832.312.12•Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione
832.312.12Federal Council Ordinance1 lug 2007
(Ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione)
del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19642sul lavoro,
ordina:
Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento speciale, si applicano in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 19835sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l’ordinanza 4 del 18 agosto 19936concernente la legge sul lavoro.
Si applicano le definizioni contenute nell’ordinanza del 20 novembre 20027sulle attrezzature a pressione.
Le attrezzature a pressione e i relativi dispositivi devono essere montati e installati osservando le indicazioni del fabbricante e integrati nell’ambiente di lavoro in maniera che:
In prossimità di attrezzature a pressione contenenti fluidi infiammabili devono essere prese misure di protezione adeguate contro il rischio d’incendio e d’esplosione.
Le attrezzature a pressione e le loro valvole devono essere sufficientemente protette contro l’accesso non autorizzato che può provocare pericoli.
Chiunque ottiene che un terzo gli metta a disposizione un’attrezzatura a pressione è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.
Prima della messa in servizio di un’attrezzatura a pressione, l’azienda deve fissare la pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]). Quest’ultima non dev’essere superiore alla pressione massima ammissibile (PS), specificata dal fabbricante, di cui all’articolo 2 numero 8 della direttiva 2014/68/UE8(direttiva UE sulle attrezzature a pressione), a cui rimanda l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 20159sulle attrezzature a pressione.
Le riparazioni e le modifiche di attrezzature a pressione possono essere eseguite unicamente d’intesa con l’organizzazione qualificata o con l’ispettorato degli utilizzatori.
La commissione di coordinamento prevista dall’articolo 85 capoverso 2 LAINF emana, conformemente all’articolo 52a OPI11, direttive sull’attuazione della presente ordinanza.
.15
Le attrezzature a pressione che sottostanno all’obbligo di autorizzazione utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono sottoposte al diritto anteriore sino alla prossima ispezione interna dell’attrezzatura a pressione da parte dell’organizzazione qualificata. È possibile sottoporle anticipatamente alle disposizioni della presente ordinanza d’intesa con l’organizzazione qualificata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º luglio 2007.
RS 832.20 ↩
RS 822.11 ↩
RS 741.621 ↩
RS 742.401.6 ↩
RS 832.30 ↩
RS 822.114 ↩
[RU 2003 38, 2010 2583all. 4 n. II 5, 2015 1903all. 6 n. 6.RU 2016 233art. 7 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2016 (RS 930.114 ). ↩
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164. ↩
RS 930.114 ↩
ISO/CEI 17020: 1998, documento n. 601.dw, edizione novembre 2004, rev. 04. Questa norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
RS 832.30 ↩
[CS 8 370;RU 1974 1381, 1999 704n. II 30, 2006 2437art. 8 n. 1] ↩
[CS 8 388;RU 2006 2437art. 8 n. 2] ↩
RS 832.30 ↩
La mod. può essere consultata allaRU 2007 2943. ↩
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