817.023.41•Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi
817.023.41Departmental Ordinance1 gen 2006
(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)1
del 23 novembre 2005 (Stato 15 settembre 2025)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 47 capoverso 5, 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 2, 64 capoverso 2, 67 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),3
ordina:
La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a: a. i seguenti oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli: 1.4 oggetti contenenti metallo che entrano in contatto con la pelle, 2. colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente, nonché la loro caratterizzazione, 3. apparecchi e strumenti per piercing, tatuaggi e trucco permanente, 4.5 . 5. oggetti d’uso per lattanti6e bambini piccoli, 6.7 materiali tessili secondo l’articolo 64 capoverso 1 ODerr quanto alla loro infiammabilità e combustibilità, alle sostanze chimiche in essi contenute nonché alla loro caratterizzazione, 7.8 prodotti di pelletteria quanto alle sostanze chimiche in essi contenute, 8.9 cordoncini e lacci nellʼabbigliamento per bambini; b. candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi.
Le persone che effettuano piercing, tatuaggi e trucchi permanenti a terzi devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire la trasmissione di infezioni.
I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.
Gli apparecchi e gli strumenti, o le parti di questi, utilizzati per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente devono essere sterili sempreché penetrino nella pelle dei consumatori.
LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può esaminare direttive professionali specifiche di buona prassi di lavoro in materia di piercing, tatuaggio e trucco permanente e raccomandarne lʼapplicazione.
I biberon per lattanti e bambini piccoli devono recare un’avvertenza che metta in guardia dai danni ai denti dovuti al consumo prolungato (suzione continua) di bevande zuccherate o agrodolci. …39
Gli articoli per lattanti e bambini piccoli non possono essere immessi sul mercato se uno dei loro componenti di plastica o gomma contiene oltre 0,5 mg/kg di uno degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nell’allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera d numero 2 dell’ordinanza del 18 maggio 200540sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
Si presume che gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli di cui alle norme enunciate nell’allegato 4 soddisfino i requisiti di sicurezza.
La presente sezione si applica ai materiali tessili di cui all’articolo 64 capoverso 1 ODerr.
Gli articoli per scherzi e gli oggetti destinati a scopi simili non devono contenere sostanze in quantità tali da risultare pericolose per la salute. Sono segnatamente vietate:
In deroga all’articolo 80 capoverso 7 ODerr vale:
Gli oggetti non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
L’ordinanza del 26 giugno 199554sulla combustibilità dei materiali tessili è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Gli oggetti di cui agli articoli 14, 14a e 14b possono essere fabbricati e importati secondo il diritto anteriore fino al 16 gennaio 2007. Essi possono essere consegnati ai consumatori ancora fino al 31 marzo 2008.
1L’abbigliamento per bambini può ancora essere fabbricato e importato secondo il diritto anteriore sino al 31 settembre 2008. Può ancora essere consegnato ai consumatori sino al 31 marzo 2009.
2Gli accendini possono ancora essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2008.
1Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 2a nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere fabbricati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore).
2Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 22 capoverso 1ternella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere fabbricati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2011.
Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 2a nella versione della modifica del 21 dicembre 2011 della presente ordinanza possono essere fabbricati, caratterizzati, importati e consegnati ai consumatori ancora fino al 31 luglio 2012 secondo il diritto anteriore.
1Gli oggetti che non corrispondono alla modifica del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. È fatto salvo il capoverso 2.
2Gli oggetti che non corrispondono allʼarticolo 2b nella versione del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2014.
Gli oggetti d’uso che non corrispondono alla modifica del 16 dicembre 2016 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
(art. 2 cpv. 4)
| Numero | Titolo |
|---|---|
| SN EN 1811:2023 | Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle |
| SN EN 12472:2021 | Metodo per la simulazione dell’usura e della corrosione per la determinazione accelerata del rilascio di nichelio da articoli ricoperti |
| SN EN 16128:2016 | Ottica – Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da montature per occhiali da vista e da sole |
(art. 5a cpv. 5)
| Denominazione della sostanza | Numero CAS | Limite massimo di concentrazione (mg/kg) |
|---|---|---|
| Fenossietanolo | 122-99-6 | 1000 |
| Acido benzoico | 65-85-0 | 1000 |
| Alcol isopropilico | 67-63-0 | 5000 |
| C.I. 51319 | 6358-30-1 | 1000 |
| C.I. 73900 | 1047-16-1 | 1000 |
| C.I. 73915 | 980-26-7 | 1000 |
(art. 10, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1)
| Numero | Titolo |
|---|---|
| SN EN ISO 14534:2015 | Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali (ISO 14534:2011) |
| SN EN ISO 15223-1:2021 | Dispositivi medici – Simboli da utilizzare con le informazioni fornite dal produttore – Parte 1: Requisiti generali (ISO 15223-1:2021) |
(art. 15)
| Numero | Titolo |
|---|---|
| SN EN 1273:2020 | Articoli per puericultura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
| SN EN 1466:2023 | Articoli per puericultura – Sacche porta bambini e supporti – Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
| SN EN 13209-1:2022 | Articoli per puericultura – Zaini porta-bambini – Requisiti di sicurezza e metodi di prova – Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio |
| SN EN 14350 +A1:2023 | Articoli per puericultura – Dispositivi per bere – Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
(art. 18 cpv. 3)
| Numero | Titolo |
|---|---|
| SN EN 1101/A1:2005 | Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma) |
| SN EN 1102:2016 | Tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi –Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma d prove verticali |
| SN EN 1103:2006 | Tessili – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco |
| SN EN 13772:2011 | Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all’azione di una grande sorgente di accensione |
(art. 21 cpv. 1)
I seguenti materiali tessili e prodotti di pelletteria nonché le loro parti colorate che rimangono in contatto per lungo tempo con il corpo umano non devono contenere coloranti azoici secondo l’articolo 21 capoverso 1:
(art. 21 cpv. 1)
| Numero | Numero CAS | Numero d’indice | Numero CE | Nome della sostanza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92-67-1 | 612-072-00-6 | 202-177-1 | bifenil-4-ammine 4‑aminobifenile xenilammina |
| 2 | 92-87-5 | 612-042-00-2 | 202-199-1 | benzidina |
| 3 | 95-69-2 | 202-441-6 | 4-cloro-o-toluidina | |
| 4 | 91-59-8 | 612-022-00-3 | 202-080-4 | 2-naftilammina |
| 5 | 97-56-3 | 611-006-00-3 | 202-591-2 | o-ammino-azotoluene 4‑ammino‑2’,3‑dimetilazobenzene 4‑o‑tolilazo-o-toluidina |
| 6 | 99-55-8 | 202-765-8 | 5-nitro-o-toluidina | |
| 7 | 106-47-8 | 612-137-00-9 | 203-401-0 | 4-cloranilina |
| 8 | 615-05-4 | 210-406-1 | 4-metossi-m-fenilendiammina | |
| 9 | 101-77-9 | 612-051-00-1 | 202-974-4 | 4,4’-metilendianilina 4,4’‑diamminodifenilmetano |
| 10 | 91-94-1 | 612-068-00-4 | 202-109-0 | 3,3’‑diclorobenzidina 3,3’‑diclorodifenil- 4,4’‑ilenediammina |
| 11 | 119-90-4 | 612-036-00-X | 204-355-4 | 3,3’-dimetilbenzidina o‑dianisidina |
| 12 | 119-93-7 | 612-041-00-7 | 204-358-0 | 3,3’‑dimetilbenzidina 4,4’‑bi‑o‑toluidina |
| 13 | 838-88-0 | 612-085-00-7 | 212-658-8 | 4,4’-metilenedi-o-toluidina |
| 14 | 120-71-8 | 204-419-1 | 6-metossi-m-toluidina p‑cresidina | |
| 15 | 101-14-4 | 612-078-00-9 | 202-918-9 | 4,4’-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2’‑dicloro‑4,4’‑metilene‑dianilina |
| 16 | 101-80-4 | 202-977-0 | 4,4’-ossidianilina | |
| 17 | 139-65-1 | 205-307-9 | 4,4’-tiodianilina | |
| 18 | 95-53-4 | 612-091-00-X | 202-429-0 | o-toluidina 2‑amminotoluene |
| 19 | 95-80-7 | 612-099-00-3 | 202-453-1 | 4-metil-m-fenilendiammina |
| 20 | 137-17-7 | 205-282-0 | 2,4,5-trimetilanilina | |
| 21 | 90-04-0 | 612-035-00-4 | 201-963-1 | o-anisidina 2-metossianilina |
| 22 | 60-09-3 | 611-008-00-4 | 200-453-6 | 4-amminoazobenzene |
(art. 21 cpv. 2)
| Numero | Titolo |
|---|---|
| SN EN ISO 14362-1:2017 | Tessili – Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 1: Rilevamento dell’uso di particolari coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre (ISO 14362-1:2017) |
| SN EN ISO 14362-3:2017 | Tessili – Metodo per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 3: Rilevamento dell’uso di particolari coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene (ISO 14362-3:2017) |
| SN EN ISO 17234-1:2021 | Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici (ISO 17234-1:2020) |
| SN EN ISO 17234-2:2011 | Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene (ISO 17234-2:2011) |
(art. 22a cpv. 2)
| Numero | Titolo |
|---|---|
| SN EN 14682:2015 | Sicurezza dell’abbigliamento per bambini – Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini – Specifiche |
(art. 25 cpv. 6)
| Numero | Titolo |
|---|---|
| SN EN ISO 9994:2019 | Accendini – Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2018) |
| SN EN 13869:2016 | Accendini – Requisiti per la sicurezza dei bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova |
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619). ↩
RS 817.02 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301). ↩
Abrogatodall’all. n. 4 dell’O del 29 set. 2023, con effetto dal 1° nov. 2023(RU 2023 576 ). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
RS 930.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
RS 930.11 ↩
RS 813.11 ↩
Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2088, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ↩
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1464, GU L 180 del 17.7.2023, pag. 12. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
RS 813.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121). ↩
N. Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; n. European Inventory of ExistingCommercialChemical Substances (Einecs) 204-211-0 ↩
N. CAS 84-74-2; n. Einecs 201-557-4 ↩
N. CAS 84-69-5; n. Einecs 201-553-2 ↩
N. CAS 85-68-7; n. Einecs 201-622-7 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405). ↩
N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0; n. Einecs 249-079-5 e 271-090-9 ↩
N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1; n. Einecs 247-977-1 e 271-091-4 ↩
N. CAS 117-84-0; n. Einecs 204. 214-7 ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, con effetto dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619). ↩
814.81 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010 (RU 2010 4763). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301). ↩
Regolamento (CE)n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazionee larestrizionedelle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento 2018/1513, GU L 256del12.10.2018, pag. 1. ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). ↩
GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619). ↩
Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1. ↩
[RU 1995 3424; 2005 3389II 3] ↩
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"title": "Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über Gegenstände für den Schleimhaut-, Haut- und Haarkontakt sowie über Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Scherzartikel (Verordnung über Gegenstände für den Humankontakt, HKV)",
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"title": "Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, OCCH)",
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"title": "Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)",
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