814.812.31•Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive
814.812.31OADAPDepartmental Ordinance1 gen 2026
(OADAP)
del 28 novembre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:
La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati alla disinfezione a titolo professionale o commerciale dell’acqua nelle piscine.
Per piscine collettive si intendono le piscine con vasche artificiali utilizzate da un numero illimitato o costantemente variabile di persone, in particolare:
Le autorizzazioni di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) equiparate a quelle emesse in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim hanno una durata di validità di cinque anni; l’articolo 4 capoverso 2 si applica per analogia.
In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere l’equivalenza secondo l’articolo 10 anche se i requisiti di cui all’articolo 10 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.
L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
1. numero degli esami svolti,
2. quota di superamento per ognuno dei cinque ambiti tematici elencati nell’allegato 1,
3. quota di superamento dell’eventuale parte pratica dell’esame,
4. irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell’ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d’esame o ambiti tematici di cui all’allegato 1.
Gli istituti di formazione continua hanno i seguenti compiti:
1. il numero di partecipanti a una formazione continua,
2. i partecipanti cui è stata prorogata la validità dell’autorizzazione speciale oppure della qualifica equiparata o equivalente,
3. i risultati della verifica dell’apprendimento,
4. il risultato complessivo del sondaggio sulla soddisfazione.
L’abrogazione e la modifica di altri normativi sono disciplinate nell’allegato 5.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
(art. 6 cpv. 1, 9 cpv. 1, nonché 14 lett. h n. 2 e 4)
Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:
| 1.1 Esposizione | Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalatoria). |
|---|---|
| 1.2 Effetti | Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche:locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione ; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riproduttiva . |
| 1.3 Tossicità dei disinfettanti | Sapere spiegare gli effetti tossici sull’essere umano e i relativi sintomi causati dai disinfettanti più importanti (p. es. emissione di cloro gassoso, ipoclorito). |
| 1.4 Dose-effetto | Sapere illustrare il principio dose-effetto. |
| 1.5 Rischio | Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza. |
| 1.6 Resistenze | Sapere spiegare la problematica dell’insorgere delle resistenze in seguito all’impiego di disinfettanti. |
| 1.7 Germi | Sapere citare i microrganismi più importanti che si devono combattere nelle piscine collettive. |
| 2.1 Leggi | Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un impiego appropriato e sicuro dei disinfettanti, in particolare i relativi atti normativi nelle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose. |
|---|---|
| 2.2 Norme | Sapere indicare i contenuti rilevanti delle norme e direttive più importanti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine. |
| 2.3 Schede di dati di sicurezza | Sapere illustrare la struttura fondamentale delle schede di dati di sicurezza, citarne i contenuti e ritrovarli all’interno delle stesse. |
| 2.4 Principi attivi | Sapere elencare i principi attivi ammessi per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive e indicare le relative limitazioni d’impiego. |
| 2.5 Autorità d’esecuzione | Sapere citare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente. |
| 3.1 Caratterizzazione di proprietà pericolose | Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza. |
|---|---|
| 3.2 Impiego | Sapere indicare e illustrare le misure precauzionali fondamentali per l’impiego di prodotti chimici. |
| 3.3 Misure di protezione individuale | Sapere illustrare le misure e i mezzi di protezione individuali (protezione delle vie respiratorie, delle mani e degli occhi, indumenti protettivi) e utilizzarli correttamente nella pratica. |
| 3.4 Scheda di dati di sicurezza | Sapere spiegare e applicare le indicazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti i possibili pericoli derivanti dai disinfettanti impiegati nell’azienda e le relative contromisure. |
| 3.5 Pericoli sul posto di lavoro | Sapere citare i diversi pericoli cui si è esposti sul posto di lavoro e riconoscere i pericoli principali che si presentano nella pratica. |
| 3.6 Emissione involontaria | Sapere elencare e mettere in atto le misure da prendere in caso di emissione involontaria (decontaminazione [sostanze assorbenti], garanzia di un’aerazione sufficiente, misure di protezione personale ecc.). |
| 3.7 Incidenti | Sapere illustrare i possibili effetti di una liberazione di cloro gassoso sulle persone colpite e sull’ambiente circostante. |
| 3.8 Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze | Sapere comprendere e applicare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per segnalare un’emergenza (p. es. Centro d’informazione tossicologica). |
| 3.9 Sorveglianza | Sapere citare e illustrare le misure per limitare e sorvegliare le possibili esposizioni a prodotti chimici. |
| 3.10 Parametri | Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (p. es. i valori limite) e le loro relazioni reciproche. |
| 3.11 Misure di pronto soccorso | Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo avvelenamenti o causticazioni con disinfettanti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza. |
| 4.1 Disinfezione | Sapere illustrare i disinfettanti impiegati e le relative modalità di azione; conoscere e sapere applicare i corrispondenti procedimenti di disinfezione. |
|---|---|
| 4.2 Scheda di dati di sicurezza | Sapere spiegare e utilizzare le informazioni in una scheda di dati di sicurezza, in particolare gli aspetti essenziali riguardanti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei disinfettanti utilizzati nell’azienda. |
| 4.3 Criteri di valutazione | 4.3.1 Sapere citare i parametri fisico-chimici e i metodi per determinare i disinfettanti nell’acqua delle vasche (cloro libero, cloro legato, ozono). 4.3.2 Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i disinfettanti nell’aria delle piscine coperte (cloro, ozono). 4.3.3 Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i microrganismi nell’acqua delle piscine. 4.3.4 Sapere spiegare il valore pH e la capacità acida. |
| 4.4 Applicazione | Preparare correttamente i disinfettanti sulla base dell’etichetta, delle istruzioni per l’uso o di altri documenti, sapere calcolare con precisione la quantità necessaria e il dosaggio. |
| 4.5 Immagazzinamento | Sapere descrivere e mostrare nella pratica come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i disinfettanti. Conoscere le prescrizioni concernenti la procedura da seguire in caso di furto o perdita di prodotti pericolosi (art. 57, 62 e 67 dell’ordinanza del 5 giugno 20153sui prodotti chimici). |
| 4.6 Trasporto | Conoscere e sapere illustrare gli aspetti essenziali in relazione alla consegna e al ritiro delle sostanze pericolose impiegate. |
| 4.7 Smaltimento | Conoscere i canali di smaltimento, le misure di protezione necessarie e le misure amministrative concomitanti. |
| 4.8 Documentazione | Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione. |
| 5.1 Apparecchi | Sapere citare gli apparecchi e gli impianti più diffusi per la disinfezione dell’acqua e degli impianti balneari e spiegarne il funzionamento. |
|---|---|
| 5.2 Uso | Conoscere le operazioni fondamentali per l’uso degli apparecchi e degli impianti di disinfezione più diffusi e identificarne i problemi. |
(art. 6 cpv. 2 e 17 cpv. 1)
Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.
1L’organo d’esame provvede affinché l’esame si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolto.
2Se in una regione linguistica non è organizzato un esame entro un termine adeguato, l’UFSP può obbligare un organo d’esame di un’altra regione linguistica a svolgere l’esame nella lingua ufficiale in cui non è stato offerto fino ad allora.
L’organo d’esame bandisce gli esami in forma appropriata almeno tre mesi prima del loro svolgimento. Nel bando figurano la data dell’esame, il termine di iscrizione, i mezzi ausiliari ammessi e la tassa dovuta.
1Chi intende prendere parte a un esame deve iscriversi tempestivamente per scritto o elettronicamente e versare la tassa dovuta al più tardi un mese prima dell’esame.
2Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine di iscrizione se l’esame avrà luogo. Nella comunicazione sono altresì menzionati il termine di versamento e il presente regolamento concernente gli esami tecnici.
L’organo d’esame riscuote dai candidati una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dall’elaborazione, dallo svolgimento e dalla correzione degli esami.
1L’esame consiste in una parte teorica; questa può essere completata con una parte pratica.
2La parte pratica consiste in particolare in domande su situazioni pratiche o sull’uso corretto dell’equipaggiamento di protezione. Gli esami pratici devono essere verbalizzati.
3L’esame dura da un minimo di due a un massimo di quattro ore.
Gli esami orali devono essere svolti e valutati da due esperti. Gli esami orali devono essere verbalizzati.
1Gli esperti fissano il punteggio massimo raggiungibile. L’esame è considerato superato se viene raggiunto almeno l’80 per cento del punteggio massimo.
2Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esperto.
3Un esame giudicato insufficiente può essere ripetuto al massimo due volte.
1L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esperti.
2In tal caso, l’esame è ritenuto non superato.
L’autorizzazione speciale è rilascia al candidato che ha superato l’esame.
1Il candidato che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica del risultato, i documenti relativi alla valutazione.
2L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
(art. 4 cpv. 2, 7 cpv. 1 e 3 lett. c, 15 lett. a e c, 17 cpv. 1, nonché 19 cpv. 2)
Il presente regolamento disciplina il contenuto e l’organizzazione delle formazioni continue finalizzate alla proroga dell’autorizzazione speciale che abilita all’impiego dei disinfettanti nelle piscine collettive.
1L’istituto di formazione continua provvede affinché la formazione si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolta.
2Se in una regione linguistica non è organizzata una formazione continua entro un termine adeguato, l’UFSP può obbligare un istituto di formazione continua di un’altra regione linguistica a svolgere la formazione nella lingua ufficiale in cui non è stata offerta fino ad allora.
Gli istituti di formazione continua pubblicano sul loro sito Internet le offerte di formazioni finalizzate alla proroga dell’autorizzazione speciale. Nell’offerta devono figurare i seguenti elementi:
Le formazioni sono svolte da istituti di formazione continua riconosciuti dall’UFSP.
Il contenuto delle formazioni continue si riferisce a uno o più obiettivi secondo l’allegato 1.
L’insegnamento si basa su metodi di partecipazione attiva e comporta esercitazioni su situazioni pratiche.
1Gli istituti di formazione continua svolgono una verifica scritta dell’apprendimento che può includere compiti sia teorici che pratici.
2Dopo ogni formazione, gli istituti di formazione continua conducono un sondaggio sulla soddisfazione.
1Ai fini della proroga dell’autorizzazione speciale occorre assolvere una formazione continua composta da 8 lezioni di 45 minuti ciascuna.
2La formazione continua può essere suddivisa su più giorni. Ogni parte della formazione comprende almeno quattro lezioni in presenza. Previa approvazione dell’UFSP le lezioni possono essere svolte anche in linea.
L’istituto di formazione continua può riscuotere una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dalla progettazione, dall’organizzazione, dalla preparazione e dallo svolgimento delle formazioni.
(art. 10 cpv. 1 e 5)
Per esperienza professionale equivalente si intende un’attività svolta presso un’impresa operante nel settore della disinfezione delle acque nelle piscine collettive in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che adempie i seguenti requisiti:
Le attività di cui al numero 1 non devono essere cessate da più di due anni alla data di presentazione della domanda.
(art. 18)
I
L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20054concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive è abrogata.
II
.5
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