7081; 2008 1907,6471; 2009 4229,5839,6543; 2010 959,3549,5067; 2011 1391,4339,5265; 2012 1921,4337,6565; 2013 2649,4129; 2014 919,4357; 2015 2771,4977] ↩
Il testo dell’accordo può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all’indirizzo Internet seguente:www.rainwat.bipt.be ↩
2000/637/CE: Decisione della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall’accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna, versione della GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50. ↩
RS 0.747.363.33 ↩
2013/638/UE: Decisione della Commissione del 12 agosto 2013 sui requisiti essenziali dell’attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM), versione della GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22. ↩
2001/148/CE: Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga, versione della GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65. ↩
2005/53/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS), versione della GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14. ↩
2005/631/CE: Decisione della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat, versione della GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28. ↩
Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili, versione della GU L 55 del 25.2.2019, pag. 1. ↩
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) no178/2002 e il regolamento (CE) no1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/561, GU L 130 del 24.4.2020, pag. 18. ↩
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione; versione della GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/112, GU L 19 del 28.1.2022, pag. 3. ↩
Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione del 29 ottobre 2021 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) e f), di tale direttiva, versione della GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6. ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7. ↩
RS 817.023.11 ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7 ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7 ↩
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, nella versione che vincola la Svizzera in virtù del numero 3 dell’allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
RS 741.41 ↩
Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/362, GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1. ↩
Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, versione della GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18. ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7 ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7 ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7 ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8 ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8 ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8 ↩
Cfr. all. 2. ↩
Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne. ↩
Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione GU L 190 del 21.7.2017, pag. 7. ↩
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