814.812.37•Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per la protezione del legno
814.812.37OASLDepartmental Ordinance1 ago 2005
(OASL)
del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:
Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
(art. 2 cpv. 1)
Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:
1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema: – biotopo e biocenosi – specie e individuo – caratteristiche e dinamica di una popolazione – organizzazione della biocenosi (interazione, diversità delle specie) – cicli delle sostanze (catena alimentare e reti alimentari) e flussi energetici 1.2 Saper descrivere la biologia di importanti organismi che vivono nel legno 1.3 Saper valutare il comportamento dei prodotti per la protezione del legno nell’ambiente e i loro effetti sugli ecosistemi 1.4 Saper spiegare il principio di precauzione e indicare le principali misure 1.5 Saper valutare quando è necessario effettuare trattamenti chimici (soglia ecologica ed economica dei danni, protezione integrata delle piante) 1.6 Tossicologia: – saper indicare le vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano – saper spiegare i seguenti termini tossicologici:locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione – tossicità di importanti prodotti per la protezione del legno: saper spiegare l’effetto sull’uomo e i relativi sintomi
2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d’applicazione delle principali basi legali per il commercio e l’impiego dei prodotti per la protezione del legno 2.2 Saper elencare le condizioni che autorizzano al commercio e all’impiego dei prodotti per la protezione del legno: – autorizzazione d’immissione sul mercato – autorizzazione speciale 2.3 Saper spiegare le limitazioni e i divieti concernenti l’impiego dei prodotti per la protezione del legno 2.4 Saper indicare il campo d’applicazione delle varie autorizzazioni speciali 2.5 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti 2.6 Saper spiegare i principi fondamentali della delimitazione delle zone di protezione delle acque sotterranee
3.1 Conoscere a fondo le misure necessarie per tutelare l’ambiente e l’uomo in caso di impiego di prodotti per la protezione del legno 3.2 Saper descrivere le regole di comportamento da rispettare in caso di trasporto o deposito di prodotti per la protezione del legno 3.3 Saper descrivere il giusto comportamento in caso di inquinamento dell’ambiente 3.4 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso
4.1 Saper valutare i principali prodotti e i loro principi attivi 4.2 Saper comparare la compatibilità ambientale di diversi metodi d’impiego 4.3 Comprendere e saper applicare i dati riportati sulle etichette e nelle istruzioni per l’uso (dichiarazione dei principi attivi, caratterizzazione, pittogrammi di pericolo, segnaletica di pericoli e di sicurezza) 4.4 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i rifiuti (resti di prodotti per la protezione del legno, recipienti che li hanno contenuti e legno trattato)
5.1 Saper valutare l’opportunità di impiegare determinati apparecchi 5.2 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi
(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)
Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.
Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.
L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.
L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.
1Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.
2La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.
1L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.
2In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.
1L’esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.
2La durata minima dell’esame è di 90 minuti e quella massima di tre ore.
L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.
Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.
1Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.
2L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.
3Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.
1L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.
2In tal caso l’esame è considerato non superato.
Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.
1La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.
2L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
RS 814.81 ↩
RS 813.1 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, con effetto dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371). ↩
RS 813.153.1 ↩
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