(Ordinanza sulla consulenza agricola)
del 3 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5, nonché 177 capoverso 1
della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
a. gli obiettivi e i compiti:
1. della centrale di consulenza nazionale,
2. dei servizi di consulenza dei Cantoni,
3. dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni sovraregionali o nazionali attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organizzazioni);
b. i requisiti del personale specializzato della centrale di consulenza e dei servizi di consulenza;
c. gli aiuti finanziari alla centrale di consulenza e ai servizi di consulenza delle organizzazioni;
d. gli aiuti finanziari per progetti di consulenza e per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.
Sezione 2: Obiettivi e compiti della consulenza
Art. 2 Obiettivi della consulenza
- La consulenza sostiene le persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr nei loro sforzi per:
- produrre generi alimentari sani di alta qualità;
- essere competitive e orientarsi al mercato;
- salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio e promuovere la loro protezione;
- svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dello spazio rurale;
- promuovere la qualità della vita e la posizione sociale delle persone attive nell’agricoltura.
- attuare le misure di politica agricola.
- La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l’agricoltura possa incrementare, con spirito professionale, innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nello spazio rurale nonché le prestazioni sostenibili delle aziende.
- La consulenza promuove in particolare:
- il perfezionamento professionale e lo sviluppo personale delle persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr;
- la diffusione di informazioni adeguate alla pratica per le persone attive nell’agricoltura e per l’esecuzione;
- lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica nonché all’interno del settore agricolo e di quello dell’economia domestica rurale;
- la collaborazione dell’agricoltura con altri settori nell’ambito dello sviluppo dello spazio rurale, della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse naturali.
- La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regionale.
Art. 3 Coordinamento
Le istituzioni di cui all’articolo 1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di ottenere il massimo beneficio possibile della consulenza per la filiera agroalimentare.
Art. 4 Compiti della centrale di consulenza
La centrale di consulenza ha i compiti seguenti:
- elabora e valuta metodi per la consulenza e il perfezionamento professionale nonché appronta basi e dati;
- introduce i consulenti alla loro professione e si occupa del loro perfezionamento professionale;
- elabora informazioni e conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla pratica, dall’amministrazione pubblica, dai mercati e dalle organizzazioni, sviluppa documentazione e mezzi ausiliari orientati all’applicazione e li diffonde;
- sostiene i servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni nonché altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo nonché in relazione a progetti innovativi;
- promuove la collaborazione tra ricerca, formazione, consulenza e pratica nella filiera agroalimentare assumendo a tal fine funzioni di rete.
Art. 5 Agridea
- Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr.
- È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.
- Agridea sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.
- L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura e Agridea stipulano di volta in volta per quattro anni una convenzione quadro nella quale definiscono i campi d’attività prioritari, gli ambiti tematici e le attività specifiche di Agridea nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4.2
Art. 6 Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni
- I servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti:
- salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio nonché conseguimento di obiettivi ambientali;
- sviluppo dello spazio rurale e potenziamento di catene del valore;
- accompagnamento del cambiamento strutturale;
- produzione sostenibile e qualità dei prodotti;
- economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola, digitalizzazione, orientamento al mercato e competitività;
- sviluppo della professionalità, dello spirito imprenditoriale e promozione dell’innovazione
- Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:
- acquisizione di basi e dati;
- informazione e documentazione;
- manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale;
- consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;
- sostegno nella realizzazione di progetti e processi;
- interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.
Art. 7 Requisiti del personale specializzato
Il personale specializzato di Agridea e dei servizi di consulenza di organizzazioni ha acquisito le più recenti competenze tecniche e qualifiche metodologiche-didattiche necessarie all’esercizio dell’attività.
Sezione 3: Aiuti finanziari
Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea
- Nell’ambito dei crediti autorizzati, sulla base della convenzione quadro di cui all’articolo 5 capoverso 4, l’UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all’articolo 4.
- La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l’UFAG e Agridea. Questo disciplina in particolare:
- l’importo dell’aiuto finanziario e le tranche annuali;
- i campi d’attività prioritari, gli ambiti tematici e le attività specifiche oggetto del sostegno;
- le esigenze qualitative per quanto riguarda l’attuazione della strategia imprenditoriale e il conseguimento degli obiettivi aziendali di Agridea;
- la durata dell’aiuto finanziario;
- il resoconto annuale.
- Agridea fa un resoconto annuale all’UFAG sulle sue attività e sull’impiego dei mezzi finanziari. A tal fine gli mette a disposizione i seguenti documenti:
- il rapporto d’esercizio;
- il consuntivo;
- il preventivo per l’anno successivo;
- il programma d’attività per l’anno successivo;
- il rapporto annuale sul programma d’attività dell’anno precedente, sull’attuazione della strategia imprenditoriale e sul conseguimento degli obiettivi aziendali.
Art. 9 Aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni
- Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG concede aiuti finanziari ai servizi di consulenza di organizzazioni se:
- sono attivi almeno in un’intera regione linguistica o a livello nazionale;
- sono attivi in ambiti speciali in cui Agridea e i servizi di consulenza dei Cantoni non lo sono principalmente; e
- coordinano il loro lavoro con Agridea e con i servizi di consulenza dei Cantoni o con organizzazioni specializzare intercantonali.
- L’UFAG stipula un contratto con l’organizzazione. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto annuale.
- L’organizzazione presenta all’UFAG un rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi stabiliti nel contratto e sull’impiego dei mezzi finanziari.
Art. 10 Aiuti finanziari per progetti di consulenza
- Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari per l’esecuzione di progetti di consulenza.
- I progetti di consulenza sono finalizzati allo sviluppo di nuovi contenuti o metodi di consulenza.
- Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare la rilevanza dal profilo della politica agricola o i benefici attesi per la pratica, la qualità dal profilo metodologico del procedimento, la diffusione sovraregionale o nazionale dei risultati nonché la competenza tecnica dei richiedenti.
- Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili.
- L’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto.
- Nel resoconto si informa sullo stato del progetto e sull’impiego dei mezzi finanziari.
Art. 11 Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi
- L’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari a promotori provenienti dalla filiera agroalimentare per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.
- Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell’ottica di progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77a e 77b LAgr.3
- Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:
- 4 l’orientamento degli obiettivi del progetto, delle fasi d’intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;
- le competenze e le responsabilità dei promotori; e
- il preventivo con la comprova dei fondi propri del promotore.
- Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi per gli accertamenti preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi.
- L’UFAG emana una decisione.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 novembre 20075sulla consulenza agricola è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.