916.351.0•Ordinanza sul controllo del latte
916.351.0OCLFederal Council Ordinance1 gen 2011
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}(OCL)
del 20 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 20141sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 10, 41 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982sull’agricoltura,3
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori possono stabilire riduzioni o aumenti di prezzo vincolanti e uniformi per il latte che non soddisfa o supera i requisiti igienici.
LʼUSAV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme allʼUfficio federale dellʼagricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.
Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori devono presentare ogni anno all’USAV un rapporto sull’esecuzione del controllo del latte e sull’utilizzo dei fondi federali.
Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza spetta all’USAV.
L’ordinanza del 23 novembre 200520concernente la qualità del latte è abrogata.
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
…21
Fino al 31 dicembre 2014, per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte si applica il diritto vigente.
RS 817.0 ↩
RS 910.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 638). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I 12 dellʼO del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041). ↩
Introdotto dal n. II 2 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 831). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 831). ↩
RS 916.408 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6857). Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 7 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691). ↩
Nuova espr. giusta il n. I 12 dellʼO del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Il testo di questa norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch ↩
RS 946.512 ↩
RS 946.512 ↩
Abrogato dall’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). ↩
RS 817.032 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). ↩
Introdotto dall’all. 3 n. 4 dell’O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU 2013 3867).Abrogato dall’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). ↩
[RU 2005 5567; 2006 4863,5217all n. 5; 2007 6167 all. n. 2; 2008 565; 2009 559] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2010 5019. ↩