814.600•Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti
814.600OPSRFederal Council Ordinance1 gen 2016
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}(Ordinanza sui rifiuti, OPSR)
del 4 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 29, 30a lettera c, 30b capoverso 1, 30c capoverso 3, 30d capoversi 4 e 7, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912sulla protezione delle acque,3
ordina:
Lo scopo della presente ordinanza è di:
La presente ordinanza regola la prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché la costruzione e l’esercizio degli impianti per i rifiuti. Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti determinati tipi di rifiuti contenute in altre leggi e ordinanze federali.
Nella presente ordinanza s’intende per: a.4 rifiuti urbani: 1. i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, 2. i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, 3. i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; b. impresa: un’entità giuridica dotata di un proprio numero d’identificazione d’impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune; c. rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20055sul traffico di rifiuti (OTRif); d. rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica; e. rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi; f. materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; fbis.6 rifiuti di mercurio : 1. rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio, 2. il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l’allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20057sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), 3. mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali; g. impianti per i rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero; h.8 . i. impianti di compostaggio: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d’aria; j.9 impianti di fermentazione: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica; k. discariche: gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato; l. trattamento termico: il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l’ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione; m. stato della tecnica: l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che: 1. è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e 2. un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.
In collaborazione con i Cantoni e con le organizzazioni del mondo del lavoro, la Confederazione provvede affinché la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono attività legate allo smaltimento dei rifiuti siano conformi allo stato della tecnica.
I rifiuti non possono essere mischiati con altri rifiuti o con sostanze additive se l’operazione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze nocive o in sostanze estranee nei rifiuti e adempiere così prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito.
I rifiuti urbani e i rifiuti di composizione analoga, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili, nonché gli altri rifiuti combustibili devono essere sottoposti a trattamento termico in impianti idonei, a condizione che non sia possibile riciclarli.
Dalla frazione più leggera ricavata dalla frantumazione di rottami metallici (frazione leggera) devono essere rimossi e riciclati i pezzi di metallo.
Previa autorizzazione delle autorità cantonali, le scorie di forni elettrici possono essere riciclate soltanto se:27
Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che:33
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base secondo la presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200842sulla geoinformazione.
L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione ai fini dell’attuazione della presente ordinanza e, in particolare, sullo stato della tecnica in materia di smaltimento di rifiuti. In tale contesto, collabora con gli uffici federali e i Cantoni interessati nonché le organizzazioni dell’economia interessate.
L’ordinanza tecnica del 10 dicembre 199043sui rifiuti è abrogata.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 6.
Ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l’allegato 5 numero 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 198546contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) non è considerata legna da ardere possono essere depositate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 31 dicembre 2033.
Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti deve essere il minimo possibile secondo lo stato della tecnica (all. 5 n. 3.3 e 4.2). Il loro tenore non può superare 3 µg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg fino al 31 dicembre 2026.
.51
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
(art. 6 cpv. 1 e 27 cpv. 1)
| Codice | Descrizione del rifiuto |
|---|---|
| Categoria 1: rifiuti chimici | |
| 1101 | Solventi non alogenati |
| 1102 | Solventi alogenati |
| 1103 | Residui di reazione chimici |
| 1104 | Oli per motori |
| 1105 | Altri oli tecnici (senza PCB) |
| 1106 | Oli contenenti PCB |
| 1107 | Catrame e rifiuti carboniosi |
| 1108 | Acidi e basi |
| 1109 | Emulsioni |
| 1110 | Pitture e vernici di scarto |
| 1111 | Adesivi e sigillanti di scarto |
| 1112 | Rifiuti esplosivi, munizioni |
| 1113 | Rifiuti salini |
| 1114 | Rifiuti fotografici e prodotti fotochimici |
| 1115 | Scarti di inchiostro |
| 1116 | Toner e polveri di rivestimento |
| 1117 | Catalizzatori |
| 1118 | Combustibili liquidi |
| 1119 | Gas in contenitori a pressione |
| 1120 | Biocidi, prodotti per la protezione del legno e prodotti chimici analoghi |
| 1121 | Altri rifiuti chimici speciali |
| 1301 | Altri prodotti chimici non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| Categoria 2: rifiuti sanitari | |
| 2101 | Rifiuti infettivi e a rischio di contaminazione |
| 2102 | Medicamenti scaduti e rifiuti farmaceutici solidi |
| 2103 | Rifiuti sanitari con pericolo di lesione |
| 2104 | Rifiuti non infettivi provenienti dal settore sanitario |
| 2301 | Rifiuti sanitari non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| Categoria 3: rifiuti metallici | |
| 3101 | Cavi usati contenenti sostanze pericolose |
| 3102 | Altri rifiuti metallici speciali |
| 3201 | Cavi usati |
| 3202 | Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto |
| 3301 | Metalli provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
| 3302 | Rifiuti metallici non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| Categoria 4: rifiuti minerali | |
| 4101 | Materiale di scavo inquinato da sostanze pericolose |
| 4102 | Asfalto di demolizione con un tenore di oltre 1000 mg PAH al kg |
| 4103 | Rifiuti edili misti contenenti sostanze pericolose |
| 4104 | Rifiuti provenienti dall’estrazione di risorse naturali |
| 4105 | Rifiuti contenenti amianto |
| 4106 | Altri rifiuti minerali speciali |
| 4107 | Materiali refrattari |
| 4201 | Materiale di scavo inquinato non contenente sostanze pericolose52 |
| 4202 | Asfalto di demolizione con un tenore di PAH al kg compreso tra 250 e 1000 mg |
| 4203 | Rifiuti edili misti e inquinati non contenenti sostanze pericolose |
| 4301 | Materiale di scavo non inquinato53 |
| 4302 | Materiale di scavo lievemente inquinato54 |
| 4303 | Calcestruzzo di demolizione |
| 4304 | Materiale di demolizione non separato |
| 4305 | Scarti di mattoni |
| 4306 | Gesso non inquinato |
| 4307 | Asfalto di demolizione con un tenore che non superi i 250 mg PAH al kg |
| 4308 | Materiale proveniente dal rifacimento di strade |
| 4309 | Rifiuti di vetro provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
| 4310 | Altri rifiuti di vetro non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| 4311 | Altri rifiuti minerali non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| Categoria 5: impianti, macchine, veicoli e accessori nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche | |
| 5101 | Batterie al piombo e accumulatori al piombo |
| 5102 | Altre batterie e accumulatori |
| 5103 | Altre componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti PCB |
| 5104 | Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti altre sostanze pericolose |
| 5105 | Parti di veicoli e macchine |
| 5201 | Veicoli fuori uso |
| 5202 | Pneumatici fuori uso |
| 5203 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti clorofluorocarburi (CFC) parzialmente o completamente alogenati |
| 5204 | Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti |
| 5301 | Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non soggette all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| Categoria 6: rifiuti biogeni | |
| 6101 | Rifiuti di legno problematici |
| 6201 | Oli e grassi commestibili, esclusi quelli provenienti dalle raccolte comunali |
| 6202 | Legno usato |
| 6301 | Legno allo stato naturale |
| 6302 | Scarti di legno |
| 6303 | Rifiuti biogeni provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
| 6304 | Rifiuti biogeni provenienti dall’agricoltura, dall’industria e dall’artigianato |
| Categoria 7: fanghi e residui di trattamento | |
| 7101 | Scorie e ceneri |
| 7102 | Residui prodotti dalla depurazione dei fumi |
| 7103 | Frazione leggera combustibile proveniente dalla frantumazione di rifiuti metallici |
| 7104 | Assorbenti, materiali filtranti e materiali a scambio ionico |
| 7105 | Fanghi stradali e dei pozzetti |
| 7106 | Altri fanghi le acque di scarico industriali |
| 7107 | Fanghi oleosi e residui di trattamento |
| 7108 | Altri residui di trattamento |
| 7201 | Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili |
| 7301 | Fanghi di depurazione provenienti dalla depurazione delle acque di scarico comunali e fanghi delle fosse settiche |
| 7302 | Fanghi e residui di trattamento non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| 7303 | Fanghi combustibili e altri residui di trattamento |
| Categoria 8: altre categorie di rifiuti | |
| 8101 | Rifiuti speciali provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
| 8301 | Residui della pulizia stradale |
| 8302 | Residui di incendi |
| 8303 | Rifiuti di carta e cartone provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
| 8304 | Altri rifiuti di carta e cartone |
| 8305 | Rifiuti di plastica provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
| 8306 | Altri rifiuti di plastica |
| 8307 | Rifiuti tessili e abiti provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
| 8308 | Altri rifiuti tessili e abiti |
| 8309 | Altri rifiuti combustibili provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
| 8310 | Altri rifiuti combustibili |
(art. 6 cpv. 3, 36 cpv. 1, 42 cpv. 2 e 43 cpv. 2)
1.1.1 Le discariche non possono essere sistemate né nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.
1.1.2 Le discariche non possono trovarsi in una regione esposta a rischi di inondazione, di caduta di pietre, di smottamenti o d’erosione particolarmente gravi.
1.1.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B, C, D ed E non possono trovarsi sopra acque sotterranee utilizzabili né nelle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione. È fatta salva la realizzazione di una discarica o di un compartimento di tipo B nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili. Per l’ampliamento verticale od orizzontale delle discariche di tipo C, D ed E in esercizio e costruite prima del 1° luglio 2007, l’autorità può concedere deroghe secondo l’allegato 4 numero 211 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 199855sulla protezione delle acque (OPAc), se è fornita la prova che:
1.1.4 Le discariche e i compartimenti di tipo A e B nonché un ampliamento di discariche esistenti di tipo C, D ed E secondo la deroga di cui al numero 1.1.3 che si trovano al di sopra di acque sotterranee utilizzabili o nelle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione devono trovarsi ad almeno 2 m sopra il livello naturale massimo delle acque sotterranee calcolato su un periodo di dieci anni. Se nel caso di un impianto di ravvenamento il livello delle acque sotterranee è più alto, è determinante quest’ultimo livello.
1.1.5 In caso di deroghe secondo il numero 1.1.3, l’ulteriore volume da adibire a discarica deve essere realizzato in primo luogo tramite un ampliamento verticale del corpo della discarica esistente. L’autorità può in secondo luogo autorizzare un ampliamento orizzontale se è fornita la prova che un innalzamento non è in grado di soddisfare l’ulteriore fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica.
1.1.6 L’autorità cantonale comunica all’UFAM le deroghe concesse secondo il numero 1.1.3.
1.2.1 Il sottosuolo e l’area circostante della discarica, se necessario attraverso misure di costruzione, devono garantire la stabilità a lungo termine della discarica stessa ed escludere qualsiasi movimento di terreno in grado di compromettere in particolare il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori di cui al numero 2.
1.2.2 Nel caso di discariche e compartimenti di tipo B sistemati nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili e di discariche e compartimenti di tipo C, D ed E, lo spessore, l’omogeneità e la capacità di ritenzione di sostanze nocive del sottosuolo e dell’area circostante, se necessario attraverso l’adozione di misure tecniche atte a migliorarli, devono garantire che le acque sotterranee non siano pregiudicate nemmeno a lungo termine. A tal fine, valgono i requisiti minimi seguenti:
1.2.3 Nel caso di discariche e compartimenti di tipo C e D è possibile derogare ai requisiti di cui al numero 1.2.2 lettera b se:
a. le discariche o i compartimenti non possono essere sistemati in ubicazioni che soddisfano i requisiti di cui al numero 1.2.2 lettera b;
b. le discariche o i compartimenti non sono sistemati in ubicazioni con rocce carbonatiche; e
c. il sottosuolo è integrato secondo le regole del genio civile con tre strati di materiale minerale omogeneo avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-9m/s e uno spessore complessivo di 80 cm. Per l’integrazione del sottosuolo può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.
1.2.4 L’osservanza di quanto disposto al numero 1.2.1 dev’essere provata mediante indagini geotecniche e calcoli di assestamento che tengano conto dei rifiuti da depositare. L’osservanza di quanto disposto ai numeri 1.2.2 e 1.2.3 dev’essere provata mediante indagini geologiche e idrogeologiche.
2.1.1 Il dimensionamento e la scelta dei materiali dei dispositivi necessari devono garantire che essi funzionino correttamente fino al termine della fase di manutenzione postoperativa. In tale contesto, occorre tenere conto dei processi fisici, chimici e biologici che si svolgono nella discarica durante la realizzazione, l’esercizio e dopo la chiusura definitiva. 2.1.2 Le discariche e i compartimenti di tipo B ubicati nelle zone limitrofe delle acque sotterranee utilizzabili nonché le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere sistemati in modo tale che l’acqua di scarico scorra liberamente per gravità fino al luogo in cui è immessa nelle acque o nelle fognature pubbliche senza ristagnare.
2.2.1 Il fondo e i fianchi di discariche e compartimenti di tipo C, D ed E devono essere impermeabilizzati in modo da impedire, durante l’esercizio e fino alla fine della fase di manutenzione postoperativa, l’infiltrazione dell’acqua di scarico nel sottosuolo e consentire che l’acqua di scarico possa essere raccolta. A tal fine sono ammesse:
2.2.2 La scelta e la realizzazione del tipo di impermeabilizzazione devono essere fatte tenendo conto delle caratteristiche del sottosuolo, della pendenza del fondo e dei fianchi della discarica e di quelle dello strato di drenaggio.
2.2.3 Per impermeabilizzazioni minerali può essere utilizzato soltanto materiale minerale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.
2.2.4 L’efficienza dell’impermeabilizzazione dev’essere controllata e documentata durante la sua messa in opera e prima dell’inizio dell’esercizio.
2.3.1 La separazione dei compartimenti di tipo A e B deve garantire che non vi sia alcuna infiltrazione d’acqua dal compartimento di tipo B a quello di tipo A.
2.3.2 La separazione di compartimenti di cui almeno uno è di tipo C, D o E deve garantire che non vi sia alcuno scambio di sostanze tra un compartimento e l’altro. Sono ammesse:
2.3.3 Nella misura del possibile, le separazioni di compartimenti devono essere verticali e i rifiuti meno soggetti ad assestamenti devono essere depositati nel compartimento inferiore.
2.3.4 Per le separazioni minerali dei compartimenti può essere utilizzato soltanto materiale minerale conforme ai valori limite:
a. di cui all’allegato 3 numero 1 lettera c, tra compartimenti di tipo A e altri compartimenti;
b. di cui all’allegato 5 numero 2.3 lettere b e c, tra compartimenti di tipo B e compartimenti di tipo C, D ed E;
c. di cui all’allegato 5 numero 4.4, tra compartimenti di tipo C, D ed E.
2.4.1 I dispositivi per il drenaggio devono garantire che l’acqua d’infiltrazione venga raccolta ed evacuata.
2.4.2 Le discariche e i compartimenti di tipo A devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio se questo procedimento è necessario al fine di garantire la stabilità della discarica o del compartimento.
2.4.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio, se si trovano in una zona limitrofa delle acque sotterranee utilizzabili o se questo procedimento è necessario al fine di garantire la stabilità della discarica o del compartimento.
2.4.4 Le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio costituiti dai seguenti elementi:
2.4.5 Se le discariche contengono più compartimenti che necessitano di dispositivi per il drenaggio, questi ultimi devono poter essere controllati separatamente e singolarmente.
2.4.6 L’acqua d’infiltrazione raccolta dev’essere immessa in un corpo d’acqua o nelle fognature pubbliche conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque.
2.4.7 Se l’acqua d’infiltrazione raccolta e non trattata è destinata a essere immessa in un corpo d’acqua, mediante misure di costruzione occorre garantire che possa essere in qualsiasi momento controllata e, se necessario, trattata o immessa in un impianto di depurazione delle acque di scarico.
2.4.8 Le condotte di drenaggio devono essere disposte in modo tale che, alla fine dell’assestamento del terreno, presentino una pendenza di almeno il due per cento.
2.4.9 Nelle condotte principali e negli altri elementi importanti del dispositivo di drenaggio, mediante apposite possibilità di accesso occorre garantire che possano essere effettuati in qualsiasi momento controlli e lavori di manutenzione.
2.4.10 Se necessario per garantire la fertilità del suolo o per ragioni di sicurezza, le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere muniti di dispositivi come condotte collettrici o sifoni applicati alle condotte di drenaggio che assicurino che i gas possano essere raccolti.
2.5.1 Se nella discarica non si depositano più rifiuti, la superficie va ricoperta nel seguente modo:
2.5.2 Nel terzo superiore delle misure di impermeabilizzazione e nello strato di drenaggio può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1. Per gli strati inferiori delle misure di impermeabilizzazione può essere utilizzato materiale che soddisfi almeno i requisiti per il deposito nel tipo di discarica predisposto e che, in un’ottica di tecnica costruttiva, sia idoneo alla misura prevista.
2.5.3 Qualora vengano adottate misure per prevenire possibili effetti dannosi o molesti delle discariche sull’ambiente, la chiusura definitiva della superficie dev’essere effettuata soltanto dopo l’attuazione di queste misure, se ciò è necessario per garantire la stabilità della chiusura della superficie. Fino ad allora, mediante misure idonee, occorre impedire qualsiasi erosione.
(art. 17 cpv. 1 e 19)
1 Il materiale di scavo e di sgombero dev’essere riciclato conformemente all’articolo 19 capoverso 1 se:
| Sostanza | Valore limite in mg/kg di sostanza secca |
|---|---|
| Antimonio | 3 |
| Arsenico | 15 |
| Piombo | 50 |
| Cadmio | 1 |
| Cromo totale | 50 |
| Cromo (VI) | 0,05 |
| Rame | 40 |
| Nichel | 50 |
| Mercurio | 0,5 |
| Zinco | 150 |
| Cianuro totale | 0,5 |
| Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* | 0,1 |
| Bifenili policlorurati (PCB)** | 0,1 |
| Idrocarburi alifatici C | 1 |
| Idrocarburi alifatici C | 50 |
| Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** | 1 |
| Benzene | 0,1 |
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** | 3 |
| Benzo(a )pirene | 0,3 |
| * ∑7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano,cis -1,2-dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per) | |
| ** ∑6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 | |
| *** ∑HC da C | |
| **** ∑6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene,o -xilolo,m -xilolo,p -xilolo | |
| ***** ∑16 PAH EPA: naftalina, acenaftilene, 1,2-diidroacenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a ]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b ]fluorantene, benzo[k ]fluorantene, dibenz[a ,h ]antracene, ben-zo[g ,h ,i ]perilene, indeno[1,2,3-c ,d ]pirene |
2 Il materiale di scavo e di sgombero dev’essere riciclato conformemente all’articolo 19 capoverso 2 se:
| Sostanza | Valore limite in mg/kg di sostanza secca |
|---|---|
| Antimonio | 15 |
| Arsenico | 15 |
| Piombo | 250 |
| Cadmio | 5 |
| Cromo totale | 250 |
| Cromo (VI) | 0,05 |
| Rame | 250 |
| Nichel | 250 |
| Mercurio | 1 |
| Zinco | 500 |
| Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* | 0,5 |
| Bifenili policlorurati (PCB)** | 0,5 |
| Idrocarburi alifatici C | 5 |
| Idrocarburi alifatici C | 250 |
| Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** | 5 |
| Benzene | 0,5 |
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** | 12,5 |
| Benzo(a )pirene | 1,5 |
| Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400) | 10 000 |
| *, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al cpv. 1 lett. c |
3 Se il materiale di scavo e di sgombero contiene sostanze per le quali non sono stati fissati valori limite, l’autorità valuta i rifiuti caso per caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque, con l’approvazione dell’UFAM.
(art. 19 cpv. 3 e 24)
1.1 I rifiuti possono essere utilizzati come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento se non superano i valori limite seguenti (tenori totali) e il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:
| Sostanza | Valore limite in mg/kg di sostanza secca |
|---|---|
| Antimonio | 30 |
| Arsenico | 30 |
| Piombo | 500 |
| Benzo[a ]pirene | 10 |
| Cadmio | 5 |
| Cromo totale | 500 |
| Cobalto | 250 |
| Rame | 500 |
| Nichel | 500 |
| Mercurio | 1 |
| Tallio | 3 |
| Zinco | 2000 |
| Stagno | 100 |
| Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* | 10 |
| Bifenili policlorurati (PCB)** | 10 |
| Idrocarburi alifatici C | 100 |
| Idrocarburi alifatici C | 5000 |
| Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** | 10 |
| Benzene | 1 |
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** | 250 |
| Benzo[a ]pirene | 10 |
| Carbonio organico totale (COT) | 50 000 |
| * ∑7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano,cis -1,2-dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per) | |
| ** ∑6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 | |
| *** ∑HC da C | |
| **** ∑6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene,o -xilolo,m -xilolo,p -xilolo | |
| ***** ∑16 PAH EPA: naftalina, acenaftilene, 1,2-diidroacenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a ]antracene, crisene, benzo[a ]pirene, benzo[b ]fluorantene, benzo[k ]fluorantene, dibenz[a ,h ]antracene, ben-zo[g ,h ,i ]perilene, indeno[1,2,3-c ,d ]pirene |
1.2 Nei singoli casi, l’autorità può autorizzare tenori più elevati di sostanze organiche se è provato che, adottando misure idonee, sono rispettati i requisiti concernenti la limitazione delle emissioni della sostanza interessata stabiliti nell’ordinanza del 16 dicembre 198557contro l’inquinamento atmosferico (OIAt).
1.3 I rifiuti composti prevalentemente da calcio, alluminio, ferro o silicio possono essere utilizzati come sostanza di correzione della farina cruda se:
1.4 Il materiale di scavo e di sgombero può essere utilizzato per la fabbricazione di clinker di cemento se:
a. i valori limite di cui al numero** 1.1 non sono superati o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche;
b. i valori limite di cui al numero** 1.1 per cadmio, mercurio, tallio e sostanze organiche non sono superati o sono soddisfatti i presupposti di cui al numero** 1.2; e
c. il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero** 1.6.
1.5 I fanghi provenienti dal trattamento del materiale di scavo e di sgombero di cui al numero 1.4 possono essere utilizzati per la fabbricazione di clinker di cemento se:
a. i valori limite di cui al numero** 1.1 per cadmio, mercurio, tallio e sostanze organiche non sono superati o sono soddisfatti i presupposti di cui al numero** 1.2; e
b. il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero** 1.6.
1.6 Il tenore di metalli pesanti di clinker di cemento fabbricato con rifiuti non deve superare i valori limite seguenti (tenori totali); fa eccezione un superamento non riconducibile ad attività antropiche:
| Sostanza | Valore limite in mg/kg |
|---|---|
| Arsenico | 15 |
| Antimonio | 15 |
| Piombo | 250 |
| Cadmio | 5 |
| Cromo totale | 250 |
| Cobalto | 125 |
| Rame | 250 |
| Nichel | 250 |
| Zinco | 750 |
| Stagno | 50 |
2.1 Per la fabbricazione di clinker di cemento possono essere utilizzati come sostanze combustibili nei sistemi d'incenerimento principale e secondario i rifiuti seguenti, se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:
2.2 Nei sistemi d'incenerimento principale e secondario possono essere utilizzati come sostanze combustibili altri rifiuti se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6 e se:
a. non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):
| Sostanza | Valore limite in mg/kg |
|---|---|
| Arsenico | 30 |
| Antimonio | 300 |
| Piombo | 500 |
| Cadmio | 5 |
| Cromo totale | 500 |
| Cobalto | 250 |
| Rame | 500 |
| Nichel | 500 |
| Mercurio | 1 |
| Tallio | 3 |
| Zinco | 4000 |
| Stagno | 100 |
| Bifenili policlorurati (PCB)* | 10 |
| Sostanze organiche alogenate, come il cloruro | 10 000 |
| * ∑6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 |
2.3 Nei singoli casi, l’autorità può autorizzare tenori più elevati se è provato che:
a. adottando misure idonee, sono rispettati i requisiti concernenti la limitazione delle emissioni della sostanza interessata stabiliti nell’OIAt; e
b. il tenore di metalli pesanti nel clinker di cemento fabbricato non supera i valori limite seguenti (tenori totali); fa eccezione un superamento non riconducibile ad attività antropiche:
| Sostanza | Valore limite in mg/kg |
|---|---|
| Arsenico | 7.5 |
| Antimonio | 7.5 |
| Piombo | 125 |
| Cadmio | 2.5 |
| Cromo totale | 125 |
| Cobalto | 62.5 |
| Rame | 125 |
| Nichel | 125 |
| Zinco | 750 |
| Stagno | 25 |
3.1 Nella macinazione di clinker di cemento e nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo possono essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali i seguenti rifiuti:
3.2 Per la fabbricazione di cemento possono inoltre essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali polveri provenienti dai filtri per la ventilazione di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento, se il tenore di metalli pesanti del cemento prodotto non supera i valori limite seguenti:
| Sostanza | mg/kg |
|---|---|
| Cadmio | 2 |
| Mercurio | 0,5 |
| Tallio | 2 |
4.1 I detentori di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento, cemento o calcestruzzo devono provare che sono soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1–3. In tale contesto, previa approvazione dell’autorità, possono limitare le analisi chimiche alle sostanze per le quali non è esclusa una contaminazione a causa del tipo e della provenienza dei rifiuti. 4.2 Se i rifiuti contengono sostanze pericolose per l’ambiente per le quali i numeri 1–3 non contemplano valori limite, previa approvazione dell’UFAM l’autorità li stabilisce per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.
(art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)
Nelle discariche e nei compartimenti di tipo A è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti:
2.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti:
2.2 I residui vetrificati possono essere depositati in discariche e compartimenti di tipo B se si può escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti e sono soddisfatti i requisiti seguenti:
a. i residui vetrificati devono derivare da un processo dal quale risulta una massa fusa omogenea. Di norma ciò è garantito se la massa fusa raggiunge una temperatura di almeno 1200 °C;
b. il tenore di ossido di silicio dev’essere almeno pari al 25 per cento in peso e il rapporto di peso tra l’ossido di silicio e l’ossido di calcio dev’essere almeno pari a 0,54;
c. prima di essere conferiti in discarica i residui vetrificati non devono essere macinati;
d. la solubilità dei residui vetrificati dev’essere bassa al punto tale che, dopo tre giorni di lisciviazione a 90 °C, le concentrazioni riscontrate nell’eluito siano inferiori rispettivamente a 12 mg/l per il silicio e a 15 mg/l per il calcio. Per effettuare il test di eluizione si utilizza la frazione compresa tra 100 e 125 μm dei residui vetrificati macinati. In tale contesto, 50 mg dei residui macinati vengono esaminati in 100 ml d’acqua;
e. i metalli particolati contenuti nei rifiuti devono essere recuperati prima, durante o dopo il processo termico;
f. il tenore di metalli pesanti nei residui vetrificati (tenori totali) non può superare i valori limite seguenti:
| Sostanza | Valore limite in mg/kg |
|---|---|
| Piombo | 1000 |
| Cadmio | 10 |
| Cromo | 4000 |
| Rame | 3000 |
| Nichel | 500 |
| Zinco | 6000 |
Nell’ambito dell’autorizzazione d’esercizio, previa approvazione dell’UFAM, l’autorità cantonale può ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate se ciò garantisce un minore inquinamento dell’ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento.
2.3 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B possono essere depositati altri rifiuti se:
| Sostanza | Valore limite in mg/kg di sostanza secca |
|---|---|
| Antimonio | 30 |
| Arsenico | 30 |
| Piombo | 500 |
| Cadmio | 10 |
| Cromo totale | 500 |
| Cromo VI | 0,1 |
| Rame | 500 |
| Nichel | 500 |
| Mercurio | 2 |
| Zinco | 1000 |
| Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* | 1 |
| Bifenili policlorurati (PCB)** | 1 |
| Idrocarburi alifatici C | 10 |
| Idrocarburi alifatici C | 500 |
| Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** | 10 |
| Benzene | 1 |
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** | 25 |
| Benzo(a )pirene | 3 |
| Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400) | 20 000 |
| * ∑7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano,cis -1,2-dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per) | |
| ** ∑6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 | |
| *** ∑HC da C | |
| **** ∑6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene,o -xilolo,m -xilolo,p -xilolo | |
| ***** ∑16 PAH EPA: naftalina, 1,2-diidroacenaftene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a ]antracene, crisene, benzo[a ]pirene, benzo[b ]fluorantene, benzo[k ]fluorantene, dibenz[a ,h ]antracene, ben-zo[g ,h ,i ]perilene, indeno[1,2,3-c ,d ]pirene |
| Sostanza | Valore limite |
|---|---|
| Ammoniaca/ammonio | 0,5 mg N/l |
| Fluoruri | 2,0 mg/l |
| Nitriti | 1,0 mg/l |
| Carbonio organico disciolto (DOC) | 20,0 mg C/l |
| Cianuro (libero) | 0,02 mg CN/l |
2.4 Il valore limite di cui al numero 2.3 lettera b per il tenore di carbonio organico liberato fino a 400 °C non si applica al materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo se un superamento non è riconducibile ad attività antropiche.
3.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.2−3.5:
3.2 I rifiuti devono soddisfare i requisiti seguenti:
a. devono essere evitate, sul lungo periodo, le emissioni di sostanze nocive;
b. la quota di sali solubili nei rifiuti non deve superare il tre per cento in peso;
c. a contatto con altri rifiuti, acqua o aria, i rifiuti non devono formare gas né sostanze facilmente idrosolubili;
d. nell’eluito dei rifiuti non devono essere superati i valori limite riportati nella tabella seguente. Per stabilirlo, occorre eseguire due test. Come eluente va impiegata acqua continuamente satura in anidride carbonica per il test 1 e acqua distillata per il test 2;
Test 1
| Sostanza | Valore limite |
|---|---|
| Alluminio | 10,0 mg/l |
| Arsenico | 0,1 mg/l |
| Bario | 5,0 mg/l |
| Piombo | 1,0 mg/l |
| Cadmio | 0,1 mg/l |
| Cromo (III) | 2,0 mg/l |
| Cobalto | 0,5 mg/l |
| Rame | 0,5 mg/l |
| Nichel | 2,0 mg/l |
| Mercurio | 0,01 mg/l |
| Zinco | 10,0 mg/l |
| Stagno | 2,0 mg/l |
Test 2
| Sostanza | Valore limite |
|---|---|
| Ammoniaca/ammonio | 5,0 mg N/l |
| Cianuro (libero) | 0,1 mg CN-/l |
| Cromo (VI) | 0,1 mg/l |
| Fluoruri | 10,0 mg/l |
| Nitriti | 1,0 mg/l |
| Solfiti | 1,0 mg/l |
| Solfuri | 0,1 mg/l |
| Fosfati | 10,0 mg P/l |
| Carbonio organico disciolto (DOC) | 20,0 mg C/l |
| Valore pH | 6–12 |
3.3 Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti deve essere il minimo possibile secondo lo stato della tecnica e in ogni caso non può superare 1 μg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg. Il tenore è calcolato secondo metodi conformi allo stato della tecnica sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE). 3.4 Il contenuto organico dei rifiuti secondo il numero 3.1 lettere c–e non può superare i valori limite seguenti (tenori totali):
| Sostanza | Valori limite in mg/kg di sostanza secca | |
|---|---|---|
| Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* | 1 | |
| Bifenili policlorurati (PCB)** | 1 | |
| Idrocarburi alifatici C | 10 | |
| Idrocarburi alifatici C | 500 | |
| Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** | 10 | |
| Benzene | 1 | |
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** | 25 | |
| Benzo(a )pirene | 3 | |
| Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400) | 20 000 | |
| *, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lettera b |
3.5 Il tenore totale di mercurio non può superare il valore di 5 mg al kg di sostanza secca nei rifiuti contenenti metalli, anorganici e difficilmente solubili di cui al numero 3.1 lettera e.
4.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo D è ammesso depositare i rifiuti seguenti:
4.2 Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui prodotti dal trattamentotermico dei rifiuti deve essere il minimo possibile secondo lo stato della tecnica e in ogni caso non può superare 1 μg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg. Il tenore è calcolato, secondo metodi conformi allo stato della tecnica, sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE).
4.3 Le scorie provenienti da impianti nei quali sono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga possono essere depositate in discariche o compartimenti di tipo D se:
a. i metalli non ferrosi particolati contenuti nelle scorie sono stati precedentemente recuperati, ma almeno a condizione che la loro quota nelle scorie non superi l’uno per cento in peso; per determinare il tenore di metalli non ferrosi particolati, le scorie sono macinate in granuli di 2 mm;
b. contengono al massimo 20 000 mg COT al kg.
4.4 Le ceneri residue del trattamento termico di fanghi di depurazione e il materiale minerale non combustibile proveniente da parapalle possono essere depositati in discariche o compartimenti di tipo D se:
a. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):
| Sostanza | Valori limite in mg/kg di sostanza secca | |
|---|---|---|
| Antimonio | 50 | |
| Arsenico | 50 | |
| Piombo | 2000 | |
| Cadmio | 10 | |
| Cromo totale | 1000 | |
| Cromo (VI) | 0,5 | |
| Rame | 5000 | |
| Nichel | 1000 | |
| Mercurio | 5 | |
| Zinco | 5000 | |
| Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* | 1 | |
| Bifenili policlorurati (PCB)** | 1 | |
| Idrocarburi alifatici C | 10 | |
| Idrocarburi alifatici C | 500 | |
| Idrocarburi aromatici monociclici BTEX**** | 10 | |
| Benzene | 1 | |
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** | 25 | |
| Benzo(a )pirene | 3 | |
| Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400) | 20 000 | |
| *, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lettera b |
b. nell’eluito dei rifiuti non è superato il valore limite per il cianuro (libero) pari a 0,02 mg CN/l. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata.
5.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo E è ammesso depositare i rifiuti seguenti:
5.2 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo E è ammesso depositare altri rifiuti se:
a. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):
| Sostanza | Valori limite in mg/kg di sostanza secca | |
|---|---|---|
| Antimonio | 50 | |
| Arsenico | 50 | |
| Piombo | 2000 | |
| Cadmio | 10 | |
| Cromo totale | 1000 | |
| Cromo (VI) | 0,5 | |
| Rame | 5000 | |
| Nichel | 1000 | |
| Mercurio | 5 | |
| Zinco | 5000 | |
| Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* | 5 | |
| Bifenili policlorurati (PCB)** | 10 | |
| Idrocarburi alifatici C | 100 | |
| Idrocarburi alifatici C | 5000 | |
| Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** | 100 | |
| Benzene | 1 | |
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** | 250 | |
| Benzo(a )pirene | 10 | |
| Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400) | 50 000 | |
| *, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lett. b |
5.3 Nei singoli casi, previa approvazione dell’UFAM, l’autorità cantonale può autorizzare il deposito di rifiuti non menzionati nel numero 5.1 e che non soddisfano i requisiti di cui al numero 5.2, a condizione che, per ragioni di ordine tecnico, non sia possibile smaltirli in altro modo.
5.4 I rifiuti il cui deposito è ammesso nelle discariche e nei compartimenti di tipo A possono essere depositati in discariche e compartimenti di tipo E come strato di livellamento prima che venga ricoperta la superficie, sempre che, per farlo, non possano essere utilizzati rifiuti di cui ai numeri 5.1–5.3.
6.1 I detentori di rifiuti devono provare che sono soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1–5. In tale contesto, previa approvazione dell’autorità cantonale, possono limitare le analisi chimiche alle sostanze per le quali non è esclusa una contaminazione a causa del tipo e della provenienza dei rifiuti. 6.2 Se i rifiuti contengono sostanze pericolose per l’ambiente per le quali i numeri 1–5 non contemplano valori limite, previa approvazione dell’UFAM l’autorità cantonale li stabilisce per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.
(art. 48)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
.60
(art. 14a )
I rifiuti di legno possono essere impiegati per la valorizzazione materiale in materiali legnosi se non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):
| Sostanza | Valore limite in mg/kg di sostanza secca |
|---|---|
| Arsenico | 2 |
| Piombo | 30 |
| Cadmio | 2 |
| Cromo | 30 |
| Rame | 20 |
| Mercurio | 0,4 |
| Cloro | 600 |
| Fluoro | 100 |
| Zinco | 400 |
| Pentaclorofenolo (PCP) | 3 |
| Bifenili policlorurati (PCB)* | 3 |
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)** | 25 |
| * ∑6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 | |
| ** ∑16 PAH EPA: naftalina, acenaftene, 1,2-diidroacenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a ]antracene, crisene, benzo[a ]pirene, benzo[b ]fluorantene, benzo[k ]fluorantene, dibenzo[a,h ]antracene, benzo[g,h,i ]perilene, indeno[1,2,3-c,d ]pirene |
I rifiuti di legno possono essere valorizzati termicamente negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto se non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):
| Sostanza | Valore limite in mg/kg di sostanza secca |
|---|---|
| Arsenico | 5 |
| Piombo | 500 |
| Cadmio | 5 |
| Cromo | 100 |
| Rame | 100 |
| Mercurio | 1 |
| Cloro | 5 000 |
| Fluoro | 200 |
| Zinco | 1 000 |
| Pentaclorofenolo (PCP) | 5 |
| Bifenili policlorurati (PCB)* | 5 |
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)** | 50 |
| *, ** Cfr. le spiegazioni al numero 1 |
RS 814.01 ↩
RS 814.20 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
RS 814.610 ↩
Introdotta aalla cifra II n. 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). ↩
RS 814.81 ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629). ↩
RS 814.12 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
RS 814.680 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, con effetto dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). ↩
La correzione del 3 ott. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 5137). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). ↩
[RU 2001 522; 2003 940all. n. 3,4793I 7,4923; 2005 2695II 18; 2007 6295; 2008 4377all. 5 n. 12; 2010 2631all. n. 3; 2011 2403,2699all. 8 cifra II n. 3; 2013 3971; 2015 1903all. 6 n. 7; 2016 277all. n. 8; 2018 4205; 2020 5125all.n. 4; 2021 686; 2022 265all.n. 2.RU 2023 711]. Vedi ora l’O 1° nov. 2023 (RS 916.171 ). ↩
RS 814.81 ↩
RS 510.620 ↩
[RU 1991 169,628,1370; 1993 3022cifra IV n. 4; 1996 905; 1998 2261art. 26; 2000 703cifra II n. 15; 2004 3079art. 43 cpv. 2 n. 2; 2005 2695cifra II n. 11,4199all. 3 cifra II n. 6; 2007 2929,4477cifra IV n. 32; 2008 2809all. 2 n. 10,4771all. cifra II n. 1; 2009 6259cifra II, III; 2011 2699all. 8 cifra II n. 1] ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). ↩
RS 814.318.142.1 ↩
RS 814.680 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 799). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6283). ↩
La mod. può essere consultata allaRU 2025 745. ↩
Materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all’all. 3 n. 2. ↩
Materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’all. 3 n. 1. ↩
Materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’all. 3 n. 2. ↩
RS 814.201 ↩
RS 814.20 ↩
RS 814.318.142.1 ↩
RS 814.12 ↩
RS 814.318.142.1 ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2015 5699. ↩