941.204.1•Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati
941.204.1OIQ-DFGPDepartmental Ordinance1 gen 2013
(OIQ-DFGP)
del 10 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 3 capoverso 4, 5 capoverso 2, 8 capoverso 3, 10 capoversi 3 e 4,
22 capoverso 3, 23, 24 capoverso 21dell’ordinanza del 5 settembre 20122sulle indicazioni di quantità (OIQ),
ordina:
(art. 3 cpv. 4 OIQ)
(art. 5 cpv. 2 OIQ)
La seguente merce può essere offerta al pezzo:
(art. 5 cpv. 2 OIQ)
Nella vendita di merce sfusa, il pane non deve essere pesato secondo l’articolo 5 capoverso 1 OIQ se, da una a otto ore dopo la conclusione della cottura:
(art. 8 cpv. 3 OIQ)
Per determinare il peso netto dei cibi offerti a un prezzo di base in self service secondo l’articolo 8 capoverso 3 OIQ:
(art. 10 cpv. 3 e 4 OIQ)
(art. 22 cpv. 3 OIQ) La procedura volta a determinare il peso sgocciolato e i periodi durante i quali devono essere adempiti i requisiti di cui all’articolo 22 capoverso 1 OIQ sono retti dall’allegato 3.
(art. 23 OIQ) La procedura volta a determinare il peso netto della merce surgelata è retta dall’allegato 4.
(art. 24 cpv. 2 OIQ) Il calo naturale di peso tra il momento determinante secondo l’articolo 24 capoverso 1 OIQ e il momento del controllo ufficiale conformemente all’articolo 35 OIQ è calcolato secondo l’allegato 5.
L’ordinanza del 12 giugno 199816sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
(art. 1 cpv. 1 lett. e)
1.1 Il peso commerciale degli imballaggi preconfezionati di trucioli di legno corrisponde al peso a secco compreso il supplemento corrispondente a un tenore di umidità massimo del 12 per cento. 1.2 In occasione del controllo degli imballaggi preconfezionati di trucioli di legno, il peso a secco è determinato mediante condizionatura di un campionario materiale a una temperatura di 103 °C.
Il peso commerciale degli imballaggi preconfezionati di granuli di legno («pellet») utilizzati come combustibile corrisponde: – al peso a secco del contenuto effettivo compreso il supplemento corrispondente al tenore di umidità massimo 10 per cento, se sull’imballaggio preconfezionato è specificata la norma ÖNORM M 713517; – al peso a secco del contenuto effettivo compreso il supplemento corrispondente a un tenore di umidità massimo del 12 per cento, se sull’imballaggio preconfezionato non è specificata la norma.
(art. 2 lett. f)
La seguente frutta e verdura è ammessa in ogni caso alla vendita al pezzo:
Frutti esotici ananas
avocado banana pera nashi carambola cerimoia granadiglia melograno caco fico d’india (spine) kiwi kiwi-gold noce di cocco litchi mango papaia caco persimon pitaia caco sharon tamarindo
Agrumi pompelmo
lime pomelo sweetie limone
Erbe aromatiche mazzo di erbe aromatiche
erbe aromatiche nel vaso
Verdura Ortaggi da fiore quali carciofi, cavolfiori e broccoli
Carote in mazzo
Cetriolo
Aglio
Cavolo rapa
Peperone
Caldo Verde portoghese
Grelos portoghese
Ravanelli in mazzo o al pezzo
Rafani neri, bianchi, rosa e altri rafani
Cespi di insalata, quali batavia, foglia di quercia, iceberg, indivia,
lattuga cappuccio, lattuga, lollo
Granoturco dolce
Cipolle fresche in mazzo (3 pezzi)
Cipolle
Treccia di cipolle
Zucca Zucca in varie forme
Meloni Melone, compresa l’anguria
Oltre alla frutta e verdura elencata al numero 1, è ammessa alla vendita al pezzo anche la frutta e verdura destinata al consumo immediato.
(art. 6)
1.1 Per determinare il peso sgocciolato occorre utilizzare setacci d’analisi conformi alla raccomandazione dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (raccomandazione OIML) R 87 (edizione 2016)18con maglie larghe 2,5 mm e un filo spesso 1,0 mm. 1.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di: – 20 cm per gli imballaggi preconfezionati con un volume del recipiente fino a 850 ml; – 30 cm per gli imballaggi preconfezionati con un volume del recipiente superiore a 850 ml. 1.3 Per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale di 2,5 kg, la merce deve essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni.
2.1 Il campionamento deve essere effettuato quando i prodotti sono pronti per la commercializzazione secondo il fabbricante, a distribuzione avvenuta o in ogni momento almeno 30 giorni dopo la sterilizzazione, la pastorizzazione o un processo analogo. 2.2 Il campione deve avere una temperatura tra 20 °C e 24 °C o compresa nella gamma di temperatura specificata dal fabbricante. 2.3 Durante l’uso il setaccio d’analisi deve essere inclinato di 17–20 gradi. 2.4 L’intero contenuto dell’imballaggio preconfezionato è versato su un setaccio tarato e distribuito in modo uniforme su tutta la superficie del setaccio. La merce cava quali pere, pesche e albicocche deve avere la cavità rivolta verso il basso. 2.5 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti. Inizia non appena la merce è posta sul setaccio. Trascorso il tempo di sgocciolamento il setaccio è agitato e il liquido rimasto sulla parte inferiore viene tolto. 2.6 Il risultato della successiva pesata, dedotto il peso del setaccio asciutto, costituisce il peso sgocciolato.
(art. 7)
Per determinare il peso netto occorre utilizzare setacci d’analisi secondo la raccomandazione dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (raccomandazione OIML) R 87 (edizione 2016)19con maglie larghe 2,5 mm e un filo spesso 1,0 mm.
2.1 Frutta e verdura congelata 2.1.1 La merce imballata è scongelata a bagnomaria a una temperatura tra 20 °C e 26 °C. Una volta sciolto il ghiaccio, la merce deve essere posata sul setaccio d’analisi. 2.1.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di: – 20 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale fino a 1,4 kg; – 30 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 1,4 kg; in alternativa la merce può essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni. 2.1.3 Durante l’uso il setaccio deve essere inclinato di 17–20 gradi. 2.1.4 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti. 2.2 Frutti di mare con glassatura, pesce e pollame 2.2.1 La merce deve essere tolta cautamente dall’imballaggio e tenuta sotto un fine getto d’acqua fredda fino a quando la glassatura di ghiaccio è sciolta. In seguito la merce è posata sul setaccio d’analisi. 2.2.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di: – 20 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale fino a 900 g; – 30 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 900 g; in alternativa la merce può essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni. 2.2.3 Durante l’uso il setaccio deve essere inclinato di 17–20 gradi. 2.2.4 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti. 2.3 Gamberetti e gamberi congelati 2.3.1 La merce tolta dall’imballaggio è scongelata a bagnomaria a una temperatura di 26 °C. Una volta sciolto il ghiaccio, la merce deve essere posata sul setaccio d’analisi. 2.3.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di: – 20 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale fino a 450 g; – 30 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 450 g; in alternativa la merce può essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni. 2.3.3 Durante l’uso il setaccio deve essere inclinato di 17–20 gradi. 2.3.4 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti.
(art. 8)
1 Il calo naturale di peso tra il momento determinante di cui all’articolo 24 capoverso 1 OIQ e il momento del controllo effettuato dal servizio competente conformemente all’articolo 34 OIQ è calcolato in base alla formula seguente, fatti salvi i numeri 3 e 4.
GA: peso netto teorico al momento determinante
GG: peso dell’imballaggio preconfezionato n giorni dopo il momento determinante
n: tempo trascorso in giorni dal momento determinante
r: perdita relativa di peso al giorno, espressa in per mille
2 La perdita relativa di peso (r) al giorno deve essere possibilmente determinata con metodo sperimentale o può essere ripresa dalla seguente tabella:
Calo naturale di peso calcolato in base al tempo trascorso; indicazioni in per mille del peso netto teorico al momento determinante
| Merce | Tempo trascorso dal momento determinante, in giorni | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 30 | |
| Radici commestibili | 5 | 15 | 18 | 25 |
| Cavolfiori | 40 | 118 | 239 | – |
| Cavoli neri | 38 | 109 | 210 | – |
| Cavoli | 5 | 15 | 21 | 35 |
| Verdure a bulbi | 7 | 20 | 25 | 35 |
| Verdure a foglia e gambo | 16 | 50 | 80 | 150 |
| Finocchi | 38 | 109 | 210 | – |
| Ortaggi quali pomodori, cetrioli, zucche, granoturco dolce | 13 | 40 | 49 | 70 |
| Fagioli | 21 | 65 | 146 | – |
| Legumi quali piselli | 13 | 40 | 52 | 80 |
| Frutti a drupa | 13 | 40 | 58 | 100 |
| Mele | 4 | 11 | 25 | – |
| Pomi | 3 | 10 | 22 | 50 |
| Bacche incl. frutti di bosco | 16 | 50 | 68 | 110 |
| Clementine, mandarini | – | 50 | 98 | – |
| Aranci | 7 | 20 | 29 | 50 |
| Limoni, pompelmi | 7 | 20 | 30 | 50 |
| Banane | 7 | 25 | – | – |
| Frutti a noce | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Patate da tavola (precoci) | 7 | 20 | 29 | 50 |
| Patate da tavola (tardive) | 5 | 15 | 20 | 30 |
3 Indipendentemente dal tempo trascorso, per la farina è previsto un calo naturale del peso del 2 per cento dal momento determinante. 4 Negli imballaggi preconfezionati di chicchi di caffè non imballati sotto vuoto è previsto un calo naturale del peso dello 0,5 per cento, indipendentemente dal tempo trascorso dal momento determinante.
Il rimando all’all. 3 n. 631 è stato stralciato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2020. ↩
RS 941.204 ↩
Abrogata dal n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2019 4273). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4545). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273). ↩
RS 817.022.17 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4545). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273). ↩
RS 817.0 ↩
RS 817.06 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4545). ↩
Originaria lett. a. ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273). ↩
[RU 1998 1672, 2003 1762] ↩
ÖNORM M 7135:2000 11 01. La norma è ottenibile presso Austrian Standards,www.as-search.at, in tedesco (Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbelassener Rinde – Pellets und Briketts – Anforderungen und Prüfbestimmungen) e in inglese (Compressed wood or compressed bark in natural state – Pellets and briquettes –Requirements and test specifications) oppure può essere consultata presso l’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna-Wabern. ↩
Le raccomandazioni sono disponibili in francese sul sitowww.oiml.org/fr/publications/recommandations. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna-Wabern. ↩
Le raccomandazioni sono disponibili in francese sul sitowww.oiml.org/fr/publications/recommandations. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Bern-Wabern. ↩
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