946.231.123.6•Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana
946.231.123.6Federal Council Ordinance15 mar 2014
del 14 marzo 2014 (Stato 15 marzo 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016), 2339 (2017), 2399 (2018) e 2664 (2022)2del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,3
ordina:
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2014.
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 8)
Nota bene
Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite18.
In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite19.
RS 946.231 ↩
Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all’indirizzowww.un.org/securitycouncil/fr> Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions. ↩
Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU 2018 4553). ↩
Nuova espressione giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU 2018 4553). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU 2018 4553). ↩
RS 946.202 ↩
RS 514.51 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). ↩
Introdotto dal n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). ↩
Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). ↩
N. 5 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107). ↩
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet:www.un.org/en/sc> Subsidiary Organs > Sanctions > The Central African Republic Sanctions Committee > Sanctions List Materials. ↩
La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet:www.seco.admin.ch> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. ↩
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