946.231.172.7•Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
946.231.172.7Federal Council Ordinance9 giu 2012
dell’8 giugno 2012 (Stato 8 ottobre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021sugli embarghi (LEmb),
ordina:
Nella presente ordinanza s’intende per:
1. lo Stato siriano e qualsiasi autorità di questo Stato,
2. qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria,
3. qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Siria,
4. qualsiasi persona giuridica od organizzazione, all’esterno o all’interno della Siria, posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle suddette persone od organizzazioni;
f. banca siriana:
1. una banca con sede in Siria, inclusa la Banca centrale della Siria,
2. le succursali e le filiali di una banca con sede in Siria,
3. una banca non avente sede in Siria, ma controllata da persone o organizzazioni con sede in Siria.
Il contenuto dell’allegato 7 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.
L’ordinanza del 18 maggio 201124che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2012.
(art. 2 cpv. 2)
(art. 2a cpv. 1)
| Numero dell’UE | Designazione | Numero di riferimento nell’allegato 2 OBDI |
|---|---|---|
| I.C.A.001 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: dicloruro di etilene (CAS 107-06-2) | |
| I.C.A.002 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: nitrometano (CAS 75-52-5) acido picrico (CAS 88-89-1) | |
| I.C.A.003 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: alluminio cloruro (CAS 7446-70-0) arsenico (CAS 7440-38-2) triossido di arsenico (CAS 1327-53-3) bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6) bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS 55-86-7) tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 817-09-4) | |
| IX.A1.001 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: tributil fosfato (CAS 102-85-2) isocianato di metile (CAS 624-83-9) chinaldina (CAS 91-63-4) 1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0) | |
| IX.A1.002 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: benzile (CAS 134-81-6) dietilammina (CAS 109-89-7) etere etilico (CAS 60-29-7) dimetiletere (CAS 115-10-6) dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0) | |
| IX.A1.003 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: 2-metossietanolo (CAS 109-86-4) butiril-colinesterasi (BCHE) dietilentriammina (CAS 111-40-0) diclorometano (CAS 75-09-2) dimetilanilina (CAS 121-69-7) bromoetano (CAS 74-96-4) cloruro di etile (CAS 75-00-3) etilammina (CAS 75.04.7) esammina (CAS 100-97-0) 2-bromopropano (CAS 75-26-3) ossido di isopropile (CAS 108-20-3) metilammina (CAS 74-89-5) bromometano (CAS 74-83-9) monoisopropilammina (CAS 75-31-0) cloruro di obidossina (CAS 114-90-9) bromuro di potassio (CAS 7758-02-3) piridina (CAS 110-86-1) bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8) bromuro di sodio (CAS 7647-15-6) sodio metallico (CAS 7440-23-5) tributilammina (CAS 102-82-9) trietilammina (CAS 121-44-8) trimetilammina (CAS 75-50-3) | |
| IX.A1.004 | Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente concentrati almeno al 90 %, salva diversa indicazione: acetone (CAS 67-64-1) (Codice NC 2914 11 00) acetilene (CAS 74-86-2) (Codice NC 2901 29 00) ammoniaca (CAS 7664-41-7) (Codice NC 2814 10 00) antimonio (CAS 7440-36-0) (voce 8110) benzaldeide (aldeide benzoica) (CAS 100-52-7) (Codice NC 2912 21 00) benzoina (CAS 119-53-9) (Codice NC 2914 40 90) 1-Butanolo (CAS 71-36-3) (Codice NC 2905 13 00) 2-Butanolo (CAS 78-92-2) (Codice NC 2905 14 90) isobutanolo (CAS 78-83-1) (Codice NC 2905 14 90) t-butanolo (CAS 75-65-0) (Codice NC 2905 14 10) carburo di calcio (CAS 75-20-7) (Codice NC 2849 10 00) ossido di carbonio (CAS 630-08-0) (Codice NC 2811 29 90) cloro (CAS 7782-50-5) (Codice NC 2801 10 00) cicloesanolo (CAS 108-93-0) (Codice NC 2906 12 00) dicicloesilammina (DCA) (CAS 101-83-7) (Codice NC 2921 30 99) etanolo (CAS 64-17-5) (Codice NC 2207 10 00) etilene (CAS 74-85-1) (Codice NC 2901 21 00) ossido di etilene (CAS 75-21-8) (Codice NC 2910 10 00) fluoroapatite (CAS 1306-05-4) (Codice NC 2835 39 00) acido cloridrico (CAS 7647-01-0) (Codice NC 2806 10 00) acido solfidrico (CAS 7783-06-4) (Codice NC 2811 19 80) isopropanolo, concentrato almeno al 95 % (CAS 67-63-0) (Codice NC 2905 12 00) acido mandelico (CAS 90-64-2) (Codice NC 2918 19 98) metanolo (CAS 67-56-1) (Codice NC 2905 11 00) cloruro di metile (CAS 74-87-3) (Codice NC 2903 11 00) ioduro di metile (CAS 74-88-4) (Codice NC 2903 39 90) metilmercaptano (CAS 74-93-1) (Codice NC 2930 90 99) monoetilenglicole (CAS 107-21-1) (Codice NC 2905 31 00) cloruro di ossalile (CAS 79-37-8) (Codice NC 2917 19 90) solfuro di potassio (CAS 1312-73-8) (Codice NC 2830 90 85) tiocianato di potassio (KSCN) (CAS 333-20-0) (Codice NC 2842 90 80) ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9) (Codice NC 2828 90 00) zolfo (CAS 7704-34-9) (Codice NC 2802 00 00) diossido di zolfo (CAS 7446-09-5) (Codice NC 2811 29 05) triossido di zolfo (CAS 7446-11-9) (Codice NC 2811 29 10) cloruro di dimetitiofosforile (CAS 3982-91-0) (Codice NC 2853 00 90) fosfato di tri-isobutile (CAS 1606-96-8) (Codice NC 2920 90 85) fosforo bianco/giallo (CAS 12185-10-3, 7723-14-0) (Codice NC 2804 70 00) |
| Numero dell’UE | Designazione | Numero di riferimento nell’allegato 2 OBDI |
|---|---|---|
| IX.A2.001 | Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri. | |
| IX.A2.002 | Maschera respiratoria completa alimentata in aria purificata diversa da quelle specificate in 1A004 o 2B352fl. | 1A004a |
| IX.A2.003 | Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari. | 2B352f2 |
| IX.A2.004 | Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di almeno 4 litri, utilizzabile con materiali biologici. | |
| IX.A2.005 | Fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale di almeno 5 litri ma inferiore a 20 litri Nota tecnica: I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo. | 2B352b |
| IX.A2.007 | Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4). | 2B352a |
| IX.A2.008 | Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 dell’allegato 2 OBDI o A2.009: a. contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3(100 litri) ma inferiore a 20 m3(20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; b. agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350.a aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; c. serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3(100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; d. scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. e. colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; f. valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; Note tecniche: 1. I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola. 2. La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita. g. pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; h. pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0° C) e pressioni di 101,3 kPa) e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio; 4. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6. grafite o «carbonio grafite»; 7. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 8. acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; 9. tantalio o «leghe» di tantalio; 10. titanio o «leghe» di titanio; 11. zirconio o «leghe» di zirconio 12. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; Note tecniche: 1. I materiali utilizzati per membrane o guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. 2. Il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite. 3. I «ferrosilicì sono leghe di ferro e silicio contenenti in peso l’8 % o più di silicio. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare indica quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento. | |
| IX.A2.009 | Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 dell’allegato 2 OBDI o A2.008: contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m 3 (100 litri) ma inferiore a 20 m 3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati sopra aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m 3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m 2 e inferiore a 30 m 2 ; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; valvole di diametro nominale di almeno 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o sfere o tappi progettati per tali valvole in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; Nota tecnica: La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita. Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m 3 /ora (misurata alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali: materiali ceramici; ferrosilici (leghe di ferro contenenti in peso l’8 % o più di silicio); acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo. | |
| IX.A2.010 | Apparecchiature Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l’analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche, ad eccezione delle attrezzature, ivi inclusi le parti o gli accessori, specificamente concepite per uso medico. |
| Numero dell’UE | Designazione | Numero di riferimento nell’’allegato 2 OBDI |
|---|---|---|
| IX.B.001 | Tecnologie, compreso il software, necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o «l’utilizzo» degli articoli elencati nelle sezioni 1 e 2. |
(art. 6 cpv. 1)
– Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti. – Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati. – Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze. – Apparecchiature per interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari. – Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici. – Apparecchiature per riconoscimento/trattamento vocale. – Apparecchiature per intercettazione e controllo di: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l’abbonato. – IMEI ( International Mobile Equipment Identity): identificatore internazionale apparecchiature mobili). Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN- e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile SubscriberIdentity): identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete. – Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications: sistema mondiale di comunicazioni mobili,GPS (Global Positioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (General Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata). – Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) und GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tunneling per il GPRS). – Apparecchiature per riconoscimento e analisi morfologici. – Apparecchiature telecomandate per indagini forensi. – Apparecchiature per motori di trattamento semantico. – Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA. – Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.
Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».
Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.
Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3: a. software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi: 1. in contanti, 2. per corrispondenza, 3. per transazione elettronica, o 4. su ordinazione telefonica; o b. software che sono di pubblico dominio.
(art. 10 cpv. 1, 6 lett. c e 7 nonché art. 17 cpv. 1)
(art. 9a cpv. 1)
Sono considerati beni culturali ai sensi dell’articolo 9a :
RS 946.231 ↩
Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 17 dic. 2014 (RU 2015 45). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 apr. 2015, in vigore dal 22 apr. 2015 (RU 2015 1219). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2025 (RU 2025 156). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2025, con effetto il 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 2025, in vigore dal 7 mar. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 156). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2019 (RU 2019 3429). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 3 mar. 2023 alle 18.00 (RU 2023 109). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023 (RU 2023 109). Abrogato dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mar. 2023, in vigore dal 10 mar. 2023 alle 18.00 all’11 set. 2023, prolungato fino all’11 mar. 2024 e fino al 12 set. 2024 (RU 2023 118,476; 2024 88), effetto dal 13 set. 2024 la validità della mod. non è più limitata nel tempo (RU 2024 483). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410). ↩
[RU 2011 2193,4483,4515,6269; 2012 1209,2339,3257] ↩
RS 514.511 ↩
RS 946.202.1 .L’all. 3 può essere consultato sul sito Internet seguente (SECO):www.seco.admin.ch> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni. ↩
Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° lug. 2016. ↩
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