836.1•Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura
836.1LAFFederal Act1 gen 1953
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}(LAF)^1^
del 20 giugno 1952 (Stato 1° gennaio 2024)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31biscapoverso 3 lettera b e 64bisdella Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19524,
decreta:
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell’agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Per la manodopera a contratto fisso sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS.
Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoli.
Le disposizioni concernenti il catasto della produzione agricola sono determinanti per l’assegnazione delle aziende alla regione di montagna.
Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam17. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.
Gli assegni familiari agli agricoltori indipendenti possono essere compensati con le quote e i contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 194618su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS19») e all’articolo 18 della presente legge.
La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell’articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell’articolo 61 della LAVS27(dette qui di seguito «casse di compensazione»).
La revisione delle casse secondo gli articoli 68 e 68a LAVS32e gli eventuali controlli dei datori di lavoro secondo l’articolo 68b LAVS devono estendersi anche all’esecuzione della presente legge.
Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari agli agricoltori indipendenti, incluse le spese d’amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.
Le spese derivanti all’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti dall’applicazione della presente legge e le spese per le tasse postali comprovate secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera b LAVS38sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19.
Gli articoli 87 a 91 della LAVS43sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.
A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280;FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali. ↩
[CS 1 3;RU 1996 2502]. A queste disp. corrispondono gli art. 104 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701722;FF 1999 5092). ↩
FF 1952 129 ↩
RS 830.1 ↩
RS 830.1 ↩
RS 836.2 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). ↩
RS 836.2 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU 1974 689;FF 1973 I 1151). ↩
RS 836.2 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 350;FF 1983 IV 205). Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276280;FF 1979 II 693). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU 1984 350352;FF 1983 IV 205). ↩
RS 836.2 ↩
RS 831.10 ↩
Nuova espr. giusta l’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 836.2 ↩
RS 830.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323324;FF 2006 5815). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). ↩
RS 220 ↩
Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 (RU 2005 1429;FF 2002 6713, 2003 10142529). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680;FF 2022 2515,2742). ↩
RS 831.10 ↩
RS 830.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II1766,1994V897). ↩
Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.10 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276280;FF 1979 II 693). ↩
RS 830.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II1766,1994V897). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1958 195; FF 1979 II 1045). ↩
RS 831.10 ↩
Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2022, con effetto 1° lug. 2023 (RU 2023 192;FF 2022 393). ↩
RS 830.1 ↩
RS 831.10 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 114 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764). ↩
RS 831.10 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 ). ↩
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11 ). ↩
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. ↩
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) e della Convenzione AELS riveduta. ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 830.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1). ↩
RU 1952 839 ↩