946.209.2•Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
946.209.2Federal Council Ordinance20 mar 2002
del 19 marzo 2002 (Stato 15 settembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 20021sull’applicazione
di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb),2
ordina:
Nella presente ordinanza s’intende per: a*.* 11 averi : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.
Il contenuto dell’allegato 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2002.
(art. 1 cpv. 2)
1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199813sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 201614sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)15.
2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;
2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;
2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’allegato 1 OMB e nell’allegato 3 OBDI:
3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.
Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
5 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immaginitermiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
7 Filo spinato a lame di rasoio.
8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
9 Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:
9.1 forche e ghigliottine;
9.2 sedie elettriche;
9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
11.1 sedie e tavoli di contenzione.
Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali.
Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;
13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
13.3 oleoresine diCapsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
(art. 2 cpv. 1 e 2 e 4 cpv. 1)
RS 946.231 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3976). ↩
RS 946.202 ↩
RS 514.51 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. ↩
Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). ↩
RS 514.511 ↩
RS 946.202.1 .L’all. 3 può essere consultato sul sito Internet seguente (SECO): www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni. ↩
Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° lug. 2016. ↩
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