930.111.5•Ordinanza del DEFR concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
930.111.5OComp-OSProDepartmental Ordinance1 lug 2010
(OComp-OSPro)1
del 18 giugno 2010 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2,
visti gli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 3 e 26
dell’ordinanza del 19 maggio 20103sulla sicurezza dei prodotti (OSPro);
visto l’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 20154
sugli ascensori,5
ordina:
La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di sorveglianza del mercato e il relativo finanziamento secondo l’articolo 20 OSPro per i prodotti seguenti (prodotti):
Nella presente ordinanza per «azienda» si intende un’azienda ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 19836sulla prevenzione degli infortuni (OPI).
L’allegato definisce gli organi di controllo competenti per le singole categorie di prodotti.
L’ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) tiene il registro degli ascensori secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori.
Gli organi d’esecuzione della legge federale del 20 marzo 19817sull’assicurazione contro gli infortuni preposti alla sorveglianza del mercato nelle aziende secondo gli articoli 22–24 OSPro coprono le spese con il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali secondo l’articolo 91 lettera f OPI8, nella misura in cui i proventi degli emolumenti riscossi in virtù dell’OSPro non sono sufficienti a coprire le spese.
L’ordinanza del DFE del 23 agosto 20059concernente le competenze in materia di esecuzione della legislazione sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e il suo finanziamento è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.
(art. 3)
| Categorie di prodotti | Organo di controllo competente |
|---|---|
| a. Macchine e quasi-macchine, in particolare secondo l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 2 aprile 200810sulle macchine: | |
| 1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3, | Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
| 2. al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui ai numeri 3 e 4, | Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) |
| 3. nell’agricoltura e nell’orticoltura, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 4, | agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera) |
| 4. impianti di trasporto al di fuori delle aziende, in cui una struttura (cabina, ascensore, piattaforma, scale mobili, tappeti mobili o strutture simili) è spostata lungo una o più guide e la cui sicurezza non è disciplinata in altro modo a livello federale, ad eccezione dei materiali specifici per i parchi di divertimento. | Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) |
| b. Apparecchi a gas, in particolare secondo l’ordinanza del 25 ottobre 201711sugli apparecchi a gas, nonché altri prodotti destinati: | |
| 1. alla produzione e all’impiego di combustibili e carburanti gassosi come il gas urbano, il gas naturale, il gas liquido, il gas di depurazione, il biogas o altri gas simili, | Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) |
| 2. alla produzione e all’impiego di gas tecnici e di gas per uso medico, | Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) |
| 3. alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui si utilizza il gas; | Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) |
| c. Dispositivi di protezione individuale, in particolare secondo l’ordinanza del 25 ottobre 201712sui DPI: | |
| 1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3, | Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
| 2. al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3, | Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) |
| 3. nell’agricoltura e nell’orticoltura. | agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera) |
| d. Recipienti a pressione e attrezzature a pressione, in particolare secondo l’ordinanza del 25 novembre 201513sulle attrezzature a pressione e dell’ordinanza del 25 novembre 201514sui recipienti a pressione. | Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) |
| e. Ascensori secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori: | |
| 1. nelle aziende, | Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
| 2. al di fuori delle aziende. | Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) |
| f. Prodotti destinati alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui non si utilizza il gas; | Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) |
| g. Prodotti per i sistemi di approvvigionamento idrico e le installazioni di acqua potabile; | Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) |
| h. Prodotti che non sono contemplati alle lettere a–g del presente allegato: | |
| 1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3, | Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
| 2. al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3, | Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) |
| 3. nell’agricoltura e nell’orticoltura. | agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera) |
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 930.111 ↩
RS 930.112 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215). ↩
RS 832.30 ↩
RS 832.20 ↩
RS 832.30 ↩
[RU 2005 4257, 2009 2573] ↩
RS 819.14 ↩
RS 930.116 ↩
RS 930.115 .Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 21 apr. 2018. ↩
RS 930.114 ↩
RS 930.113 ↩
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