(Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI)
del 29 settembre 2023 (Stato 1° ottobre 2024)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20222,
decreta:
Sezione 1: Emanazione di norme: principi
Art. 1 Legislazione
La Confederazione si adopera affinché nei suoi atti normativi la regolamentazione sia efficiente per l’economia nel suo insieme e poco onerosa per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:
- la scelta ricade sulla variante normativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l’economia nel suo insieme;
- l’onere dei costi della regolamentazione per le imprese è analizzato in modo trasparente nella fase iniziale del processo legislativo;
- l’onere per le piccole e medie imprese non è sproporzionato;
- la regolamentazione è concepita in modo da favorire l’innovazione ed essere tecnologicamente neutrale;
- la regolamentazione è concepita in modo da non influire sulla concorrenza e da non produrre distorsioni della stessa, siano esse effettive o potenziali, tra le imprese;
- gli atti normativi sono redatti in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari.
Art. 2 Esecuzione
La Confederazione imposta l’esecuzione dei suoi atti normativi in modo da ridurre al minimo l’onere amministrativo per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:
- il numero di enti a cui le imprese devono rivolgersi è ridotto al minimo;
- le norme sono comunicate alle imprese in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;
- le procedure di primo grado del diritto dell’economia sono eseguite in modo rapido e semplice; la loro durata è limitata mediante termini ordinatori;
- per i contatti con le autorità sono sfruttate tutte le possibilità offerte dai mezzi elettronici;
- i moduli sono uniformi e semplici;
- il controllo sulle imprese è esercitato in funzione dei rischi.
Art. 3 Valutazione
- Il diritto vigente e la sua esecuzione sono periodicamente sottoposti a verifica per individuare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.
- Le verifiche del diritto vigente esaminano anche l’economicità.
Sezione 2: Elaborazione degli atti normativi
Art. 4 Obblighi di verifica
- Nell’elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell’Amministrazione federale verificano se:
- per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate o comportanti costi inferiori;
- si possa fare a meno di prevedere requisiti più severi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili di altri Paesi;
- l’esecuzione della regolamentazione possa essere semplificata con l’ausilio di mezzi elettronici;
- l’abrogazione di una regolamentazione nello stesso settore consenta lo sgravio delle imprese interessate.
- I risultati di tali verifiche sono riportati nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Se le possibilità di sgravio delle imprese di cui al capoverso 1 non vengono sfruttate, nel rapporto esplicativo e nel messaggio occorre indicarne i motivi.
Art. 5 Stima dei costi della regolamentazione
- Nell’elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell’Amministrazione federale stimano i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di fare, tollerare o astenersi. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca fornisce le basi metodologiche.
- I costi stimati sono riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Per quanto possibile, i costi sono rapportati ai benefici attesi dalla regolamentazione.
- I costi stimati sono per quanto possibile espressi in cifre. Se ciò non è fattibile, sono esposti in forma descrittiva e indicando il motivo per cui non possono essere espressi in cifre.
- Nel corso del processo legislativo le unità responsabili aggiornano i risultati della stima dei costi della regolamentazione. Riferiscono l’esito degli aggiornamenti al servizio cui compete il monitoraggio dell’onere derivante dalla regolamentazione.
Sezione 3: Monitoraggio e studi settoriali
Art. 6 Monitoraggio dell’onere derivante dai costi della regolamentazione
- Il Consiglio federale monitora l’evoluzione dei costi della regolamentazione per le imprese.
- Designa il servizio responsabile del monitoraggio.
Art. 7 Studi settoriali
- Nei suoi obiettivi annuali, il Consiglio federale designa da tre a cinque settori da sottoporre a una valutazione esterna finalizzata a determinare se sussista un potenziale di sgravio per le imprese (studi settoriali).
- Ogni anno i dipartimenti propongono al Consiglio federale lo svolgimento di uno studio settoriale in almeno un settore di loro competenza.
- I Cantoni e le associazioni mantello nazionali dell’economia possono proporre al Consiglio federale settori da sottoporre a valutazione.
- Gli studi settoriali presentano le possibili misure di miglioramento e ne descrivono l’impatto sull’economia nel suo insieme. Sono pubblicati.
- I dipartimenti sottopongono i risultati degli studi settoriali al Consiglio federale e presentano una proposta sul seguito da darvi.
Art. 8 Rapporto
- Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.
- Il rapporto contiene:
- i risultati del monitoraggio dei costi della regolamentazione per le imprese;
- le proposte di sgravio formulate negli studi settoriali;
- un riepilogo delle misure adottate dal Consiglio federale per sgravare le imprese dai costi della regolamentazione.
Sezione 4: Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità
Art. 9 Scopo
- La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) gestisce una piattaforma elettronica centralizzata per facilitare l’accesso ai servizi offerti dalle autorità alle imprese e alle altre unità IDI ai sensi della legge federale del 18 giugno 20103sul numero d’identificazione delle imprese.
- Può consentire l’accesso alla piattaforma anche ai privati, sempre che i servizi loro offerti dalle autorità siano paragonabili a quelli offerti alle imprese e alle altre unità IDI.
Art. 10 Funzioni
- La piattaforma agevola la comunicazione degli utenti con le autorità.
- Offre loro le seguenti possibilità, sempre che il diritto applicabile non vi si opponga:
- inserire e gestire dati in seguito utilizzabili per comunicare con le autorità;
- importare dati da registri ufficiali;
- trasmettere documenti a un’autorità o ricevere documenti da un’autorità.
- Fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi alla piattaforma.
Art. 11
Art. 12 Utilizzo per l’esecuzione del diritto cantonale
La SECO può mettere a disposizione la piattaforma per l’esecuzione del diritto cantonale se:
- l’adempimento dei compiti principali della piattaforma non ne risulta compromesso; e
- non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.
Art. 13 Standard
- Nella misura in cui sia necessario ad assicurare l’interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma, la Cancelleria federale può definire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti per le autorità e per i terzi incaricati dell’esecuzione di compiti amministrativi secondo la presente legge. Si basa sugli standard vigenti e sugli standard aperti consolidati a livello internazionale.
- Definisce gli standard in collaborazione con la SECO e con l’organizzazione Amministrazione digitale Svizzera.
Art. 14 Costi
- La Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma derivanti dal suo utilizzo per l’esecuzione del diritto federale.
- La SECO può stipulare con i Cantoni, gli enti di diritto pubblico, in particolare l’organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e i terzi incaricati dell’esecuzione di compiti amministrativi un accordo di partecipazione finanziaria ai costi derivanti dall’utilizzo della piattaforma per l’esecuzione del diritto federale.
- In caso di utilizzo per l’esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari.
- Nel caso di progetti che rivestono un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciarvi integralmente.
Art. 15 Trattamento dei dati
- L’accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un’autorità o ricevuti da un’autorità è consentito solo alle persone autorizzate dall’utente stesso.
- La SECO può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per svolgere le funzioni di cui all’articolo 10.
- Su richiesta dell’interessato, la SECO può trasmettere i dati dell’utente alle autorità competenti.
Art. 16 Durata di conservazione dei dati
- I dati sono conservati sino a quando l’utente non li distrugga.
- Inoltre, la SECO distrugge i dati:
- al più tardi un anno dopo la cessazione dell’attività economica di un’unità IDI;
- due anni dopo essere venuta a conoscenza del decesso di un privato di cui all’articolo 9 capoverso 2, salvo se nel frattempo un avente causa ha avanzato pretese.
Art. 17 Sicurezza dei dati
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca disciplina le modalità per garantire la sicurezza dei dati.
Art. 18 Principio di trasparenza
- I dati memorizzati sulla piattaforma non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della legge del 17 dicembre 20044sulla trasparenza.
- I documenti trasmessi alle autorità o dalle autorità attraverso la piattaforma sono considerati documenti ufficiali delle autorità in questione.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 19 Valutazione
- Entro dieci anni dall’entrata in vigore, il Consiglio federale verifica la necessità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge e della sua esecuzione.
- Il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale e propone le modifiche eventualmente necessarie.
Art. 20 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 21
.5
Art. 22 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
- La sezione 3 (art. 6–8) ha effetto per i dieci anni successivi all’entrata in vigore.6
Data dell’entrata in vigore7
Art. 9, 10, 12-20 e 22 cpv. 1 e 2: 1° aprile 2024
Art. 1-8 , 21 e 22 cpv. 3: 1° ottobre 2024
Art 11: in un secondo tempo