946.231.176.72•Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
946.231.176.72Federal Council Ordinance4 mar 2022
del 4 marzo 2022 (Stato 1° aprile 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022sugli embarghi (LEmb),
ordina:
Nella presente ordinanza si intende per:
1. azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,
2. obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
3. gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettono di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportano un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
h. strumenti del mercato monetario: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
i. servizi di investimento: i servizi e le attività seguenti:
1. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
2. esecuzione di ordini per conto dei clienti,
3. negoziazione per conto proprio,
4. gestione del portafoglio,
5. consulenza in materia di investimenti,
6. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
7. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
8. qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
j. sede di negoziazione: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;
k.5 rating del credito : un parere relativo al merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e consolidato;
l.6 attività di rating del credito : analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
m.7 settore dell’energia : un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
1. la prospezione, la produzione, la distribuzione all’interno della Federazione Russa o l’estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,
2. la produzione o la distribuzione all’interno della Federazione Russa di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure
3. la costruzione di strutture o l’installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità;
n.8 settore minerario: settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione di materiali nel settore minerario, inclusa l’estrazione di pietre e minerali non destinati alla produzione di energia.
Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione secondo gli articoli 2a e 4–6 è retta dalle disposizioni dell’OBDI62.
Le autorizzazioni secondo gli articoli 2a e 4–6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.
Sono vietate la partecipazione diretta o indiretta a transazioni relative a cripto-attività di cui all’allegato 13a .
Le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi, da persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono alla SECO aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.
Per i cinque anni successivi alla vendita o a qualsiasi forma di locazione di navi o veicoli aerei che sono stati gestiti dal Governo della Federazione Russa o da persone giuridiche, imprese o organizzazioni della Federazione Russa è vietato mettere a disposizione, stipulare o concludere in altro modo contratti o accordi che comportino l’assunzione, il trasferimento o la cessione dei rischi connessi alla copertura assicurativa di tali navi o veicoli aerei.
È vietato commissionare pubblicità o fungere da intermediario per la pubblicità di prodotti o servizi che viene trasmessa o diffusa in programmi radiofonici o televisivi o in altri contenuti elettronici creati o trasmessi da una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 25. Questo vale a prescindere dal mezzo di trasmissione o di diffusione dei contenuti.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di transazioni con imprese statali di cui all’articolo 24a capoverso 1 per permettere le transazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 31 dicembre 2026, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE da parte delle organizzazioni di cui all’articolo 24a capoverso 1 o delle loro controllate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe al divieto di soddisfare crediti da parte delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettera b, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 27a capoverso 2, a condizione che l’esecuzione delle transazioni sia necessaria per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa entro il 26 agosto 2025 che sono state coperte da garanzie svizzere per il credito all’esportazione.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe al divieto di cui all’articolo 26 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire e ritirarsi dalla Federazione Russa oppure per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 27 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 28b biscapoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.
I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.
I contenuti degli allegati 1, 2, 8–15, 23, 25, 36 e 37 sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale solo mediante rimando.
L’ordinanza del 27 agosto 2014324che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2022 alle ore 18.00.
(art. 5 cpv. 1 e 2)
(art. 4 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2bislett. c, art. 5 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2bislett. c
nonché art. 6 cpv. 3 lett. a e 35 cpv. 4)
(art. 9 cpv. 1–3 e 6bis–6quinquies, nonché 14f cpv. 1368)
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| 88 | Veicoli della navigazione aerea o spaziale, loro parti |
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| ex 2710 19 94 | Oli idraulici per l’uso nei veicoli del capitolo 88 |
| 2710 19 99 | Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all’uso nell’aviazione |
| 4011 30 00 | Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
| ex 6813 20 00 | Dischi e pastiglie per freni destinati all’uso in veicoli di navigazione aerea |
| 6813 81 00 | Guarnizioni per freni |
| 8517 71 00 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
| 8517 79 00 | Altre parti relative alle antenne |
| 9024 10 00 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli |
| 9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| 8407 10 8409 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l’aviazione |
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| 841111 | Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN |
| 841112 | Turboreattori di spinta eccedente 25 kN |
| 841121 | Turbopropulsori di potenza non eccedente 1100 kW |
| 841122 | Turbopropulsori di potenza eccedente 1100 kW |
| 841191 | Parti di turboreattori o di turbopropulsori |
(art. 10 cpv. 1 e 4)
| Voce di tariffa | Designazione | |
|---|---|---|
| ex | 8414.1090 | Pompe criogeniche nel trattamento del GNL |
| ex | 8418 69 | Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL |
| ex | 8419 40 | Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico |
| ex | 8419 40 | Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL |
| ex | 8419 50 | Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL |
| ex | 8419 50 | Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL |
| ex | 8414 60 | Unità di processo per la liquefazione del gas naturale |
| ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Tecnologia di recupero e purificazione dell’idrogeno |
| ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda) |
| ex | 8419 89 | Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d’acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato |
| ex | 8419 89 | Unità di alchilazione e isomerizzazione |
| ex | 8419 89 | Unità di produzione di idrocarburi aromatici |
| ex | 8419 89 | Unità di reforming / cracking catalitico |
| ex | 8419 89 | Apparecchi per coking ritardato |
| ex | 8419 89 | Unità di cokefazione flessibile |
| ex | 8419 89 | Reattori di idrocracking |
| ex | 8419 89 | Contenitori di reattori di idrocracking |
| ex | 8419 89 | Tecnologia per la generazione di idrogeno |
| ex | 8419 89 | Tecnologia/unità di idrotrattamento |
| ex | 8419 89 | Unità di isomerizzazione della nafta |
| ex | 8419 89 | Unità di polimerizzazione |
| ex | 8419 89 | Unità di produzione dello zolfo |
| ex | 8419 89 | Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico |
| ex | 8419 89 | Unità di cracking termico |
| ex | 8419 89 | Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti] |
| ex | 8419 89 | Riduttori di viscosità (visbreaker) |
| ex | 8419 89 | Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto |
| ex | 8479 89 | Unità di deasfaltazione con solvente |
(art. 11 cpv. 1)
| Codice CN | Designazione della merce |
|---|---|
| 7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili |
| 7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
| 7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
| 7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
| 7304 22 00 | Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas |
| 7304 23 00 | Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
| 7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa) |
| 7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
| 7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
| 7305 11 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso |
| 7305 12 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
| 7305 19 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
| 7305 20 00 | Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio |
| 7306 11 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
| 7306 19 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
| 7306 21 00 | Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
| 7306 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
| 8207 13 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet |
| 8207 19 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero |
| ex 8413 50 | Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio |
| ex 8413 60 | Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio |
| 8413 82 | Elevatori per liquidi (escl. pompe) |
| 8413 92 | Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove |
| 8430 49 00 | Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l’estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente) |
| ex 8431 39 00 | Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428 |
| ex 8431 43 00 | Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49 |
| ex 8431 49 | Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430 |
| 8705 20 | Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione |
| 8905 20 00 | Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
| 8905 90 00 | Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra) |
(art. 11 cpv. 1bis)
(Art. 13, 14 cpv. 1–3, 25, 28, 28e nonché 30 cpv. 1 lett. bbis)
Crimea
Sebastopoli
Zone nella regione ucraina di Donetsk non controllate dal governo ucraino
Zone nella regione ucraina di Luhansk non controllate dal governo ucraino
Zone nella regione ucraina di Kherson non controllate dal governo ucraino
Zone nella regione ucraina di Zaporizhzhia non controllate dal governo ucraino
(art. 14 cpv. 1 e 2)
| Capitoli/Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
| Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri |
| Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
| Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
| Capitolo 29 | Prodotti chimici organici |
| 3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
| 3826 | Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % |
| 4011 20 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri |
| 4011 30 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
| 4011 80 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale |
| Capitolo 72 | Ferro e acciaio |
| Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
| Capitolo 74 | Rame e lavori di rame |
| Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel |
| Capitolo 76 | Alluminio e lavori di allumini |
| Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo |
| Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco |
| Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno |
| Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
| 8207 13 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet |
| 8207 19 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti |
| 8401 | Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica |
| 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
| 8403 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 |
| 8404 | Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
| 8405 | Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori |
| 8406 | Turbine a vapore |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
| 8410 | Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori |
| 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici |
| 8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
| 8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti |
| 8415 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente |
| 8416 | Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
| 8417 | Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
| 8419 19 | Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione, esclusi gli scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e gli scaldacqua solari |
| 8419 40 | Apparecchi di distillazione o di rettificazione |
| 8419 50 | Scambiatori di calore |
| 8419 89 | Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici – altri |
| 8419 90 | Parti di apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, nonché scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
| 8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
| 8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande |
| 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
| 8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
| 8425 | Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti |
| 8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru |
| 8427 | Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
| 8428 | Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche) |
| 8429 | Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
| 8430 | Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
| 8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
| 8432 | Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi |
| 8435 | Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili |
| 8436 | Altre macchine e apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l’avicoltura |
| 8437 | Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria |
| 8439 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
| 8440 | Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli |
| 8441 | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie |
| 8442 | Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati) |
| 8443 | Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori |
| 8444 00 00 | Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
| 8445 | Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
| 8447 | Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted» |
| 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
| 8449 00 00 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli |
| 8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
| 8453 | Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire |
| 8454 | Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie |
| 8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
| 8456 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d’acqua |
| 8457 | Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
| 8458 | Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
| 8459 | Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 |
| 8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
| 8461 | Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
| 8462 | Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate |
| 8463 | Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo |
| 8464 | Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro |
| 8465 | Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
| 8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
| 8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
| 8468 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale |
| 8472 9030 | Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l’elaborazione di testi |
| 8470 | Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa |
| 8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
| 8472 | Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare) |
| 8473 | Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472 |
| 8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
| 8475 | Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro |
| 8476 | Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola |
| 8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
| 8478 | Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
| 8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
| 8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
| 8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici |
| 8486 | Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori |
| 8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
| 8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
| 8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
| 8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
| 8505 | Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche |
| 8507 | Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare |
| 8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
| 8514 | Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
| 8515 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet |
| 8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
| 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
| 8528 | Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini |
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
| 8530 | Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) |
| 8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 |
| 8532 | Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili |
| 8533 | Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri) |
| 8534 | Circuiti stampati |
| 8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt |
| 8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
| 8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
| 8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco |
| 8540 | Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539 |
| 8541 | Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati |
| 8542 | Circuiti integrati elettronici |
| 8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
| 8546 | Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
| 8547 | Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
| 8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
| Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica | |
| 8549 | Cascami ed avanzi elettrici ed elettronici |
| Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
| 8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
| 8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista |
| 8703 10 | Veicoli specialmente costruiti per lo spostamento sulla neve; veicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili |
| Ex 8703 23 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata eccedente 1900 cm3ma non eccedente 3000 cm3(eccetto ambulanze) |
| Ex 8703 24 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata eccedente 3000 cm3(eccetto ambulanze) |
| Ex 8703 32 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata eccedente 1900 cm3ma non eccedente 2500 cm3(eccetto ambulanze) |
| Ex 8703 33 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata eccedente 2500 cm3(eccetto ambulanze) |
| 8703 40 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
| 8703 50 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) e da motore elettrico come motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
| 8703 60 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
| 8703 70 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
| 8703 80 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
| 8703 90 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa – altri |
| 8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci |
| 8705 | Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) |
| 8706 | Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
| 8708 99 | Parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 – altri |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
| 8710 00 00 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
| Capitolo 88 | Navigazione aerea o spaziale |
| Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale |
| Capitolo 98 | Impianti industriali |
| 7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7107 | Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o semilavorati |
| 7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7109 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
| 7110 | Platino, greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7111 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
| 7112 | Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |
| 9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
| 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione |
| 9015 | Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
| 9025 | Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro |
| 9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
| 9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
| 9029 | Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
| 9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici |
| 9033 | Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90 |
(art. 15 cpv. 1 e 4, 29 cpv. 1)
(art. 18 cpv. 1 lett. a e b, 19 cpv. 3 lett. c)
(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)
(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)
(art. 18 cpv. 3 lett. a)
(art. 18 cpv. 3 lett. a)
(art. 20a )
A7A5
(art. 27)
(art. 27a cpv. 2, 3 e 5 lett. e)
(art. 28b bis)
Zona economica speciale per la produzione industriale «Alabuga», Repubblica del Tatarstan
Zona economica speciale per l’innovazione tecnologica «Technopolis Moscow», Città di Mosca
Zona economica speciale per la produzione industriale «Lipeck», Oblast di Lipeck
Zona economica speciale per la produzione industriale «Togliatti», Oblast di Samara
Zona economica speciale per la produzione industriale «Lyudinovo», Oblast di Kaluga
Zona economica speciale per l’innovazione tecnologica «St. Petersburg», San Pietroburgo
Zona economica speciale per l’innovazione tecnologica «Dubna», Oblast di Mosca
Zona economica speciale per l’innovazione tecnologica «Innopolis», Repubblica del Tatarstan
Zona economica speciale portuale «Ul’janowsk», Oblast di Ul’janowsk
Centro per l’innovazione Skolkovo, Oblast di Mosca
Porto franco di Vladivostok, Primorsky Krai, Kamchatka Krai, Circondario autonomo della Čukotka, Khabarovsk Krai, Oblast di Sachalin
(art. 15 cpv. 9bis, 24a cpv. 1 lett. a e 2 lett. b e d, nonché 28b cpv. 2bis)
(art. 24b cpv. 1)
Questo allegato attualmente non contiene voci.
(art. 24c cpv. 1)
(art. 24d cpv. 1)
(art. 9a cpv. 1)
Categoria VI –Materiale navale
X.A.VI.01 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori: a) Apparecchiature di navigazione:
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| ex 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
| ex 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528 |
| ex 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi) |
b) Apparecchiature di radiocomunicazione:
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| ex 8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese) |
(art. 14a cpv. 1 e 2)
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| 7206 | Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203 |
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
| 7208 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
| 7209 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
| 7210 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti |
| 7211 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti |
| 7212 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
| 7213 | Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati |
| 7214 | Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle aventi subito una torsione dopo la laminazione |
| 7215 | Altre barre di ferro o di acciai non legati |
| 7216 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati |
| 7218 | Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili |
| 7219 | Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza di 600 mm o più |
| 7220 | Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm |
| 7221 | Vergella o bordione di acciai inossidabili |
| 7222 | Barre e profilati di acciai inossidabili |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili |
| 7224 | Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di altri acciai legati |
| 7225 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
| 7226 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
| 7227 | Vergella o bordione di altri acciai legati |
| 7228 | Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
| 7229 | Fili di altri acciai legati |
| 7301 | Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
| 7303 | Tubi e profilati cavi, di ghisa |
| 7304 | Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio |
| 7305 | Altri tubi (per esempio saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio |
| 7306 | Altri tubi e profilati cavi (per esempio saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
| 7307 | Accessori per tubi (per esempio raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
| 7309 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
| 7310 | Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità non eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
| 7311 | Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7312 | Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità |
| 7313 | Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini («torsades») anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
| 7314 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio |
| 7315 | Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7316 | Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7317 | Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame |
| 7318 | Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chiavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7319 | Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e oggetti simili, per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove |
| 7320 | Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio |
| 7321 | Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili, per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7322 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare anche come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7323 | Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio |
| 7324 | Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7325 | Altri lavori gettati o fusi in forma, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7326 | Altri lavori di ferro o di acciaio |
(art. 14b cpv. 1 e 2 lett. c)
Il divieto di cui all’articolo 14b si applica ai beni di lusso di valore superiore a 300 franchi per articolo, salvo diversamente specificato in questo allegato.
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 0101 21 | Riproduttori di razza pura | |
| 0101 29 | Altri |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 1604 31 00 | Caviale | |
| 1604 32 00 | Succedanei di caviale |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 0709 56 00 | Tartufi | |
| ex | 0710 80 90 | Altri |
| ex | 0711 59 00 | Altri |
| ex | 0712 39 00 | Altri |
| ex | 2001 90 98 | Altri |
| 2003 90 10 | Tartufi | |
| ex | 2103 90 00 | Altri |
| ex | 2104 10 00 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
| ex | 2106 90 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 2203 00 | Birra di malto | |
| 2204 10 00 | Vini spumanti | |
| 2204 21 | Altri vini; in recipienti di capacità non eccedente 2 litri | |
| 2204 29 | Altri | |
| 2205 | Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche | |
| 2206 00 | Altre bevande fermentate (per esempio sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove | |
| 2207 10 00 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più | |
| ex | 2208 | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 2402 10 00 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, di tabacco | |
| 2402 90 00 | Altri |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 3303 00 00 | Profumi e acque da toeletta | |
| 3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure | |
| 3305 | Preparazioni per capelli | |
| 3307 | Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti | |
| 6704 | Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli, non nominati né compresi altrove |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 4201 00 00 | Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e articoli simili), di qualsiasi materia | |
| 4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti da toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti da toeletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta | |
| 4205 00 00 | Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti | |
| 9605 00 00 | Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 4203 | Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti | |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria | |
| 6101 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 | |
| 6102 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 | |
| 6103 | Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (a ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo | |
| 6104 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza | |
| 6105 | Camicie, a maglia, per uomo o ragazzo | |
| 6106 | Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza | |
| 6107 | Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo | |
| 6108 | Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza | |
| 6109 | T-shirt e canottiere (magliette), a maglia | |
| 6110 | Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia | |
| 6111 | Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli | |
| 6112 | Tute sportive («training»), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia | |
| 6113 00 00 | Indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 5903, 5906 o 5907 | |
| 6114 | Altri indumenti, a maglia | |
| 6115 | Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi le calzemaglie (collants), calze e calzettoni a compressione degressiva (per esempio le calze per varici), a maglia | |
| 6116 | Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia | |
| 6117 | Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia | |
| 6201 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 | |
| 6202 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 | |
| 6203 | Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo | |
| 6204 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza | |
| 6205 | Camicie per uomo o ragazzo | |
| 6206 | Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza | |
| 6207 | Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo | |
| 6208 | Camiciole, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza | |
| 6209 | Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli | |
| 6210 | Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907 | |
| 6211 | Tute sportive (training), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti | |
| 6212 | Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, e loro parti, anche a maglia | |
| 6213 | Fazzoletti da naso e da taschino | |
| 6214 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette, e manufatti simili | |
| 6215 | Cravatte, cravatte a farfalla e cravatte-foulard | |
| 6216 00 00 | Guanti, mezzoguanti e muffole | |
| 6217 | Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212 | |
| 6401 | Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti | |
| 6402 20 | Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli | |
| 6402 91 00 | che ricoprono la caviglia | |
| 6402 99 00 | Altri | |
| 6403 19 00 | Altri | |
| 6403 20 00 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all’alluce | |
| 6403 40 00 | Altre calzature, con puntale protettivo di metallo | |
| 6403 51 00 | che ricoprono la caviglia | |
| 6403 59 00 | Altri | |
| 6403 91 00 | che ricoprono la caviglia | |
| 6403 99 00 | Altri | |
| ex | 6404 19 | Pantofole e altre calzature da camera |
| 6404 20 00 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito | |
| 6405 | Altre calzature | |
| 6504 | Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti | |
| 6505 00 00 | Cappelli, copricapo e altre acconciature, a maglia o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | |
| 6506 99 00 | Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti; di altre materie | |
| 6601 91 00 | con fusto o manico telescopico | |
| 6601 99 00 | Altri | |
| 6602 00 00 | Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili | |
| ex | 9619 | Pannolini per bambini piccoli (bebè) |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 5701 | Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati: | |
| 5702 10 00 | Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano | |
| 5702 20 00 | Rivestimenti del suolo, di cocco | |
| 5702 31 00 | Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini | |
| 5702 32 00 | Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali | |
| 5702 39 00 | di altre materie tessili | |
| 5702 41 00 | Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini | |
| 5702 42 00 | Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali | |
| 5702 50 00 | Altri, con superficie non vellutata, non confezionati | |
| 5702 91 00 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini | |
| 5702 92 00 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali | |
| 5702 99 00 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili | |
| 5703 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati: | |
| 5704 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati: | |
| 5705 00 00 | Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati | |
| 5805 00 00 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 7101 | Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto | |
| ex | 7102 | Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale |
| 7103 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto | |
| ex | 7104 91 00 | Diamanti, escluso per impiego industriale |
| ex | 7105 | Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, esclusi scopi industriali |
| 7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere | |
| 7107 00 00 | Metalli comuni placcati o doppiati di argento, greggi o semilavorati | |
| 7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere | |
| 7109 00 00 | Metalli comuni o argento, placcati o doppiati di oro, greggi o semilavorati | |
| 7110 | Platino (compresi iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio), greggio o semilavorato, o in polvere | |
| 7111 00 00 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o doppiati di platino, greggi o semilavorati | |
| 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi | |
| 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi | |
| 7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi | |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| ex | 4907 | Biglietti di banca |
| 7118 10 00 | Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro | |
| 7118 90 00 | Altri |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| ex | 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
| ex | 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
| ex | 9307 | Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 6911 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana | |
| 6912 00 00 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica, esclusa la porcellana | |
| 6914 | Altri lavori di ceramica |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| ex | 7009 91 | Specchi di vetro, non incorniciati |
| ex | 7009 92 | Specchi di vetro, incorniciati |
| ex | 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
| 7013 22 00 | Bicchieri a stelo, di cristallo al piombo | |
| 7013 33 00 | Altri bicchieri, di cristallo al piombo | |
| 7013 41 00 | Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri) o la cucina, di cristallo al piombo | |
| 7013 91 00 | Altri oggetti, di cristallo al piombo | |
| 7018 10 00 | Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro | |
| 7018 90 00 | Altri | |
| 7020 00 00 | Altri lavori di vetro | |
| 9405 50 00 | Lampade e apparecchi per l’illuminazione non elettrici | |
| 9405 91 00 | Parti, di vetro |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 8414 51 00 | Ventilatori da tavolo, da pavimento, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato, di una potenza non eccedente 125 W | |
| 8414 59 00 | Altri ventilatori | |
| 8414 60 00 | Cappe, il cui maggior lato orizzontale non eccede 120 cm | |
| 8415 10 00 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente, del tipo per finestre, muro, soffitto o pavimento, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati) | |
| 8418 10 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415, combinazioni di frigoriferi e congelatori-conservatori, con sportelli o cassetti esterni separati, o una combinazione di tali elementi | |
| 8418 21 00 | Frigoriferi a compressione | |
| 8418 29 00 | Altri frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 | |
| 8418 30 00 | Mobili congelatori-conservatori, tipo baule, di capacità non eccedente 800 l | |
| 8418 40 00 | Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità non eccedente 900 l | |
| 8419 81 00 | Altri apparecchi e dispositivi, per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento delle vivande | |
| 8422 11 00 | Lavastoviglie di tipo familiare | |
| 8423 10 00 | Pesapersone, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo | |
| 8443 12 00 | Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a fogli di cui una faccia non eccede 22 cm e l’altra non eccede 36 cm, a foglio spiegato | |
| 8443 31 00 | Macchine aventi almeno due delle seguenti funzioni: stampa, copia o fax, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete | |
| 8443 32 00 | Altre macchine atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete | |
| 8443 39 00 | Altri | |
| 8450 11 00 | Macchine completamente automatiche | |
| 8450 12 00 | Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato | |
| 8450 19 00 | Altri | |
| 8451 21 00 | Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente 10 kg | |
| 8452 10 00 | Macchine per cucire di tipo domestico | |
| 8508 11 00 | Aspirapolvere con motore elettrico incorporato di potenza non eccedente 1500 W e di una capacità del raccoglipolvere non eccedente 20 l | |
| 8508 19 00 | Altri | |
| 8508 60 00 | Altri aspirapolvere | |
| 8509 80 00 | Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508: altri apparecchi diversi dai trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti e dagli spremifrutta e spremiverdura | |
| 8516 31 00 | Asciugacapelli | |
| 8516 50 00 | Forni a microonde | |
| ex | 8516 60 00 | Cucine |
| 8516 71 00 | Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè | |
| 8516 72 00 | Tostapane | |
| 8516 79 00 | Altri | |
| 8529 10 00 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti | |
| 9504 50 00 | Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30 | |
| 9504 90 00 | Altri |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 4011 10 00 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa) | |
| 4011 40 00 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli | |
| 4011 90 00 | Pneumatici nuovi, di gomma, altri | |
| 7009 10 00 | Specchi retrovisivi per veicoli | |
| 8603 | Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 | |
| 8605 00 00 | Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604) | |
| 8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista | |
| 8706 | Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore | |
| 8707 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine | |
| 8708 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine | |
| 8711 | Motociclette (compresi motorini ed e-bike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar | |
| 8712 00 00 | Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore | |
| 8714 | Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713 | |
| 8901 10 00 | Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto | |
| 8901 90 00 | Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 9101 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | |
| 9102 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101 | |
| 9103 | Sveglie e pendolette, con movimento di piccola orologeria | |
| 9104 00 00 | Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, imbarcazioni o altri veicoli | |
| 9105 | Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello di piccola orologeria | |
| 9108 | Movimenti di piccola orologeria, completi e montati | |
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di piccola orologeria | |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati oppure parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria | |
| 9111 | Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti | |
| 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti | |
| 9114 | Altre forniture di orologeria |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 9201 | Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera | |
| 9202 | Altri strumenti musicali a corde (per esempio chitarre, violini, arpe) | |
| 9205 | Strumenti musicali ad aria (per esempio organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia | |
| 9206 00 00 | Strumenti musicali a percussione (per esempio tamburi, grancasse, xilofoni, piatti, nacchere (castagnette), maracas) | |
| 9207 | Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio organi, chitarre, fisarmoniche) |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 97 | Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 4015 19 00 | Guanti, mezzoguanti e muffole, altri (diversi dai tipi utilizzati per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria) | |
| 4015 90 00 | Indumenti e accessori di abbigliamento di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso – altri (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) | |
| 6210 40 00 | Altri indumenti per uomo o ragazzo | |
| 6210 50 00 | Altri indumenti, per donna o ragazza | |
| 6211 11 00 | Tute sportive (trainings), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti; per uomo o ragazzo | |
| 6211 12 00 | Tute sportive (trainings), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti; per donna o ragazza | |
| 6211 20 00 | Tute e completi (insiemi) da sci | |
| 6216 00 00 | Guanti, mezzoguanti e muffole | |
| 6402 12 00 | Calzature da sci e calzature per il surf da neve | |
| 6402 19 00 | Altri | |
| 6403 12 00 | Calzature da sci e calzature per il surf da neve | |
| 6403 19 00 | Altri | |
| 6404 11 00 | Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili | |
| 6404 19 00 | Altri | |
| 9004 90 00 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili, diversi dagli occhiali da sole | |
| 9020 00 00 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo o dell’elemento filtrante amovibile | |
| 9506 11 00 | Sci | |
| 9506 12 00 | Attacchi per sci | |
| 9506 19 00 | Altri attrezzi per sciare sulla neve | |
| 9506 21 00 | Tavole a vela | |
| 9506 29 00 | Sci nautici, acquaplani e altri attrezzi per la pratica degli sport nautici | |
| 9506 31 00 | Bastoni, completi | |
| 9506 32 00 | Palle da golf | |
| 9506 39 00 | Altre attrezzature per il golf | |
| 9506 40 00 | Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo | |
| 9506 51 00 | Racchette da tennis, anche senza corde | |
| 9506 59 00 | Racchette da badminton o simili, anche senza corde | |
| 9506 61 00 | Palle da tennis | |
| 9506 69 00 | Palle, diverse da quelle da tennis e da quelle gonfiabili | |
| 9506 70 00 | Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini | |
| 9506 91 00 | Oggetti e attrezzi per il culturismo, la ginnastica o l’atletica | |
| 9506 99 00 | Altri | |
| 9507 | Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 9504 20 00 | Bigliardi di qualsiasi genere e loro accessori | |
| 9504 30 00 | Altri giochi a monete, banconote, carte bancarie, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling) | |
| 9504 40 00 | Carte da gioco | |
| 9504 50 00 | Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30 | |
| 9504 90 00 | Altri |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| ex 9004 90 | Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica |
(art. 9b cpv. 1 e 14f cpv. 1369)
| Voce di tariffa doganale | Denominazione | |
|---|---|---|
| Carboturbo (cherosene escluso): | ||
| ex | 2710 12 19 | Carboturbi tipo benzina (oli leggeri) |
| ex | 2710 19 19 | Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
| ex | 2710 19 19 | Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
| ex | 2710 2010 | Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – altri inibitori di ossidazione |
| ex | 3811 90 | Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – Prodotti antigelo contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – Deattivatori dei metalli contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – Additivi biocidi contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
(art. 14c cpv. 1)
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia | |
| 1604 31 00 | Caviale | |
| 1604 32 00 | Succedanei del caviale | |
| 2208 | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione | |
| 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets | |
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | |
| 2523 | Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati | |
| 2701 | Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili | |
| 2702 | Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo | |
| 2703 | Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata | |
| 2704 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta | |
| 2705 | Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi | |
| 2706 | Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti | |
| 2707 | Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici | |
| 2708 | Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali | |
| 2711 12 | Propano, liquefatti: | |
| 2711 13 | Butani, liquefatti: | |
| 2711 14 | Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti | |
| 2711 19 | Idrocarburi gassosi, liquefatti – altri | |
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | |
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | |
| 2714 | Bitumi ed asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche | |
| 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, «cut-backs») | |
| 2803 | Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) | |
| ex | 2804 29 | Elio |
| 2811 | Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici | |
| 2818 | Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio | |
| ex | 2825 | Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30 |
| 2834 | Nitriti; nitrati | |
| ex | 2835 | Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26 |
| 2836 | Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio | |
| 2845 40 | Elio-3 | |
| 2901 | Idrocarburi aciclici | |
| 2902 | Idrocarburi ciclici | |
| 2903 | Derivati alogenati degli idrocarburi | |
| 2905 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
| 2907 | Fenoli; fenoli-alcoli | |
| 2909 | Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
| 2914 | Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
| 2917 | Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
| 2922 | Composti amminici a funzioni ossigenate | |
| 2923 | Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no | |
| 2931 | Altri composti organo-inorganici | |
| 2933 | Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto | |
| 3104 20 | Cloruro di potassio | |
| 3105 20 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio | |
| 3105 60 | Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio | |
| ex | 3105 90 | Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | |
| 3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure | |
| 3305 | Preparazioni per capelli | |
| 3306 | Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto | |
| 3307 | Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti | |
| 3401 | Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti | |
| 3402 | Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 | |
| 3404 | Cere artificiali e cere preparate | |
| 3801 | Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti | |
| 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali | |
| 3812 | Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche | |
| 3817 | Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 | |
| 3819 | Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso | |
| 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali | |
| 3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove | |
| 3901 | Polimeri di etilene, in forme primarie | |
| 3902 | Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie | |
| 3903 | Polimeri di stirene, in forme primarie | |
| 3904 | Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie | |
| 3907 | Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie | |
| 3908 | Poliammidi, in forme primarie | |
| 3916 | Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche | |
| 3917 | Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche | |
| 3919 | Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli | |
| 3920 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie | |
| 3921 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche | |
| 3923 | Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche | |
| 3925 | Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove | |
| 3926 | Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove | |
| 4002 | Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | |
| 4011 | Pneumatici nuovi, di gomma | |
| 4107 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 | |
| 4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta | |
| 4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 | |
| 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno | |
| 4703 | Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione | |
| 4705 | Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico | |
| 4801 | Carta da giornale, in rotoli o in fogli | |
| 4802 | Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano) | |
| 4803 | Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli | |
| 4804 | Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 | |
| 4805 | Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48 | |
| 4810 | Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato | |
| 4811 | Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 | |
| 4818 | Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | |
| 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili | |
| 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | |
| 5402 | Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex, non condizionati per la vendita al minuto | |
| 5601 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | |
| 5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate | |
| 6204 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza | |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | |
| 6403 | Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale | |
| 6806 | Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69 | |
| 6807 | Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile) | |
| 6808 | Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali | |
| 6810 | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati | |
| 6814 | Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie | |
| 6815 | Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove | |
| 6902 | Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili | |
| 6907 | Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura | |
| 7005 | Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato | |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | |
| 7019 | Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione [rovings], tessuti) | |
| 7104 | Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto | |
| 7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere | |
| 7112 | Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549 | |
| 7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi | |
| 7201 | Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie | |
| 7202 | Ferro-leghe | |
| 7203 | Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili | |
| 7205 | Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio | |
| 7408 | Fili di rame | |
| 7601 | Alluminio greggio | |
| 7604 | Barre e profilati di alluminio | |
| 7605 | Fili di alluminio | |
| 7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm | |
| 7607 | Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto) | |
| 7608 | Tubi di alluminio | |
| 7801 | Piombo greggio | |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | |
| 8212 | Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) | |
| 8302 | Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni | |
| 8309 | Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni | |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | |
| ex | 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00 |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | |
| 8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. pompe mediche per l’aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe) | |
| 8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti | |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415; loro parti | |
| 8419 | Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione | |
| 8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas | |
| 8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande | |
| 8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto | |
| 8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru | |
| 8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 | |
| 8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare | |
| 8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri | |
| 8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie | |
| 8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano | |
| 8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove | |
| 8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia | |
| 8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti | |
| 8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti | |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche | |
| 8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche | |
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) | |
| 8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione | |
| 8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | |
| 8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni | |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | |
| 8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 | |
| 8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione | |
| 8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori | |
| 8516 | Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 | |
| 8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 | |
| 8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37 | |
| 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) | |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | |
| 8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio) | |
| 8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1000 Volt | |
| 8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche | |
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | |
| 8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 | |
| 8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED) | |
| 8541 | Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati | |
| 8542 | Circuiti integrati elettronici | |
| 8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85 | |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | |
| 8603 | Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 | |
| 8606 | Carri per il trasporto di merci su rotaie | |
| 8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) | |
| 8703 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa | |
| 8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci | |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | |
| 8802 | Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita | |
| 8901 | Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci | |
| 8903 | Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe | |
| 8904 | Rimorchiatori e spintori | |
| 8905 | Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili | |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | |
| 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 | |
| 9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90 | |
| 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione | |
| 9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | |
| 9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi | |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili | |
| 9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici | |
| 9401 | Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti | |
| 9403 | Altri mobili e loro parti | |
| 9404 | Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no | |
| 9405 | Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove | |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate |
(art. 14c cpv. 3 e 4)
| Voce di tariffa doganale | Designazione | Quantità | Periodo |
|---|---|---|---|
| 3104 20 | Cloruro di potassio | 1720 tonnellate | Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo |
| 3105 20, 3105 60, 3105 90 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio; Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio; Altri concimi contenenti cloruro di potassio | 1636 tonnellate combinate | Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo |
(art. 11a cpv. 1)
(art. 11a cpv. 1bis)
| Voce di tariffa | Designazione delle merci |
|---|---|
| 3811 90 00 | Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti) |
| 3815 12 00 | Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove |
| 7219 21 00 | Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm |
| 7225 40 00 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici») |
| 7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
| 7308 90 00 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio, ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni – altri |
| 7311 00 00 | Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti |
| 8409 99 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre |
| 8412 21 00 | Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri) |
| 8413 50 00 | Altre pompe volumetriche alternative per liquidi |
| 8419 50 00 | Scambiatori di calore |
| 8419 90 00 | Parti di Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
| 8421 23 00 | Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
| 8421 31 00 | Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
| 8425 11 00 | Paranchi con motore elettrico |
| 8428 39 00 | Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altri |
| 8429 59 00 | Escavatori, caricatori e altri caricatrici-palatrici: semoventi (esclusi gli escavatori con sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori a caricamento frontale) |
| 8431 39 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle machine o apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altre |
| 8456 30 00 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione |
| 8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
| 8466 20 00 | Portapezzi |
| 8467 29 00 | Utensili a motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici) |
| 8471 30 00 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso uguale o inferiore a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo |
| 8471 70 00 | Unità di memoria per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
| 8474 39 00 | Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre) |
| 8479 82 00 | Macchine e apparecchi per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare |
| 8481 20 00 | Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
| 8482 99 00 | Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi) |
| 8483 50 00 | Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa |
| 8502 20 00 | Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
| 8507 10 00 | Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone |
| 8511 10 00 | Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione |
| 8515 19 00 | Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare) |
| 8543 30 00 | Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l’elettrolisi o l’elettroforesi |
| 8701 21 00 | Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) |
| 8705 10 00 | Gru-automobili |
| 8708 99 00 | Altre parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
| 8716 39 00 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti – altri |
| 8716 90 00 | Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili |
| 9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio, metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
(art. 12a cpv . 1–3, 12b cpv. 1, 3 e 5, nonché 12c cpv. 1)
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| ex 2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale da impianti di produzione di gas naturale liquefatto |
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
(art. 29b )
(art. 14d cpv. 1 e 2)
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| 7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7112 91 | Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi |
| ex 7118 90 | Monete di oro |
(art. 14d cpv. 3)
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
| ex 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro |
| ex 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro |
(art. 14e cpv. 1–4 e 6)
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 7102 10 00 | Diamanti, non scelti | |
| 7102 31 00 | Diamanti, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati (diverse dalle diamanti industriali) | |
| 7102 39 00 | Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati (diverse dalle diamanti industriali) |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| 7104 21 00 | Diamanti sintetiche o ricostituite, gregge o semplicemente segate o sgrossate | |
| 7104 91 00 | Diamanti sintetiche o ricostituite, diversamente elaborato |
| Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
| ex | 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti |
| ex | 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti |
| ex | 7115 90 00 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi, diamanti |
| ex | 7116 20 00 | Lavori di pietre semipreziose o di pietre preziose (naturale, sintetiche o ricostituite), in combinazione con diamanti |
| ex | 9101 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi, in combinazione con diamanti), con cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi |
(art. 12b cpv. 3 e 4 lett. b nonché art. 35 cpv. 25 lett. c–e)
| Voce di tariffa doganale | Designazione | Prezzo al barile (USD) |
|---|---|---|
| 2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi | 44.10 |
| Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli | ||
| 2710 12 | Oli leggeri e preparazioni | |
| destinati a essere utilizzati come carburante | ||
| 2710 12 11 | Benzina e sue frazioni | 100 |
| 2710 12 12 | White spirit | 100 |
| 2710 12 19 | Altri | 100 |
| destinati ad altri usi | ||
| 2710 12 91 | Benzina e sue frazioni | 45 |
| 2710 12 92 | White spirit | 45 |
| 2710 12 99 | Altri | 45 |
| 2710 19 | Altri | |
| destinati a essere utilizzati come carburante | ||
| 2710 19 11 | Petrolio | 100 |
| 2710 19 12 | Olio diesel | 100 |
| 2710 19 19 | Altri | 100 |
| destinati ad altri usi | ||
| 2710 19 91 | Petrolio | 100 |
| 2710 19 92 | Oli per il riscaldamento | 45 |
| 2710 19 93 | Distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, non miscelati | 45 |
| 2710 19 94 | Distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati | 45 |
| 2710 19 95 | Grassi minerali lubrificanti | 45 |
| 2710 19 99 | Altri distillati e prodotti | 45 |
| Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli | ||
| 2710 20 10 | Destinati a essere utilizzati come carburante | 100 |
| 2710 20 90 | Destinati ad altri usi | 45 |
| Residui di oli | ||
| 2710 91 00 | Contenenti dei difenili policlorurati (PCB), dei trifenili policlorurati (PCT) o dei difenili polibromati (PBB) | 45 |
| 2710 99 00 | Altri | 45 |
(art. 12b cpv. 4 lett. c)
| Oggetto | Luogo di destinazione (Paese terzo) | Periodo |
|---|---|---|
| Petrolio greggio della voce 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sachalin‑2 | Giappone | Dal 5 dicembre 2022 al 28 giugno 2026 |
(art. 28b cpv. 3)
Alluminio, compresa la bauxite
Cobalto
Concimi minerali, compresi potassio e fosforite
Cromo
Minerale di ferro
Molibdeno
Nichel
Palladio
Rame
Rodio
Scandio
Terre rare leggere (cerio, lantanio, neodimio, praseodimio, samario)
Terre rare pesanti (disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio, ittrio)
Titanio
Vanadio
(art. 14f cpv. 1 e 14g cpv. 1)
(art. 28e cpv. 4)
I sistemi che riproducono e controllano digitalmente tutti i processi di un’azienda, quali:
Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’edilizia, della produzione, dei media, della formazione e dell’intrattenimento, come ad esempio:
Software con uno dei seguenti usi nel settore bancario e finanziario:
(art. 12d cpv. 1–6)
(art. 2a cpv. 4bis, 6 cpv. 1ter, 9a cpv. 3bise 9b cpv. 2ter)
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Canada
Repubblica Ceca
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Irlanda EIRE
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
Spagna
Stati Uniti d’America
Svezia
Ungheria
(art. 29a biscpv. 1bislett. a)
(art. 26 cpv. 1 lett. c)
(art. 26 cpv. 1 lett. d)
RS 101 ↩
RS 946.231 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
In vigore fino al 22 nov. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2023 452cifra III; 2025 779cifra I n. 3). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 al 28 mar. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2023 168; 2025 779cifra I n. 4). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
RS 0.515.08 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
RS 946.202.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779cifra I n. 1). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779cifra i n. 1). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
In vigore fino al 15 ago. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2023 452; 2025 779cifra I n. 5). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779cifra I n. 1). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00, la lett. b con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779cifra I n. 1). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
In vigore fino al 15 ago. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2023 452; 2025 779cifra I n. 5). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779cifra I n. 1). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Abrogate dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
RS 946.202.1 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
RS 946.202.1 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198). ↩
RS 946.202.1 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779cifra I n. 1). ↩
In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779cifra I n. 1). ↩
In vigore fino al 15 ago. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2023 452; 2025 779cifra I n. 5). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779cifra I n. 1). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779cifra I n. 1). ↩
In vigore fino al 26 apr. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 260; 2025 779cifra I n. 2). ↩
In vigore fino al 15 ago. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2023 452; 2025 779cifra I n. 5). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
In vigore fino al 26 apr. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 260; 2025 779cifra I n. 2). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
In vigore fino al 15 ago. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2023 452; 2025 779cifra I n. 5). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Originario cpv. 2ter. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 20 giu. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 20 giu. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU 2024 564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2025, in vigore dal 13 feb. 2025 (RU 2025 98). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU 2024 564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU 2025 310). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 824). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 21 gen. 2026 (RU 2025 837). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU 2024 433). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 433). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU 2024 433). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU 2024 433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU 2024 433). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di odinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU 2024 564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di odinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 mar. 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, versione della GU L 78 del 17.3.2014, modificato dal regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, versione della GU L, 2023/2873, 18.12.2023. ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2025, in vigore dal 13 feb. 2025 (RU 2025 98). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
N. 13 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00, la lett. b in vigore dal 17 mar. 2023 (RU 2023 31). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00, le lett. b-d in vigore il 24 feb. 2023 (RU 2023 31). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
RS 0.422.10 ↩
RS 0.424.10 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Abrogato temporanemente dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, con effetto dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 al 31 lug. 2022 (RU 2022 381). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 381). ↩
RS 142.204 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
RS 748.111.1 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
RS 0.748.127.192.68 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
RS 172.056.1 ↩
Il Concordato intercantonale può essere consultato all’indirizzo:www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de ↩
Il Concordato intercantonale può essere consultato all’indirizzo:www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
[RU 2014 2803,4059; 2015 809,1015,2311,3821; 2016 995,3435,3881; 2017 1681,4037,5065,7657; 2018 1177,2139,2535,3025,3259,5341; 2019 613,1085,1953,3089; 2020 449,1153,3889,4157; 2021 175,568,626; 2022 8,138,143,144] ↩
RU 2014 877,1003,1213,2479 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di odinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
RS 946.202.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837). ↩
Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2055 662). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, con effetto dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
[RU 2014 2803,4059; 2015 809,1015,2311,3821; 2016 995,3435,3881; 2017 1681,4037,5065,7657; 2018 1177,2139,2535,3025,3259,5341; 2019 613,1085,1953,3089; 2020 449,1153,3889,4157; 2021 175,568,626; 2022 8,138,143,144] ↩
RU 2014 877,1003,1213,2479. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
RS 0.975.277.2 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Originario cpv. 1bis. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
RS 631.0 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
[RU 2014 2803,4059; 2015 809,1015,2311,3821; 2016 995,3435,3881; 2017 1681,4037,5065,7657; 2018 1177,2139,2535,3025,3259,5341; 2019 613,1085,1953,3089; 2020 449,1153,3889,4157; 2021 175,568,626; 2022 8,138,143,144] ↩
Introdotti dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Abrogati dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Ora: articolo 14a capoversi 1 e 3 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, con effetto dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022 (RU 2022 381). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotti dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Abrogati dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 824). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 dic. 2022 (RU 2022 824). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 feb. 2023, in vigore dal 15 feb. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 71). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU 2024 564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU 2025 310). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92). ↩
In vigore dal 20 mar. 2024. ↩
in vigore dal 20 mar. 2024. ↩
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