910.181•Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
910.181Departmental Ordinance1 gen 1998
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}del 22 settembre 1997 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1–4, 16h , 16k capoversi 1 e 2bis, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2,
23 capoverso 1, 23a capoverso 1, 30d capoverso 3 e 33a capoverso 3
dell’ordinanza del 22 settembre 19972sull’agricoltura biologica;
d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI),3
ordina:
I prodotti fitosanitari autorizzati nell’agricoltura biologica e le particolari condizioni per il loro uso sono contemplati nell’allegato 1.
I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell’allegato 2 sono autorizzati nell’agricoltura biologica.
Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116515.
Sono ammessi le pratiche e i trattamenti enologici di cui all’allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3b .
Le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse:
Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici anche se non dispongono di una superficie agricola utile.
L’ubicazione degli apiari deve:
Per ogni colonia l’apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:
Qualora prima dello sdoganamento un invio sia destinato a una o più preparazioni di cui all’articolo 4 lettera c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, la procedura di cui all’articolo 16d capoverso 1 deve essere terminata prima della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana per il deposito doganale o il traffico attivo di perfezionamento deve essere indicato nella casella 19 del certificato di controllo.
Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d’informazione attraverso Internet.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.
I prodotti biologici possono ancora essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2007 secondo le vigenti disposizioni dell’allegato 3 parti A e B. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.
1Se per i non ruminanti si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, d’intesa con l’ente di certificazione è ammesso l’acquisto di alimenti proteici non biologici fino al 31 dicembre 2015. La quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale di suini e pollame, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca. Le materie prime per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 2 sono considerati alimenti proteici per animali.
2Fino al 31 dicembre 2014 gli alimenti per animali possono essere prodotti conformemente al diritto anteriore.
3Al 1° gennaio 2015, le giacenze di alimenti per animali prodotti conformemente al diritto anteriore possono essere vendute fino ad esaurimento oppure somministrate agli animali fino alla scadenza della data di conservazione.
4Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2018.52
5Il termine di cui al capoverso 4 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.53
6Il termine di cui al capoverso 5 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.54
7Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg e per il pollame giovane, è prorogato fino al 31 dicembre 2025.55
8Il termine di cui al capoverso 7 è prorogato fino al 31 dicembre 2030.56
1Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:
2Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito oli vegetali di cui all’allegato 3a non ottenuti da produzione biologica.
3Il termine di cui al capoverso 1 per gli additivi alimentari e le sostanze ausiliarie di cui al capoverso 1 lettere b, c e d è prorogato fino al 31 dicembre 2019.57
1Sino al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:
2I prodotti biologici possono essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2023 secondo le disposizioni previgenti dell’allegato 3 parte C. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.
1Fino al 31 dicembre 2023, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.
2A meno che non si tratti di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali di cui all’articolo 2 lettere a–c ODPPE58, le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di derrate alimentari biologiche trasformate sono ammesse ancora fino al 31 dicembre 2024. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.
3I termini di cui al capoverso 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.59
1Fino al 31 dicembre 2024 per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.
2Fino al 31 dicembre 2025 per la preparazione di derrate alimentari trasformate può essere utilizzato Gellano (E 418) ottenuto da produzione non biologica in virtù dell’allegato 3 parte A.
3Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2025.60
4I termini di cui ai capoversi 1 e 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.61
Le riserve ancora esistenti al 31 dicembre 2024 di prodotti di acquacoltura e alghe trasformati, ottenuti conformemente al diritto anteriore, possono essere fornite sino al loro esaurimento.
(art. 1 e 16 cpv. 5)
Tutti i prodotti fitosanitari elencati sottostanno alle condizioni per l’uso di cui all’ordinanza del 12 maggio 201062sui prodotti fitosanitari (OPF). Condizioni più restrittive, valide per la produzione biologica, sono indicate nella seconda colonna di ogni tabella.
| Designazione | Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso |
|---|---|
| Allium sativum(estratto d’aglio) | |
| Azadiractina estratta daAzadirachta indica (albero del neem) | |
| Cera d’api | Solo come pasta cicatrizzante |
| Cere vegetali | Solo come pasta cicatrizzante |
| Estratto acquoso dei semi germinati diLupinus albus dolce | |
| Farina di senape | Solo come fungicida |
| Feromoni e altri semiochimici | Solo per la lotta contro gli insetti mediante trappole o erogatori, compresi i sistemi di dosaggio ad aerosol, per esempio tecnica di confusione e feromoni di marcatura |
| Laminarina | Solo per attivare le difese naturali delle piante utili. L’alga bruna dev’essere ottenuta da produzione biologica o raccolta in modo sostenibile |
| Lecitina | Non ottenuta da organismi geneticamente modificati |
| Oli vegetali, come olio di menta, di pino, di carvi, di colza e di finocchio | Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
| Piretrine | Solo di origine vegetale |
| Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina) | Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo controBactrocera oleae eCeratitis capitata (Wied) |
| Proteine idrolizzate tranne la gelatina | Solo come sostanze attrattive, in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato |
| Quassia estratta daQuassia amara | Solo come insetticida, repellente |
| Repellenti di origine animale o vegetale | Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura; nel caso di utilizzazione di grasso di pecora: solo se il materiale vegetale non è ingerito da ovini e caprini |
| Salix spp. Cortex (estratto di corteccia di salice) | |
| Terpeni | Solo eugenolo, geraniolo e timolo |
| Sostanze di base contemplate nell’allegato 1 parte D OPF, che sono derrate alimentari ai sensi della legge del 20 giugno 201463sulle derrate alimentari (LDerr) e hanno origine vegetale o animale | Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi, ma solo per il controllo di parassiti e malattie. |
| Designazione | Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso |
|---|---|
| Cerevisane e altri prodotti a base di frammenti cellulari di microorganismi | |
| Cerevisane | |
| Microorganismi naturali, virus inclusi | Non modificati geneticamente |
| Spinosad |
| Designazione | Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso |
|---|---|
| Acidi grassi (preparati a base di sapone) | Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
| Anidride carbonica | |
| Cloruro di sodio | |
| Coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina | Fatta eccezione per l’amido idrossipropilato non sono ammesse sostanze ottenute per sintesi chimica |
| Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame e poltiglia bordolese | Quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro Viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Nell’arco di cinque anni consecutivi: al massimo 20 kg di rame-metallo per ettaro |
| COS-OGA | |
| Etilene | Ammesso solo per: – lo sverdimento di banane, kiwi e cachi; – lo sverdimento degli agrumi nell’ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; – l’induzione della fioritura dell’ananas; – l’inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle |
| Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro III) | |
| Idrogenocarbonato di potassio e di sodio (bicarbonato di potassio/di sodio) | |
| Idrossido di calcio | |
| Kieselgur (terra diatomacea) | |
| Maltodestrina | Solo come insetticida e acaricida |
| Metasilicato di magnesio idrogeno | |
| Mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive | |
| Minerale silicato (talco E553b) Pirofosfato ferrico | |
| Nemici naturali quali Icneumonidi, acari predatori, cimici predatrici, Calcidoidi, Cecidomie, coccinelle, nematodi | |
| Olio di paraffina | |
| Preparati a base di argilla | |
| Perossido di idrogeno | |
| Preparati a base di calcio | |
| Preparati a base di zolfo | |
| Rodenticidi | Solo in trappole. Esclusivamente per la lotta contro i parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali |
| Sabbia di quarzo | |
| Silicato d’alluminio (caolino) | |
| Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) | Solo come fungicida, insetticida o acaricida. |
(art. 2)
Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell’agricoltura bio-dinamica.
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 1° novembre 202364sui concimi.
| Designazione | Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso | |
|---|---|---|
| 1. Concimi aziendali | ||
| Letame, liquame | ||
| Residui del raccolto, concimi verdi | ||
| Paglia, altro materiale di pacciamatura | ||
| Gusci di uova | Soltanto se ottenuti da allevamento all’aperto | |
| 2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati | ||
| 2.1 Concimi minerali | ||
| Fosfato naturale tenero* | ||
| Fosfato allumino-calcico* | ||
| Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio* | ||
| Sale grezzo di potassa (p. es. kainite, silvinite, ecc.)* | ||
| Solfato di potassio contenente sale di magnesio* | Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno | |
| Solfato di potassio* | Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno | |
| Carbonato di calcio di origine naturale (p. es. creta, marna, calcare macinato, alghe calcaree, creta fosfatica ecc.) | ||
| Carbonato di calcio e magnesio (p. es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco, dolomite, ecc.) | ||
| Calce derivata dalla produzione di zucchero* | ||
| Solfato di magnesio (p.es. kieserite)* | Unicamente di origine naturale | |
| Soluzione di cloruro di calcio* | Trattamento fogliare dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio | |
| Solfato di calcio (gesso) | Unicamente di origine naturale | |
| Zolfo elementare* | ||
| Cloruro di sodio* | Unicamente salgemma | |
| Argille preparate (p. es. perlite, vermiculite, ecc.) | ||
| Farina di roccia (p. es. farina di quarzo, di basalto, di argilla, ecc.) | ||
| 2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale | ||
| Letame* | Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali. | |
| Letame essiccato e pollina essiccata* | Indicazione delle specie animali. | |
| Carbone vegetale*** | L’unica materia prima ammessa per la produzione è legname allo stato naturale. | |
| Acido umico, acido fulvico | Esclusivamente ottenuti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o dal trattamento dell’acqua potabile. | |
| Compost di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina* | Indicazione delle specie animali. | |
| Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)* | Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata. | |
| Compost o digestato di rifiuti biologici | Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotto ottenuto in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0** | |
| Torba | Unicamente per la coltivazione di piantine e i semenzai. | |
| Substrato di fungaie | La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco. | |
| Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti | ||
| Guano* | Indicazione della specie animale e della provenienza. | |
| Miscele compostata o fermentate di materiali vegetali e/o escrementi animali elencati nel presente allegato. | Risultanti dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Non applicabili alle parti commestibili della coltura | |
| Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati*: | ||
| – farina di sangue*** | ||
| – farina di ossa*** | ||
| – farina di carne*** | ||
| – farina di zoccoli*** | ||
| – farina di corna*** | ||
| – nero animale** | ||
| – farina di pesce | ||
| – scarti di molluschi | Esclusivamente ottenuti da produzione sostenibile | |
| – polvere di piume e di peli | ||
| – lana | ||
| – cascami della fabbricazione del feltro | ||
| – pellami (farina di pelli) | Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0*** | |
| – peli e crini | ||
| – proteine idrolizzate | Non applicabili alle parti commestibili della coltura | |
| – latticini | ||
| Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come: | ||
| – farina di panelli di semi oleosi – gusci di cacao – germi di malto – fibre e panelli di cocco – vinaccia, melassa – fecce | ||
| Borlande ed estratti di borlande | Escluse le borlande con sali ammoniacali | |
| Alghe e prodotti a base di alghe* | Ottenuti direttamente e unicamente mediante: a. trattamenti fisici, inclusi l’essicazione, il congelamento e la macinazione; b. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o c. fermentazione | |
| Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei) | Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili | |
| Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici) | Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive | |
| Carbone di scisto (xilitolo, lignite) | Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive | |
| Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (p. es. sapropel) | Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce All’occorrenza, l’estrazione deve essere effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: Cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI):0** | |
| Segatura e trucioli di legno | Risultante da legname non trattato chimicamente. | |
| Compost di corteccia | Risultante da legname non trattato chimicamente. | |
| Cenere di legno | Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l’ordinanza sui concimi*** | |
| Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato | I prodotti devono adempiere i requisiti dell’ordinanza sui concimi. | |
| Cloruro di potassio | Soltanto di origine naturale | |
| 2.3 Microelementi | ||
| Microelementi* | ||
| 2.4 Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli | ||
| Preparati di microrganismi (funghi, batteri)* | Esclusi i microrganismi geneticamente modificati. | |
| 3. Preparati | ||
| Estratti di origine vegetale | Estratti di piante come infusi e tè. | |
| Poltiglie di origine vegetale | Liquido ottenuto dall’omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua. | |
| Preparati bio-dinamici | ||
| 4. Substrati | ||
| Substrati | Quota di torba: max. 70 % vol. | |
| 5. Substrati per la produzione di funghi | ||
| Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti: | ||
| 5.1 Letame ed escrementi animali Il letame di animali della specie equina può essere impiegato se il detentore: | Provenienti da aziende biologiche. a. utilizza paglia prodotta biologicamente; b. osserva le direttive sul foraggiamento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica; c. concede all’ente di certificazione il diritto di controllare il proprio allevamento equino. | |
| 5.2 I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia riconosciuto dall’ente di certificazione. | ||
| Letame | Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali. | |
| Letame essiccato e pollina essiccata | Indicazione delle specie animali. | |
| Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina | Indicazione delle specie animali. | |
| Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio) | Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata. | |
| 5.3 Altri prodotti di origine agricola (p.es. paglia) | Provenienti da aziende biologiche. | |
| 5.4 Torba, legname | Non trattati chimicamente. | |
| 5.5 Prodotti di origine minerale | Conformemente alla cifra 2.1 del presente allegato. | |
| 5.6 Acqua, terra | ||
| * Da utilizzare in caso di bisogno comprovato. | ||
| ** Limite di determinazione. | ||
| *** Solo prodotti autorizzati in virtù dell’art. 11 dell’O dell’10 gen. 2001 sui concimi (RS916.171 ). | ||
| **** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell’aggiunta di acqua. |
(art. 3)
Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d’uso secondo l’ordinanza del 25 novembre 201365sugli additivi.
| Codice | Denominazione | Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| di origine vegetale | di origine animale | |||||
| E 153 | Carbone vegetale | Non ammesso | Ammesso soltanto per formaggio caprino alla cenere e formaggio Morbier | |||
| E 160b* | Annatto, bissina, norbissina | Non ammessi | Ammessi soltanto per i formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar e Mimolette | |||
| E 170 | Carbonato di calcio | Ammesso (escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti) | Ammesso (escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti) | |||
| E 220 | Anidride solforosa | Ammessa soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) Nei vini di frutta: 100 mg/l () () Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO | Ammessa soltanto per idromele Nell’idromele: 100 mg/l (*) | |||
| E 223 | Metabisolfito di sodio | Non ammesso | Ammesso soltanto per crostacei | |||
| E 224 | Metabisolfito di potassio | Ammesso soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) Nei vini di frutta: 100 mg/l () () Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO | Ammesso soltanto per idromele Nell’idromele: 100 mg/l (*) | |||
| E 250 | Nitrito di sodio | Non ammesso | Ammesso soltanto per prodotti a base di carne Non in combinazione con E 252 Tenore massimo indicativo espresso in NaNO Tenore massimo residuo espresso in NaNO | |||
| E 252 | Nitrito di potassio | Non ammesso | Ammesso soltanto per prodotti a base di carne Non in combinazione con E 250 Tenore massimo indicativo espresso in NaNO Tenore massimo residuo espresso in NaNO | |||
| E 270 | Acido lattico | Ammesso | Ammesso | |||
| E 290 | Biossido di carbonio | Ammesso | Ammesso | |||
| E 296 | Acido malico | Ammesso | Non ammesso | |||
| E 300 | Acido ascorbico | Ammesso | Ammesso soltanto per prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne | |||
| E 301 | Ascorbato di sodio | Non ammesso | Ammesso soltanto per prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati | |||
| E 306* | Estratti ricchi di tocoferolo | Ammessi soltanto come antiossidante | Ammessi soltanto come antiossidante | |||
| E 322* | Lecitine | Ammesse Soltanto se di produzione biologica | Ammesse Soltanto se di produzione biologica | |||
| E 325 | Lattato di sodio | Ammesso | Ammesso soltanto per prodotti a base di latte e di carne | |||
| E 330 | Acido citrico | Ammesso | Ammesso | |||
| E 331 | Citrato di sodio | Ammesso | Ammesso | |||
| E 333 | Citrati di calcio | Ammessi | Non ammessi | |||
| E 334 | Acido tartarico L[(+)–] | Ammesso | Ammesso soltanto per l’idromele | |||
| E 335 | Tartrati di sodio | Ammesso | Non ammesso | |||
| E 336 | Tartrati di potassio | Ammessi | Non ammessi | |||
| E 337 | | Tartrati di sodio e potassio | | --- | | Ammessi | Non ammessi | |||
| E 341 (i) | Fosfato monocalcico | Ammesso soltanto come agente lievitante | Non ammesso | |||
| E 392* | Estratti di rosmarino | Soltanto se di produzione biologica | Soltanto se di produzione biologica | |||
| E 400 | Acido alginico | Ammesso | Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari | |||
| E 401 | Alginato di sodio | Ammesso | Soltanto per prodotti lattiero-caseari e insaccati a base di carne | |||
| E 402 | Alginato di potassio | Ammesso | Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari | |||
| E 406 | Agar-agar | Ammesso | Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne | |||
| E 407 | Carragenina | Ammessa | Ammessa soltanto per prodotti lattiero-caseari | |||
| E 410* | Farina di semi di carrube | Ammessa Soltanto se di produzione biologica | Ammessa Soltanto se di produzione biologica | |||
| E 412* | Gomma di guar | Ammessa Soltanto se di produzione biologica | Ammessa Soltanto se di produzione biologica | |||
| E 414* | Gomma arabica | Ammessa Soltanto se di produzione biologica | Ammessa Soltanto se di produzione biologica | |||
| E 415 | Gomma di xantano | Ammessa | Ammessa | |||
| E 417 | Gomma di tara | Ammessa soltanto come addensante Soltanto se di produzione biologica | Ammessa soltanto come addensante Soltanto se di produzione biologica | |||
| E 418 | Gomma di gellano | Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile Soltanto se di produzione biologica | Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile Soltanto se di produzione biologica | |||
| E 422 | Glicerolo | Ammesso soltanto per estratti vegetali e aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse Soltanto di origine vegetale Soltanto se di produzione biologica | Ammesso soltanto per aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse Soltanto di origine vegetale Soltanto se di produzione biologica | |||
| E 440*(i) | Pectina | Ammessa | Ammessa soltanto per prodotti a base di latte | |||
| E 460 | Cellulosa | Non ammessa | Ammessa soltanto per la gelatina | |||
| E 464 | Idrossipropilmetil-cellulosa | Ammessa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule | Ammessa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule | |||
| E 500 | Carbonati di sodio | Ammessi | Ammessi | |||
| E 501 | Carbonati di potassio | Ammessi | Non ammessi | |||
| E 503 | Carbonati di ammonio | Ammessi | Non ammessi | |||
| E 504 | Carbonati di magnesio | Ammessi | Non ammessi | |||
| E 509 | Cloruro di calcio | Non ammesso | Ammesso soltanto come coagulante del latte | |||
| E 516 | Solfato di calcio | Ammesso soltanto come eccipiente | Non ammesso | |||
| E 524 | Idrossido di sodio | Ammesso soltanto per il trattamento superficiale del «Laugengebäck» e la correzione dell’acidità negli aromi biologici | Non ammesso | |||
| E 551 | Biossido di silicio | Ammesso soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate e per aromi | Ammesso soltanto per aromi | |||
| E 553b | Talco | Ammesso | Ammesso soltanto come agente di rivestimento per prodotti a base di carne | |||
| E 901 | Cera d’api | Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari; soltanto da apicoltura biologica | Non ammessa | |||
| E 903 | Cera di carnauba | Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari; ammessa soltanto come agente di rivestimento conservante per la frutta che nel quadro di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è stata sottoposta a un trattamento mediante freddo estremo (in virtù dell’all. 7 n. 46 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019 66 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali) Soltanto se di produzione biologica | Non ammessa | |||
| E 938 | Argon | Ammesso | Ammesso | |||
| E 939 | Elio | Ammesso | Ammesso | |||
| E 941 | Azoto | Ammesso | Ammesso | |||
| E 948 | Ossigeno | Ammesso | Ammesso | |||
| E 968 | Eritritolo | Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico | Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico | |||
| * Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, gli additivi alimentari contrassegnati con un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola. |
| Denominazione | Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari | |
|---|---|---|
| di origine vegetale | di origine animale | |
| Acqua | Acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201667sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico | Acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico |
| Cloruro di calcio | Ammesso soltanto come coagulante | Ammesso soltanto per la fabbricazione di insaccati a base di carne |
| Carbonato di calcio | Ammesso | Non ammesso |
| Idrossido di calcio | Ammesso | Non ammesso |
| Gesso agricolo | Ammesso soltanto per la produzione di zucchero | Non ammesso |
| Solfato di calcio | Ammesso soltanto come coagulante | Non ammesso |
| Cloruro di magnesio (o nigari) | Ammesso soltanto come coagulante | Non ammesso |
| Carbonati di potassio | Ammessi soltanto per l’essicazione dell’uva | Non ammessi |
| Carbonato di sodio | Ammesso | Ammesso |
| Acido lattico | Non ammesso | Ammesso soltanto per regolare il pH della salamoia nella produzione di formaggio |
| Acido L-(+)-lattico derivato dalla fermentazione | Ammesso soltanto per la produzione di estratti di proteine vegetali | Non ammesso |
| Acido citrico | Ammesso | Ammesso |
| Idrossido di sodio | Ammesso soltanto per la produzione di zucchero, per la produzione di olio (escluso l’olio d’oliva) e per la produzione di estratti di proteine vegetali | Non ammesso |
| Acido solforico | Ammesso soltanto per la produzione di zucchero | Ammesso soltanto per la produzione di gelatina |
| Estratto di luppolo | Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Se disponibile di produzione biologica | Non ammesso |
| Estratto di resina di pino | Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Se disponibile di produzione biologica | Non ammesso |
| Acido cloridrico | Non ammesso | Ammesso soltanto per la produzione di gelatina e per regolare il pH della salamoia nella fabbricazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas |
| Idrossido di ammonio | Non ammesso | Ammesso soltanto per la produzione di gelatina |
| Perossido di idrogeno | Non ammesso | Ammesso soltanto per la produzione di gelatina |
| Biossido di carbonio | Ammesso | Ammesso |
| Azoto | Ammesso | Ammesso |
| Etanolo | Ammesso soltanto come solvente | Ammesso soltanto come solvente |
| Acido tannico | Ammesso soltanto come ausiliare di filtrazione | Non ammesso |
| Albumina d’uovo | Ammesso | Non ammesso |
| Proteina di piselli | Ammessa soltanto per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e aceto di frutta | Non ammessa |
| Caseina | Ammesso | Non ammesso |
| Gelatina | Ammesso | Non ammesso |
| Colla di pesce | Ammesso | Non ammesso |
| Oli vegetali | Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto se ottenuti da produzione biologica | Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto se ottenuti da produzione biologica |
| Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale | Ammesso | Non ammesso |
| Carbone attivato | Ammesso | Ammesso |
| Talco | Ammesso soltanto nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b | Non ammesso |
| Bentonite | Ammessa | Ammessa soltanto come addensante dell’idromele |
| Cellulosa | Ammessa | Ammessa soltanto per la produzione di gelatina |
| Terra di diatomee | Ammessa | Ammessa soltanto per la produzione di gelatina |
| Perlite | Ammessa | Ammessa soltanto per la produzione di gelatina |
| Gusci di nocciole | Ammessi | Non ammessi |
| Farina di riso | Ammessa | Non ammessa |
| Cera d’api | Ammessa soltanto come distaccante Soltanto da apicoltura biologica | Non ammessa |
| Cera di carnauba | Ammessa soltanto come di taccante Soltanto se di produzione biologica | Non ammessa |
| Acido acetico/Aceto | Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale | Ammesso soltanto per prodotti a base di pesce Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale |
| Tiamina cloridrato | Ammessa solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere | Ammessa solo nella fabbricazione di idromele |
| Fosfato di diammonio | Ammesso solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere | Ammesso solo nella fabbricazione di idromele |
| Fiori di fieno in polvere | Non ammessi | Ammessi soltanto per la formazione dell’occhiatura nella produzione di formaggio. Soltanto se di produzione biologica. |
| Fibre di legno | Ammesse Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi) | Ammesse Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi) |
| Legno, trucioli e segatura di legname non trattato | Produzione di fumo per l’affumicatura |
|---|---|
| Colle di origine naturale | Etichettatura delle forme di formaggio |
| Coloranti naturali ai sensi dell’articolo 95 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201668sulle derrate alimentari di origine animale | Colorazione dei gusci delle uova |
| Gommalacca | Agente di rivestimento per uova |
| Idrossido d’ammonio | Sostanza ausiliaria per agenti di rivestimento per uova |
| Silicati di calcio e di magnesio | Agente di rivestimento per uova |
| Cenere | Trattamento della crosta di formaggio |
| Grassi animali naturali | Agente di rivestimento per uova |
| Coloranti generalmente ammessi dalla normativa in materia di derrate alimentari | Designazione di uova, carne e formaggio |
| Ingrediente | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|
| Alghe Arame ( Eisenia bicyclis ) sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse direttamente correlati | |
| Alghe Hijiki ( Hizikia fusiforme ) sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse direttamente correlati | |
| Corteccia di Pau d’Arco (Handroanthus impetiginosus ) («lapacho») | Utilizzo solo nel kombucha e nelle miscele di erbe per tisane |
| Budelli | Ottenuti da materie prime naturali di origine animale o vegetale |
| Gelatina | Ottenuta da specie animali diverse dal suino |
| Sali minerali del latte (in polvere o liquidi) | Solo in caso di utilizzo come sostituti parziali o integrali del cloruro di sodio date le proprietà organolettiche |
| Pesci e altri animali acquatici selvatici sia non trasformati sia sotto forma di prodotti ottenuti dalla loro lavorazione | Ottenuti solo da pesca sostenibile Solo se non disponibili animali d’acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti |
(art. 3a )
| Denominazione | Condizioni per l’uso | |
|---|---|---|
| lievito primario | preparazioni/formulazioni di lievito | |
| Cloruro di calcio | Ammesso | Non ammesso |
| Biossido di carbonio | Ammesso | Ammesso |
| Acido citrico | Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito | Non ammesso |
| Acido lattico | Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito | Non ammesso |
| Azoto | Ammesso | Ammesso |
| Ossigeno | Ammesso | Ammesso |
| Fecola di patate | Ammessa soltanto per la filtrazione Soltanto da produzione biologica | Ammessa soltanto per la filtrazione Soltanto da produzione biologica |
| Carbonati di sodio | Ammessi soltanto per regolare il pH | Ammessi soltanto per regolare il pH |
| Oli vegetali | Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto da produzione biologica | Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto da produzione biologica |
(art. 3c e 16a )
(art. 4a biscpv. 1)
Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell’ordinanza del 23 ottobre 201369sui pagamenti diretti (OPD). Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 73 lettere c e d OPD le esigenze si applicano per analogia.
(art. 4a biscpv. 2)
| Animali | Superficie totale (stalla e superficie di uscita) almeno … m2/animale |
|---|---|
| Scrofe da allevamento non in lattazione | 2,8 |
| Verri da allevamento | 10 |
| Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg | 1,65 |
| Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg | 1,10 |
| Suinetti svezzati | 0,80 |
Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti le superfici minime di uscita di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD70.
(art. 4b cpv. 1 lett. b)
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 201171sugli alimenti per animali e dell’ordinanza del 26 ottobre 201172sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAlA).
I numeri nel catalogo delle materie prime di alimenti per animali sono tratti dall’allegato 1.4 numero 3 dell’OLAlA.
| Numero nel catalogo delle materie prime | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| 11.1.1 | Carbonato di calcio | |
| 11.1.2 | Conchiglie marine calcaree | |
| 11.1.4 | Maërl | |
| 11.1.5 | Litotamnio | |
| 11.1.13 | Gluconato di calcio | |
| 11.2.1 | Ossido di magnesio | |
| 11.2.4 | Solfato di magnesio anidro | |
| 11.2.6 | Cloruro di magnesio | |
| 11.2.7 | Carbonato di magnesio | |
| 11.3.1 | Fosfato bicalcico | |
| 11.3.3 | Fosfato monocalcico | |
| 11.3.5 | Fosfato di calcio e di magnesio | |
| 11.3.8 | Fosfato di magnesio | |
| 11.3.10 | Fosfato monosodico | |
| 11.3.16 | Fosfato di calcio e di sodio |
| 11.3.17 | Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio) | Soltanto per acquacoltura |
|---|---|---|
| 11.3.19 | Trifosfato pentasodico | Soltanto per animali da compagnia |
| 11.3.27 | Diidrogenodifosfato di disodio | Soltanto per animali da compagnia |
| 11.4.1 | Cloruro di sodio | |
|---|---|---|
| 11.4.2 | Bicarbonato di sodio | |
| 11.4.4 | Carbonato di sodio | |
| 11.4.6 | Solfato di sodio | |
| 11.5.1 | Cloruro di potassio |
| Numero nel catalogo delle materie prime | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| 10 | Farina, olio e altre materie prime ottenuti da pesci o altri animali acquatici | Sono ammessi solo prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, prodotti o preparati senza solventi chimici. Si applicano le seguenti limitazioni per l’utilizzo: 1. I prodotti possono essere utilizzati solo per specie non erbivore, e 2. Gli idrolizzati proteici di pesce possono essere utilizzati solo per animali giovani. |
| ex 12.1.5 | Lieviti | Lieviti ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces carlsbergiensis , inattivati in modo che non siano presenti microorganismi vivi, solo se non disponibili di produzione biologica. |
| ex 12.1.12 | Prodotti del lievito | Prodotto della fermentazione ottenuto da Saccharomyces cerevisiae , inattivato in modo che non siano presenti microorganismi vivi, contiene lievito solo se non disponibile di produzione biologica. |
| Erbe aromatiche Melasse Spezie | Possono essere utilizzate soltanto se Si applica la seguente limitazione all’utilizzo: l’utilizzo deve essere limitato all’1 per cento della razione alimentare di una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. |
I numeri d’identificazione e i gruppi funzionali sono tratti dagli allegati 2 e 6.1 OLAlA.
Gruppo funzionale a) conservanti
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| 1a200 | Acido sorbico | |
| 1k236 | Acido formico | |
| 1k237i | Formiato di sodio | |
| 1a260 | Acido acetico | |
| 1a270 | Acido lattico | |
| 1k280 | Acido propionico | |
| 1a330 | Acido citrico |
Gruppo funzionale b) antiossidanti
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| 1b306(i) | Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo | |
| 1b306(ii) | Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta) |
Gruppo funzionale c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| E415 | Gomma di xantano | |
| E412 | Gomma di guar |
| 1c322 1e322i | Lecitine | Soltanto se ottenute da materie prime biologiche Impiego limitato agli alimenti per animali di acquacoltura |
|---|---|---|
| E 407 | Carragenina | Soltanto per animali da compagnia |
Gruppo funzionale g) leganti e i) antiagglomeranti
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| E 535 | Ferrocianuro di sodio | Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) |
| E551b | Biossido di silicio colloidale | |
| E551c | Kieselgur (terra diatomacea purificata) | |
| 1m558i | Bentonite | |
| E559 | Argille caolinitiche esenti da amianto | |
| E560 | Miscele naturali di steatite e clorite | |
| E562 | Sepiolite | |
| E566 | Natrolite-fonolite | |
| 1g568 | Clinoptilolite di origine sedimentaria |
Gruppo funzionale k) additivi per l’insilamento
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| 1k 1k236 1k237 1k280 1k281 | Enzimi, microorganismi Acido formico Formiato di sodio Acido propionico Propionato di sodio | Ammessi solo per la garanzia di un’adeguata fermentazione |
Gruppo funzionale b) aromatizzanti
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| ex2a | Astaxantina | Soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace di crostacei di produzione biologica Soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche In mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina |
| ex2b | Sostanze aromatizzanti | Solo estratti di prodotti agricoli, compreso l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.) |
Gruppo funzionale a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| 3a | Vitamine e provitamine | Derivate da prodotti agricoli. Se non disponibili come derivate da prodotti agricoli, sono ammesse vitamine e provitamine ottenute con processi di sintesi, fermo restando che: – per gli animali monogastrici possono essere utilizzate solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli – per i ruminanti possono essere utilizzate solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli |
| 3a370 | Taurina | Soltanto per gatti e cani Se disponibile non di origine sintetica |
| 3a920 | Betaina anidra | Soltanto per animali monogastrici Di produzione biologica; se non disponibile di origine naturale |
Gruppo funzionale: b) oligoelementi
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| 3b101 | Carbonato di ferro (II) (siderite) | |
| 3b103 | Solfato di ferro (II) monoidrato | |
| 3b104 | Solfato di ferro (II) eptaidrato | |
| 3b201 | Ioduro di potassio | |
| 3b202 | Iodato di calcio anidro | |
| 3b203 | Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | |
| 3b304 | Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti | |
| 3b402 | Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato | |
| 3b404 | Ossido di rame (II) | |
| 3b405 | Solfato di rame (II) pentaidrato | |
| 3b409 | Dicloruro di rame triidrossido | |
| 3b502 | Ossido di manganese (II) | |
| 3b503 | Solfato di manganese (II), monoidrato | |
| 3b603 | Ossido di zinco | |
| 3b604 | Solfato di zinco eptaidrato | |
| 3b605 | Solfato di zinco, monoidrato | |
| 3b609 | Idrossicloruro di zinco monoidrato | |
| 3b701 | Molibdato di sodio diidrato | |
| 3b801 | Selenito di sodio | |
| 3b802 | Selenito di sodio in granuli rivestiti | |
| 3b803 | Selenato di sodio | |
| 3b810 | Lievito al selenioSaccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato | |
| 3b811 | Lievito al selenioSaccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato | |
| 3b812 | Lievito al selenioSaccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inattivato | |
| 3b817 | Lievito al selenioSaccharomyces cerevisiae NCYC R645, inattivato |
Gruppo funzionale c) amminoacidi, loro sali e prodotti analoghi
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| 3c3.5.1 e 3c352 | L-istidina monocloridrato monoidrato | Prodotta tramite fermentazione Può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di alimenti per animali di cui al presente allegato non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci |
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
| 4a, 4b, 4c e 4d | Enzimi e microorganismi |
(art. 4c )
I disinfettanti sono prodotti biocidi. Possono essere immessi sul mercato e utilizzati se omologati, notificati o riconosciuti ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 200573sui biocidi.
– saponi a base di sodio e di potassio; – acqua e vapore; – latte di calce; – ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina); – soda caustica; – potassa caustica; – perossido di idrogeno; – essenze naturali di vegetali; – acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico; – alcole; – acido nitrico (attrezzatura per la mungitura); – acido fosforico (attrezzatura per la mungitura); – formaldeide; – carbonato di sodio; – calce viva; – calce.
– prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all’elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche74.
– soda caustica; – potassa caustica; – acido ossalico; – essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di lavanda e dell’olio di menta piperita; – acido nitrico; – acido fosforico; – carbonato di sodio; – solfato di rame; – permanganato di potassio; – panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale; – acido umico; – acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico.
(art. 16c e 16f )
Confederazione Svizzera
Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica
| 1. Ente di certificazione o autorità emittente (nome, indirizzo e numero di codice) | 2. Importazione secondo: ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) □ ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23a (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell’elenco dei Paesi) □ | ||
|---|---|---|---|
| 3. Numero di serie del certificato di controllo | 4. Esportatore (nome e indirizzo) | ||
| 5. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo) | 6. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice) | ||
| 7. Paese di origine | 8. Paese di esportazione | ||
| 9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata | 10. Paese di destinazione | ||
| 11. Importatore (nome, indirizzo e codice EORI) | 12. Primo destinatario in Svizzera (nome e indirizzo) | ||
| 13. Descrizione dei prodotti Voce di tariffa Denominazione Numero di colli Numero del lotto Peso netto commerciale | |||
| 14. Numero del container | 15. Numero del sigillo doganale | 16. Peso lordo | |
| 17. Mezzi di trasporto prima del punto di entrata in Svizzera Modalità Identificazione Documento di trasporto internazionale | |||
| 18. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1 Si conferma che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall’articolo 16 d capoverso 1, e che i prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007 75 . Data: Nome e firma del responsabile Timbro dell’ente o dell’autorità preposta al rilascio | |||
| 19. Deposito doganale □ Perfezionamento attivo □ Nome e indirizzo dell’operatore: Enti di certificazione o autorità (nome, indirizzo e numero di codice): Numero di riferimento della dichiarazione doganale per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo. | |||
| 20. Esame dell’invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data dell’importazione e ufficio doganale competente). Data: Nome e firma del responsabile Timbro | |||
| 21. Dichiarazione del primo destinatario Si conferma che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. | |||
| Nome della società | Data | ||
| Nome e firma del responsabile |
Confederazione Svizzera
Estratto n. … del certificato di controllo
| 1. Ente di certificazione o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome, indirizzo e numero di codice) | 2. Importazione secondo: ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) □ ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23a (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell’elenco dei Paesi) □ |
|---|---|
| 3. Numero di serie del certificato di controllo di base | 4. Società che ha suddiviso in più lotti l’invio originale (nome e indirizzo) |
| 5. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice) | 6. Importatore dell’invio originale (nome, indirizzo e codice EORI) |
| 7. Paese di origine dell’invio originale | 8. Paese di esportazione |
| 9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata | 10. Paese di destinazione |
| 11. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo) | |
| 12. Descrizione dei prodotti Voce di tariffa Numero di colli Peso netto del lotto e peso netto dell’invio originale | |
| 13. Dichiarazione dell’ente di certificazione competente Il presente estratto concerne il lotto sopra descritto, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3. Data: Nome e firma del responsabile Timbro dell’ente competente | |
| 14. Dichiarazione del destinatario del lotto Si conferma che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Nome della società Data: Nome e firma del responsabile |
(art. 16i )
Nessuna registrazione per il momento
(art. 4e )
| Ente di certificazione | Numero di imprese registrate per ente di certificazione | Numero di imprese registrate | Numero di controlli ordinari | Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi | Numero totale di controlli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produttori agricoli * | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** | Produttori agricoli * | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** | Produttori agricoli * | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** | Produttori agricoli * | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** |
| Ente di certificazione | Numero di controlli effettuati senza preavviso | Numero di campioni analizzati | Numero di campioni che rivelano un’infrazione dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e della presente ordinanza | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produttori agricoli * | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** | Produttori agricoli * | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** | Produttori agricoli * | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** |
| Ente di certificazione | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE (1) | Numero di condizioni per la vendita (concernenti la qualificazione biologica dei prodotti)(2) | Numero di revoche del riconoscimento o di mancati riconoscimenti di aziende agricole(3) |
|---|---|---|---|
| Produttori agricoli* | Produttori agricoli* | Produttori agricoli* |
| Ente di certificazione | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate A (4) | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate B (4) | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate C (4) | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate D (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** | Trasformatori ** | Importatori | Esportatori | Altre imprese *** |
(1)Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure.
(2)Limitatamente a irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata.
(3)Limitatamente a irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento della qualificazione biologica.
(4)Conformemente ai livelli di sanzione A-D di cui alle Istruzioni dell’UFAG all’attenzione degli enti di certificazione per l’armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.
** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.
*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 910.18 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 733). ↩
RS 817.022.41 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3591). ↩
RS 817.022.14 ↩
RS 817.022.104 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636) ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 733). ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, GU L 253 del 16.7.2021, pag. 45–47. ↩
RS 817.022.104 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636) ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636) ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 716). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 744). ↩
RS 916.307 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636) ↩
[RU 2007 6411, 2008 2275II 15871, 2009 6365, 2010 2525II, 2011 5297all. 2 n. 7.RU 2012 6407art. 38]. Vedi ora l’O del del 31 ottobre 2012 (RS 916.310 ). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895). ↩
RS 916.401 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636) ↩
RS 916.401 ↩
[RU 2007 6411, 2008 2275II 15871, 2009 6365, 2010 2525II, 2011 5297all. 2 n. 7.RU 2012 6407art. 38]. Vedi ora l’O del del 31 ottobre 2012 (RS 916.310 ). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636) ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461). ↩
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461). ↩
Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12. 2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473, GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3591). ↩
RS 943.03 ↩
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73. ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024 (RU 2024 636). Abrogata dalla cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 716). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4519). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4367). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3591). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 683). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636) ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4367). ↩
RS 817.022.104 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636) ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 636) ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 716). ↩
RS 916.161 ↩
RS 817.0 ↩
RS 916.171 ↩
RS 817.022.31 ↩
RS 916.201 ↩
RS 817.022.11 ↩
RS 817.022.108 ↩
RS 910.13 ↩
RS 910.13 ↩
RS 916.307 ↩
RS 916.307.1 ↩
RS 813.12 ↩
L’elenco dei principi attivi notificati è ottenibile contro pagamento presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure può essere consultato gratuitamente all’indirizzo Internetwww.cheminfo.ch ↩
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 lug. 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10 giu. 2013, pag. 1. ↩