del 22 settembre 1997 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1–4, 16h , 16k capoversi 1 e 2bis, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2,
23 capoverso 1, 23a capoverso 1, 30d capoverso 3 e 33a capoverso 3
dell’ordinanza del 22 settembre 19972sull’agricoltura biologica;
d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI),3
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Prodotti fitosanitari
I prodotti fitosanitari autorizzati nell’agricoltura biologica e le particolari condizioni per il loro uso sono contemplati nell’allegato 1.
Art. 2 Concimi
I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell’allegato 2 sono autorizzati nell’agricoltura biologica.
Art. 3 Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di derrate alimentari
- Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati:4
- 5 prodotti e sostanze di cui all’allegato 3;
- preparati costituiti da microrganismi ed enzimi, utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari; gli enzimi destinati ad essere utilizzati come additivi alimentari devono essere inclusi nell’allegato 3 parte A;
- 6 prodotti e sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c numero 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016^7^sugli aromi, che all’articolo 10 lettere a–c della stessa ordinanza vengono definiti preparazioni aromatiche oppure sostanze aromatizzanti naturali;
- acqua potabile e sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base), generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari;
- 8 minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, amminoacidi e altri micronutrienti:
1. nelle derrate alimentari, salvo che negli integratori alimentari secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20169sugli integratori alimentari, se la loro utilizzazione è prescritta per l’immissione sul mercato dalla normativa in materia di derrate alimentari,
2. nelle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’articolo 2 lettere a–c dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201610sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE), se la loro utilizzazione è ammessa secondo la ODPPE.
- Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica:
- gli additivi alimentari ai sensi dell’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici sono evidenziati con un asterisco, sono considerati ingredienti di origine agricola;
- 11 preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b, d ed e nonché sostanze di cui all’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.
- Sono fatte salve le disposizioni della normativa in materia di derrate alimentari.
Art. 3a Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di lievito
- Per la produzione, la preparazione e la formulazione di lievito biologico possono essere utilizzati:12
- 13 sostanze di cui all’allegato 3a ;
- prodotti e sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e d.
- …14
Art. 3b Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la produzione di vino
Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116515.
Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici nonché relative limitazioni
Sono ammessi le pratiche e i trattamenti enologici di cui all’allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3b .
Art. 3d Pratiche e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate
Le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse:
- nella preparazione di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali giusta l’articolo 2 lettere a–c ODPPE16;
- nella deacidificazione parziale del succo di pera per la fabbricazione di miele di pere con un tenore di acido di 6–12 g di acido malico/kg e un valore Brix di 80–82° Brix, destinato esclusivamente al mercato svizzero.
Art. 4
Art. 4a
Art. 4abis Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione biologica di animali da reddito
- Per quanto concerne le esigenze proprie della specie poste alla detenzione biologica di animali da reddito sono applicabili le disposizioni secondo l’allegato 5.
- Le esigenze poste alla superficie totale per animali della specie suina sono stabilite nell’allegato 6.17
Art. 4ater Additivi per alimenti per animali, sostanze ausiliarie per la trasformazione e metodi di trasformazione vietati
- Gli additivi per alimenti per animali e le sostanze ausiliarie per la trasformazione seguenti sono vietati:
- gli organismi geneticamente modificati (OGM);
- le sostanze antimicrobiche che favoriscono la produzione;
- gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi;
- 18 gli amminoacidi sintetici, i loro sali e i prodotti analoghi;
- i composti azotati non proteici (composti NPN);
- le sostanze e i metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto.
- In mancanza di fonti alimentari naturali sono ammessi gli additivi chimici di sintesi indispensabili affinché la razione alimentare sia adeguata ai bisogni.
- L’estrazione mediante solventi organici eccettuato l’etanolo, l’indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati.
Art. 4b Utilizzazione di materie prime e additivi per alimenti per animali
- Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell’alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:
- materie prime biologiche per alimenti per animali;
- materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all’allegato 7;
- 19 sale.20
- Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 201121sugli alimenti per animali.
Art. 4c Prodotti per la pulizia e la disinfezione
- Le sostanze secondo l’allegato 8 numero 1 e i prodotti secondo l’allegato 8 numero 2 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.
- Le sostanze secondo l’allegato 8 numero 3 non devono essere impiegate come prodotti biocidi per la disinfezione.
Art. 4d
Art. 4e Trasmissione dei dati da parte degli enti di certificazione
- I dati relativi all’anno precedente vanno trasmessi ogni anno entro il 31 gennaio all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
- Per la trasmissione dei dati del rapporto annuale secondo l’articolo 30d capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, gli enti di certificazione utilizzano i modelli di cui all’allegato 12 della presente ordinanza. L’organo cantonale di controllo delle derrate alimentari competente può chiedere agli enti di certificazione il rapporto annuale relativo alle imprese del suo Cantone.
Sezione 2: Esigenze riguardanti l’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura
Art. 5 Superficie agricola utile
Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici anche se non dispongono di una superficie agricola utile.
Art. 6 Principio della globalità aziendale
- Qualora un apicoltore disponga di diversi apiari nella medesima regione, ognuno di essi deve adempiere le esigenze della presente ordinanza.
- Singoli apiari possono avere un’ubicazione che non soddisfa le esigenze previste all’articolo 9, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal caso, il prodotto non può essere caratterizzato come prodotto biologico.
Art. 7 Conversione
- Le aziende apicole che si sono convertite alla produzione biologica possono caratterizzare i propri prodotti come prodotti biologici al più presto un anno dopo la conversione. La commercializzazione con riferimento al metodo di produzione biologica non è consentita durante il periodo di conversione.
- Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente alle esigenze di cui all’articolo 16.
Art. 8 Origine delle api
- Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l’uso di razze europee diapis mellifera e dei loro ecotipi locali.
- Per il rinnovo degli apiari, nell’unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.22
2bis. Per gli esami funzionali di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 200723sull’allevamento di animali, le api che non provengono da aziende biologiche possono essere tenute nell’azienda biologica, a condizione che siano collocate in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In questo caso non vi è un periodo di conversione.24
- In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi è possibile, dopo avere ottenuto a titolo preliminare l’autorizzazione scritta dell’ente di certificazione, ricostituire gli apiari attraverso l’acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.25
Art. 9 Ubicazione degli apiari
L’ubicazione degli apiari deve:
- essere tale che nel raggio di 3 km dall’apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capitolo 2 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordinanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confederazione riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e sono prive di un’influenza significativa sulla qualità biologica dei prodotti apicoli;
- 26 essere sufficientemente distante da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura o nocive per la salute delle api. L’ente di certificazione stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;
- garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l’accesso all’acqua per le api.
Art. 10 Registro dell’ubicazione degli apiari
- L’apicoltore fornisce all’ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell’ubicazione delle arnie, con l’indicazione di luogo (denominazioni locali e indicazioni sui fondi), mielata, numero delle colonie, luoghi di stoccaggio dei prodotti ed eventualmente luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d’imballaggio. Se il DEFR non ha designato alcuna zona o regione di cui all’articolo 16h capoverso 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, l’apicoltore è tenuto a fornire all’ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza.27
- L’ente di certificazione deve essere informato degli spostamenti degli apiari entro un termine con esso convenuto (p. es., registro delle migrazioni).
Art. 11 Registro degli apiari
Per ogni colonia l’apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:
- l’ubicazione degli alveari;
- i dati sull’identificazione delle colonie (secondo l’O del 27 giu. 199528sulle epizoozie - controllo degli effettivi delle colonie d’api);
- i dati sull’alimentazione artificiale;
- l’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.
Art. 12 Nutrizione
- Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata.
- La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.
- Per la nutrizione artificiale è possibile utilizzare, con l’autorizzazione dell’ente di certificazione, sciroppo o canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio).29
- La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta di miele e i 15 giorni prima dell’inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata.
- Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come segue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazione è stato utilizzato.
Art. 13 Profilassi
- La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:
- selezione di razze resistenti adeguate;
- 30 applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, come il ringiovanimento periodico delle colonie, l’ispezione sistematica degli alveari, in particolare della covata, al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, la disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con sostanze autorizzate nell’apicoltura biologica secondo l’allegato 8, il rinnovo periodico dei favi e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.
- L’uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi è vietato.
Art. 14 Trattamenti veterinari
- Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l’ordinanza del 27 giugno 199531sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario.
- I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l’eucaliptolo o la canfora per la lotta contro laVarroa jacobsoni .
- Contro le malattie e le epizoozie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici ed omeopatici salvo se l’uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un’infestazione che rischia di distruggere le colonie. Medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispensabili.
- Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico, acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro laVarroa jacobsoni .
- Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (indicando i principi attivi in esso contenuti), i dettagli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato; queste informazioni devono essere trasmesse all’ente di certificazione che deve autorizzare la commercializzazione dei rispettivi prodotti quali prodotti biologici.
- Del rimanente, si applicano le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api.
- Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. prescritti dalla legge.
Art. 15 Metodi di gestione zootecnica
- La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura è vietata.
- Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse. Fa eccezione la spuntatura delle ali delle api regine per eseguire esami funzionali conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 200732sull’allevamento di animali.33
- La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è consentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell’istinto sciamatorio. L’uso di api modificate geneticamente non è consentito.34
- La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l’infestazione daVarroa jacobsoni .
- L’uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica durante le operazioni di smielatura è vietato.
- Si prenderà particolare cura nell’assicurare un’adeguata estrazione e trasformazione e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell’apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.
- L’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell’apiario.
Art. 16 Caratteristiche delle arnie e materiale utilizzato nell’apicoltura
- Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.
- Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizoozie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.
- La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L’ente di certificazione può autorizzare l’uso di cera convenzionale in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio.
- Per l’estrazione del miele è vietato l’impiego di favi che contengano covata.
- Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell’allegato 1.
- Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
- Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono permesse soltanto le sostanze secondo l’allegato 8.35
Sezione 2a: Disposizioni per l’acquacoltura
Art. 16a
- Per la conversione di coltivazioni di alghe e di impianti di acquacoltura, per la produzione e la coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura, per la raccolta di alghe selvatiche, per la produzione, l’origine, l’alimentazione e la salute degli animali d’acquacoltura nonché per le pratiche zootecniche e le procedure di controllo devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’allegato II parte III del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3b .
- Inoltre si applica quanto segue:
- nella produzione di salmonidi, al massimo il 10 per cento del consumo alimentare totale calcolato in sostanza secca può essere costituito da polvere di emoglobina non biologica;
- in impianti di acquacoltura esterni, può essere fatto ricircolare fino al 90 per cento dell’acqua.
Sezione 2b: Certificato di controllo per le importazioni
Art. 16a bis Gestione dei diritti di accesso a Traces
- L’UFAG informa l’ente competente della Commissione europea sui beneficiari dei diritti di accesso a Traces che rilascia, e coordina con questo ente la collaborazione e i contatti relativi a Traces.
- L’UFAG aggiorna i diritti di accesso in caso di cambiamenti.
Art. 16b Rilascio del certificato di controllo
- Il certificato di controllo deve essere rilasciato prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine:
- dall’autorità o dall’ente di certificazione del produttore o del trasformatore;
- se l’operatore che effettua l’ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore: dall’autorità o dall’ente di certificazione di questo operatore.36
- L’autorità o l’ente di certificazione è:
- per importazioni secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione del Paese secondo l’allegato 4, di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione;
- per importazioni secondo l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione dell’esportatore del Paese di origine o del Paese in cui è stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione.
- Prima di rilasciare il certificato di controllo, l’autorità o l’ente di certificazione deve:
- controllare tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione;
- effettuare ove opportuno un controllo fisico dell’invio in questione, in base alla sua valutazione del rischio;
- verificare che per le derrate alimentari trasformate di Paesi secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici del prodotto siano stati certificati da un ente di certificazione riconosciuto anche per il Paese terzo interessato;
- verificare che per le derrate alimentari trasformate certificate da un ente secondo l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici siano stati certificati da un ente di certificazione secondo l’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica oppure da un ente di certificazione ammesso in Svizzera;
- se l’ultima operazione ai fini della preparazione e la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche principali sono svolte da operatori diversi:
1. effettuare un esame documentale completo sulla base di tutti i documenti di controllo pertinenti,
2. verificare che il prodotto sia stato esaminato da un’autorità legittimata o da un ente di certificazione legittimato conformemente all’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, e
3. effettuare un controllo fisico ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio.
- L’autorità o l’ente di certificazione, prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine, deve confermare mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/200737.38
Art. 16c Esigenze poste al certificato di controllo
- Il certificato di controllo deve corrispondere all’allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/200839. Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.40
- Modifiche successive devono essere certificate dall’autorità o dall’ente di certificazione emittente.
- Il certificato di controllo deve essere rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o l’importatore può fare una copia del certificato allo scopo di informare l’ente di certificazione. Ogni copia deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».
- Per originale del certificato di controllo si intende:
- l’esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces; oppure
- 41 un certificato di controllo munito di:
1. una firma elettronica avanzata secondo l’articolo 2 lettera b della legge del 18 marzo 201642sulla firma elettronica, oppure
2. un sigillo elettronico qualificato secondo l’articolo 3 numero 27 del regolamento (UE) n. 910/201443.44
- Se l’originale del certificato di controllo è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces, l’autorità o l’ente di certificazione del Paese terzo, l’ente di certificazione nel quadro dell’esame di cui all’articolo 16d e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e presentazione del certificato di controllo che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in Traces.45
Art. 16d Esame del certificato di controllo e dell’invio
- Per ogni invio l’importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L’importatore può commercializzare o preparare l’invio soltanto se l’ente di certificazione ha esaminato l’invio e compilato la casella 20 del certificato di controllo. L’esame dell’invio da parte dell’ente di certificazione comprende un esame documentale sistematico, controlli d’identità casuali, per verificare che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano all’invio, e controlli fisici in base a una valutazione del rischio.
- Chiunque abbia accesso a Traces deve notificare senza indugio mediante Traces all’ente competente eventuali irregolarità e infrazioni.
- Al ricevimento dell’invio, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di controllo per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Trasmette quindi l’originale all’importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L’importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.
Art. 16e Preparazione di un invio prima dello sdoganamento
Qualora prima dello sdoganamento un invio sia destinato a una o più preparazioni di cui all’articolo 4 lettera c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, la procedura di cui all’articolo 16d capoverso 1 deve essere terminata prima della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana per il deposito doganale o il traffico attivo di perfezionamento deve essere indicato nella casella 19 del certificato di controllo.
Art. 16f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento
- Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, ad essere suddiviso in più lotti, anteriormente alla suddivisione dev’essere terminata la procedura giusta l’articolo 16d capoverso 1.
- Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, l’importatore trasmette mediante Traces all’ente di certificazione anche un estratto del certificato di controllo.46
- L’estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell’allegato 9 parte B.47
- Il competente ente di certificazione dell’importatore compila la casella 13 per confermare che l’estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3.48
- Una copia di ogni estratto del certificato di controllo è conservata unitamente all’originale del certificato di controllo dall’importatore. Essa deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».
- …49
- Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 14 dell’estratto del certificato per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Il destinatario deve conservare l’estratto del certificato di controllo per almeno due anni.50
Sezione 2c: Sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione
Art. 16g Registrazione nel sistema d’informazione
- Su domanda dell’offerente, le varietà di cui esistono sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione sono registrate nel sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione.
- Ai fini della registrazione, l’offerente deve:
- provare che egli stesso o, nel caso in cui commercializzi unicamente sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione preimballati, l’ultima impresa, si è sottoposto(a) alla procedura di controllo di cui al capitolo 5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica;
- provare che le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione commercializzati soddisfano le esigenze generali corrispondenti;
- impegnarsi a rendere accessibili tutte le indicazioni chieste all’articolo 16h e ad attualizzarle su richiesta del gestore del sistema d’informazione o ogni qual volta un’attualizzazione si renda necessaria;
- impegnarsi ad informare immediatamente il gestore del sistema d’informazione quando una delle varietà registrate non è più disponibile.
- Il gestore del sistema d’informazione può cancellare una registrazione se l’offerente non soddisfa le condizioni previste al capoverso 2.
Art. 16h Informazioni registrate
Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
- il nome scientifico della specie e la designazione della varietà;
- il nome dell’offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rintracciarlo;
- la regione in cui l’offerente può fornire all’utilizzatore le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali;
- il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all’iscrizione nel catalogo delle varietà;
- il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione sono disponibili;
- il nome e/o il numero di codice del servizio o dell’autorità competente per il controllo dell’impresa in questione;
- 51 .
Art. 16i
Art. 16j Accesso ai dati
Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d’informazione attraverso Internet.
Art. 16k Rapporto annuale
- Il gestore del sistema d’informazione deve registrare tutte le notifiche di cui all’articolo 13a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e trasmettere le corrispondenti indicazioni all’UFAG sotto forma di rapporto annuale.
- Per ogni specie interessata da una notifica secondo l’articolo 16k capoverso 1, il rapporto deve fornire le seguenti indicazioni:
- il nome scientifico della specie, il sottogruppo della specie e la designazione della varietà;
- il numero totale delle notifiche pervenute;
- il quantitativo totale di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici utilizzato da coloro che hanno ricevuto un’attestazione;
- i trattamenti chimici per ragioni di ordine fitosanitario ai sensi dell’articolo 13a capoverso 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 17
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.
Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2006
I prodotti biologici possono ancora essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2007 secondo le vigenti disposizioni dell’allegato 3 parti A e B. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.
Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2011
Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012
1Se per i non ruminanti si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, d’intesa con l’ente di certificazione è ammesso l’acquisto di alimenti proteici non biologici fino al 31 dicembre 2015. La quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale di suini e pollame, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca. Le materie prime per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 2 sono considerati alimenti proteici per animali.
2Fino al 31 dicembre 2014 gli alimenti per animali possono essere prodotti conformemente al diritto anteriore.
3Al 1° gennaio 2015, le giacenze di alimenti per animali prodotti conformemente al diritto anteriore possono essere vendute fino ad esaurimento oppure somministrate agli animali fino alla scadenza della data di conservazione.
4Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2018.52
5Il termine di cui al capoverso 4 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.53
6Il termine di cui al capoverso 5 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.54
7Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg e per il pollame giovane, è prorogato fino al 31 dicembre 2025.55
8Il termine di cui al capoverso 7 è prorogato fino al 31 dicembre 2030.56
Disposizioni transitorie della modifica del 1° settembre 2016
1Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:
- lecitine (E 322) di cui all’allegato 3 parte A non ottenute da materie prime biologiche;
- cera di carnauba (E 903) di cui all’allegato 3 parte A non ottenuta da materie prime biologiche;
- oli vegetali di cui all’allegato 3 parte B numero 1 non ottenuti da produzione biologica;
- cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all’allegato 3 parte B numero 1 non ottenuta da materie prime biologiche.
2Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito oli vegetali di cui all’allegato 3a non ottenuti da produzione biologica.
3Il termine di cui al capoverso 1 per gli additivi alimentari e le sostanze ausiliarie di cui al capoverso 1 lettere b, c e d è prorogato fino al 31 dicembre 2019.57
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 3 novembre 2021
1Sino al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:
- lecitine (E322) e cera di carnauba (E903) di cui all’allegato 3 parte A ottenute da materie prime biologiche;
- farina di semi di carrube (E410), gomma di guar (E412), gomma arabica (E414), gomma di gellano (E418) e glicerolo (E422) di cui all’allegato 3 parte A non ottenuti da produzione biologica;
- cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all’allegato 3 parte B numero 1 ottenuta da materie prime biologiche.
2I prodotti biologici possono essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2023 secondo le disposizioni previgenti dell’allegato 3 parte C. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.
Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022
1Fino al 31 dicembre 2023, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.
2A meno che non si tratti di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali di cui all’articolo 2 lettere a–c ODPPE58, le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di derrate alimentari biologiche trasformate sono ammesse ancora fino al 31 dicembre 2024. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.
3I termini di cui al capoverso 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.59
Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023
1Fino al 31 dicembre 2024 per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.
2Fino al 31 dicembre 2025 per la preparazione di derrate alimentari trasformate può essere utilizzato Gellano (E 418) ottenuto da produzione non biologica in virtù dell’allegato 3 parte A.
3Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2025.60
4I termini di cui ai capoversi 1 e 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.61
Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2024
Le riserve ancora esistenti al 31 dicembre 2024 di prodotti di acquacoltura e alghe trasformati, ottenuti conformemente al diritto anteriore, possono essere fornite sino al loro esaurimento.
Allegato 1
(art. 1 e 16 cpv. 5)
Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso
Tutti i prodotti fitosanitari elencati sottostanno alle condizioni per l’uso di cui all’ordinanza del 12 maggio 201062sui prodotti fitosanitari (OPF). Condizioni più restrittive, valide per la produzione biologica, sono indicate nella seconda colonna di ogni tabella.
1. Sostanze di origine vegetale o animale
2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi
3. Altre sostanze e misure
Allegato 2
(art. 2)
Concimi, preparati e substrati autorizzati
Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell’agricoltura bio-dinamica.
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 1° novembre 202364sui concimi.
Allegato 3
(art. 3)
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate
Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti
Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d’uso secondo l’ordinanza del 25 novembre 201365sugli additivi.
Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
2. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili indirettamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola
Allegato 3a
(art. 3a )
Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito
Allegato 3b
(art. 3c e 16a )
Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica
- Ѐ determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2025/405, GU L 2025/405 del 26.2.2025.
- Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848 è determinante la seguente versione:
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/1143, GU L 2024/1143 del 23.4.2024.
Allegato 4
Allegato 4a
Allegato 5
(art. 4a biscpv. 1)
Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito
Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell’ordinanza del 23 ottobre 201369sui pagamenti diretti (OPD). Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 73 lettere c e d OPD le esigenze si applicano per analogia.
1 Uscite ed edifici per la detenzione degli animali
11 Principi generali
- Il numero degli animali tenuti su terreni erbosi deve essere sufficientemente basso per evitare che la vegetazione sia eccessivamente brucata.
- Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni reciproche fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli insetti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenuto il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell’allegato 8.
- Le corti e le aree con clima esterno devono essere sistemate e utilizzate in modo da non mettere in pericolo l’ambiente, segnatamente le acque superficiali e sotterranee.
12 Mammiferi
- La detenzione di vitelli, agnelli e capre in box individuali è vietata se detti animali hanno un’età superiore a una settimana.
- Gli animali della specie suina devono essere tenuti in gruppo eccetto durante il periodo della monta (10 giorni al massimo), alcuni giorni prima del parto e durante il periodo dell’allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in batterie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi materiali.
13 Pollame
- I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
- almeno un terzo della superficie di suolo (accessibile) deve essere solida, ossia non composta da assicelle o da graticciato, e dev’essere ricoperta di una sufficiente lettiera;
- le faraone devono disporre di almeno 20 cm di posatoi per animale;
- ciascun ricovero per pollame non deve contenere più di:
4800 polli da ingrasso,
3000 galline ovaiole,
5200 faraone,
4000 femmine di anatra muta o di Pechino,
3200 maschi di anatra muta o di Pechino o
3200 altre anatre,
2500 oche o tacchini;
d. la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non deve superare i 1600 m2.
- La densità d’occupazione nel ricovero è di 5 animali per m2di superficie di suolo permanentemente accessibile se si tratta di galline ovaiole e di 20 kg di peso vivo per m2se si tratta di pollame da ingrasso tenuto in installazioni fisse. La densità d’occupazione massima per i tacchini di età compresa fra 1 e 6 settimane è di 30 kg e, durante l’ingrasso, di 36,5 kg di peso vivo per m2.
- La superficie pascolativa deve essere di 5 m2per gallina ovaiola, di 10 m2per tacchino compresa un’area ombreggiata di almeno1/
3m2e di 2 m2per il pollame da ingrasso; se necessario, la superficie sarà ripartita in più parcelle.
- Per ogni gruppo di 5 galline ovaiole deve essere disponibile un nido individuale o, in caso di nido collettivo, 100 cm2di superficie di nido per ogni animale.
- …
- A partire da 50 animali, si deve tenere un controllo dell’effettivo.
- Per le galline ovaiole, la luce naturale può essere completata con l’illuminazione artificiale (non luce a bassa frequenza) al fine di garantire una durata giornaliera di luminosità di 16 ore al massimo, con un periodo ininterrotto di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
- Sia all’interno del ricovero che durante l’uscita, i tacchini devono avere la possibilità di dedicarsi ad occupazioni tipiche della specie come il razzolare.
- Gli uccelli acquatici devono poter costantemente accedere a un corso d’acqua, a uno stagno o a un lago quando le condizioni meteorologiche lo consentono.
- Il pollame deve avere accesso, per almeno un terzo della sua vita, ad aree d’uscita, per quanto le condizioni atmosferiche lo permettano.
2 Alimentazione
- La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.
- Durante il periodo dell’allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
- La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell’intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
- Per i suini di peso superiore a 35 kg, d’intesa con l’ente di certificazione, fino al 31 dicembre 2030 può essere utilizzata proteina di patate non biologica se la proteina di patate biologica non è disponibile in quantità sufficiente. La quota di proteina di patate non biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale dei suini di peso superiore a 35 kg, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca.
- Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali sono ammessi solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte A 1 (materie prime di origine minerale per alimenti per animali), parte B 2a) (vitamine e provitamine) e parte B 3 b) (oligolementi).
- Nell’alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte B 1 b) (antiossidanti), parte B 1 g), i) (leganti e antiagglomeranti), parte B 2 b) (aromatizzanti), come pure i prodotti inseriti nella categoria 4 (additivi zootecnici) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette categorie.
- Gli alimenti per animali, le materie prime per gli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali, gli additivi per gli alimenti per animali, le sostanze ausiliarie per la lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali e certi prodotti usati nell’alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l’impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati né contenere siffatti prodotti.
Allegato 6
(art. 4a biscpv. 2)
Superficie totale per animali della specie suina
Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti le superfici minime di uscita di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD70.
Allegato 7
(art. 4b cpv. 1 lett. b)
Materie prime e additivi per alimenti per animali
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 201171sugli alimenti per animali e dell’ordinanza del 26 ottobre 201172sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAlA).
Parte A Materie prime per alimenti per animali
I numeri nel catalogo delle materie prime di alimenti per animali sono tratti dall’allegato 1.4 numero 3 dell’OLAlA.
1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali
2. Altre materie prime per alimenti per animali
Parte B Additivi per alimenti per animali
I numeri d’identificazione e i gruppi funzionali sono tratti dagli allegati 2 e 6.1 OLAlA.
Categoria 1: Additivi tecnologici
Gruppo funzionale a) conservanti
Gruppo funzionale b) antiossidanti
Gruppo funzionale c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti
Gruppo funzionale g) leganti e i) antiagglomeranti
Gruppo funzionale k) additivi per l’insilamento
Categoria 2: Additivi organolettici
Gruppo funzionale b) aromatizzanti
Categoria 3: Additivi nutrizionali
Gruppo funzionale a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite
Gruppo funzionale: b) oligoelementi
Gruppo funzionale c) amminoacidi, loro sali e prodotti analoghi
Categoria 4: Additivi zootecnici
Allegato 8
(art. 4c )
Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)
I disinfettanti sono prodotti biocidi. Possono essere immessi sul mercato e utilizzati se omologati, notificati o riconosciuti ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 200573sui biocidi.
1. Prodotti autorizzati
– saponi a base di sodio e di potassio;
– acqua e vapore;
– latte di calce;
– ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina);
– soda caustica;
– potassa caustica;
– perossido di idrogeno;
– essenze naturali di vegetali;
– acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico;
– alcole;
– acido nitrico (attrezzatura per la mungitura);
– acido fosforico (attrezzatura per la mungitura);
– formaldeide;
– carbonato di sodio;
– calce viva;
– calce.
2. Sono autorizzati inoltre
– prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all’elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche74.
3. Prodotti che non devono essere utilizzati come prodotti biocidi per la disinfezione
– soda caustica;
– potassa caustica;
– acido ossalico;
– essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di lavanda e dell’olio di menta piperita;
– acido nitrico;
– acido fosforico;
– carbonato di sodio;
– solfato di rame;
– permanganato di potassio;
– panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;
– acido umico;
– acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico.
Allegato 9
(art. 16c e 16f )
Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica
Confederazione Svizzera
Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica
Parte B: Estratto del certificato di controllo
Confederazione Svizzera
Estratto n. … del certificato di controllo
Allegato 10
(art. 16i )
Elenco delle sementi disponibili in quantità sufficiente
Nessuna registrazione per il momento
Allegato 11
Allegato 12
(art. 4e )
Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica
(1)Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure.
(2)Limitatamente a irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata.
(3)Limitatamente a irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento della qualificazione biologica.
(4)Conformemente ai livelli di sanzione A-D di cui alle Istruzioni dell’UFAG all’attenzione degli enti di certificazione per l’armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.
- «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.
** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.
*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.