814.620•Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
814.620ORSAEFederal Council Ordinance1 gen 2022
(ORSAE)
del 20 ottobre 2021 (Stato 1° settembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 30b capoversi 1 e 2 lettera a, 30c capoverso 3, 30d lettera a,
39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831
sulla protezione dell’ambiente,
ordina:
Nella presente ordinanza s’intende per:
1. è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e
2. un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.
I fabbricanti devono garantire che sugli apparecchi venga apposto, in modo visibile, leggibile e duraturo, quale indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, il simbolo seguente:
Sono esclusi dall’obbligo di cui al capoverso 1 i fabbricanti di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.
In deroga al capoverso 1, se necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto i fabbricanti possono eccezionalmente apporre il simbolo sull’imballaggio o sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchio invece che su quest’ultimo.
Chi intende disfarsi di un apparecchio o di un componente deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante o a un’impresa di smaltimento. È ammessa anche la restituzione ai centri pubblici di raccolta che offrono questo servizio per gli apparecchi o per i loro componenti.
Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve indicare che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi gratuitamente. È escluso da questo obbligo chi è soggetto all’obbligo di ripresa di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.
Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta nonché le imprese di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali sono salvati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale del 25 settembre 20202sulla protezione dei dati o le rispettive disposizioni cantonali.
I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono sottoporre all’UFAM su sua richiesta e secondo le sue indicazioni i dati sugli apparecchi e i componenti smaltiti necessari all’esecuzione.
L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione per l’applicazione della presente ordinanza, in particolare riguardo allo stato della tecnica. A questo scopo collabora con gli uffici federali, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate e tiene conto delle normative internazionali, degli accordi settoriali e dei marchi pertinenti.
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell’allegato.
Fino all’entrata delle disposizioni di esecuzione del DATEC secondo l’articolo 2 capoverso 4 gli apparecchi e i componenti delle seguenti categorie rientrano nel settore di applicazione della presente ordinanza:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
(art. 14)
L’ordinanza del 14 gennaio 19984concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici è abrogata.
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
.5
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