946.231.178.5•Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela
946.231.178.5Federal Council Ordinance28 mar 2018
del 28 marzo 2018 (Stato 13 gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021sugli embarghi (LEmb);
ordina:
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
La pubblicazione delle voci di cui all’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
L’articolo 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 marzo 2018.
La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2018 alle ore 18.00.
(art. 2 cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1, 6 lett. a e 10)
(art. 4 cpv. 2)
1 Bombe e granate non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199812sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 OBDI; 2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati nell’allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI; 3 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio: 3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa, 3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti, 3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, incluse macchine edili con protezione balistica, 3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e detenuti, 3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili, 3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati a fini antisommossa; 4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI: 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate; fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli, 4.2 Carica esplosiva a taglio lineare, 4.3 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate: 4.3.1 amatolo 4.3.2 nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto) 4.3.3 nitroglicole 4.3.4 tetranitrato di pentaeritrite (PETN) 4.3.5 cloruro di picrile 4.3.6 2,4,6 trinitrotoluene (TNT) 5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al numero ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro: 5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli attacchi all’arma bianca, 5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici; 6 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al numero ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati; 7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI; 8 Filo spinato a lame di rasoio; 9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI; 10 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco; 11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
(art. 5 cpv. 1)
– Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti; – Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati; – Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze; – Apparecchiature per l’interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari; – Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici; – Apparecchiature per il riconoscimento/trattamento vocale; – Apparecchiature per l’intercettazione e il controllo di: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity) : identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) : numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma serve anche per instradare le chiamate tramite l’abbonato. – IMEI (International Mobile Equipment Identity) : identificatore internazionale apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete; – Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (Short Message System : servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications : sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (Global Positioning System : sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (General Package Radio Service : sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System : sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access : accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks : rete telefonica pubblica commutata); – Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol : protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol : protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (GPRS Tunneling Protocol : protocollo di tunneling per il GPRS); – Apparecchiature per il riconoscimento e l’analisi morfologici; – Apparecchiature telecomandate per indagini forensi; – Apparecchiature per motori di trattamento semantico; – Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA; – Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.
Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».
Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.
Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3: a. software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi: 1. in contanti, 2. per corrispondenza, 3. per transazione elettronica, o 4. su ordinazione telefonica; o b. software che sono di pubblico dominio.
RS 946.231 ↩
Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
RS 946.202.1 ↩
Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). ↩
RS 514.511 ↩
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