831.411•Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995
(OPPA)
del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 30c capoverso 7, 30f e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) nonché l’articolo 331d capoverso 7 del Codice delle obbligazioni (CO)2,
ordina:
Sono autorizzate quali partecipazioni:
L’assicurato che fa valere il diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno deve provare all’istituto di previdenza che le relative condizioni sono adempiute.
In caso di prelievo anticipato, di costituzione in pegno o su richiesta scritta dell’assicurato, l’istituto di previdenza informa l’assicurato:
L’istituto di previdenza determina il momento del prelievo anticipato e l’importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.
Per il calcolo del ricavo della vendita secondo l’articolo 30d capoverso 5 LPP non sono considerati gli impegni risultanti da mutui contratti nel corso dei due anni che precedono la vendita della proprietà d’abitazione, a condizione che l’assicurato provi che questi erano necessari per il finanziamento della sua proprietà.
I costi dell’assicurazione complementare secondo l’articolo 30c capoverso 4 LPP e l’articolo 331e capoverso 4 CO sono a carico dell’assicurato.
L’ordinanza del 7 maggio 198610che promuove la proprietà di abitazioni per mezzo della previdenza professionale per la vecchiaia è abrogata.
…11
Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 e non è più possibile accertare la quota dell’avere di vecchiaia (art. 15 LPP) rispetto all’importo prelevato, l’importo rimborsato è assegnato all’avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto esistente tra questi due averi immediatamente prima del rimborso.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Per quel che riguarda la limitazione o il rifiuto del versamento in caso di copertura insufficiente, le richieste di prelievo anticipato inoltrate prima del 1° gennaio 2005 sottostanno alle disposizioni del diritto vigente.
RS 831.40 ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). ↩
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). ↩
Introdotti dal n. III dell’O del 21 mag. 2003 (RU 2003 1725). Abrogati dal n. 2 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5017). ↩
Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). ↩
RS 831.42 ↩
Abrogato dal n. 1 dell’all. all’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279). ↩
[RU 1986 864] ↩
La mod. può essere consultata allaRU 1994 2379. ↩
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