916.23•Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
916.23Federal Council Ordinance1 gen 2026
del 29 ottobre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 153a della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura,
ordina:
Per lotta biologica classica s’intende l’utilizzo di microrganismi o macrorganismi esotici che, una volta rilasciati, possono insediarsi, riprodursi e lottare contro un organismo nocivo esotico senza che siano necessari lanci regolari.
I Cantoni possono ordinare misure di lotta coordinate contro organismi diversi da quelli di cui all’allegato 1 nel caso di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
(art. 4, 5 e 8 cpv. 1)
1.1 Obbligo di notifica delle zone infestate a. I gestori sono tenuti a notificare ai servizi fitosanitari cantonali le particelle infestate dallo zigolo dolce. b. I gestori sono tenuti a informare previamente le imprese che effettuano lavori agricoli in particelle infestate e a indicare loro con precisione la zona infestata o le zone infestate dallo zigolo dolce nella particella sulla quale sono effettuati dei lavori. 1.2 Misure di lotta coordinate per prevenire la diffusione dello zigolo dolce a. Chiunque effettui lavori in particelle infestate deve pianificarli in modo che la zona infestata o le zone infestate della particella siano lavorate per ultime. b. Chiunque effettui lavori in particelle infestate deve obbligatoriamente pulire gli elementi dei veicoli e dei macchinari che sono stati in contatto con la terra contaminata dallo zigolo dolce. c. I gestori adottano misure per ridurre la popolazione dello zigolo dolce nelle particelle infestate conformemente alle raccomandazioni dei servizi fitosanitari cantonali.
2.1 Misure di lotta coordinate nelle regioni indenni a. Sono considerate regioni indenni quelle in cui non è stata constatata alcuna cattura o le regioni in cui la diabrotica del mais è stata catturata una prima volta, ma non vi sono più state catture l’anno successivo. b. I Cantoni predispongono una rete di trappole conformemente alle raccomandazioni dell’UFAG. 2.2 Misure di lotta coordinate nelle regioni infestate a. Sono considerate regioni infestate quelle diverse dalle regioni di cui al numero 2.1 lettera a. b. La coltivazione di mais su particelle sulle quali è stato coltivato mais durante l’anno civile in corso è vietata nell’anno civile successivo. c. I Cantoni possono consentire la coltivazione di mais per due anni consecutivi se il mais è seminato dopo un prato. In questo caso i Cantoni predispongono una rete di trappole conformemente alle raccomandazioni dell’UFAG. La coltivazione di mais per due anni consecutivi non è consentita se si supera la soglia di 250 catture per trappola e anno.
(art. 6 e 8 cpv. 2)
1L’utilizzo della vespa parassitoideGanaspis kimorum è autorizzato come misura di lotta biologica contro la drosofila del ciliegio alle seguenti condizioni:
2I seguenti dati sono trasmessi al servizio cantonale competente nei 10 giorni precedenti al lancio. Questo servizio trasferisce tali informazioni all’UFAG al più tardi il 31 ottobre dell’anno in corso:
1L’utilizzo delle vespe parassitoidiAcerophagus malinus eAllotropa burelli è autorizzato come misura di lotta biologica contro la cocciniglia farinosa alle seguenti condizioni:
2I seguenti dati sono trasmessi al servizio cantonale competente nei 10 giorni precedenti al lancio. Questo servizio trasferisce tali informazioni all’UFAG al più tardi il 31 ottobre dell’anno in corso:
RS 910.1 ↩
RS 916.20 ↩
PM6/3, 2025, «Biological control agents safely used in the EPPO region». La norma può essere consultata gratuitamente nel sito dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante all’indirizzo seguente: www.eppo.int > Resources > EPPO Standards > PM6 Biocontrol. ↩
RS 814.911 ↩
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