946.513.8•Ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato
946.513.8OIPPEFederal Council Ordinance1 lug 2010
(Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)
del 19 maggio 2010 (Stato 1° dicembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 16a capoverso 2 lettera e, nonché 31 capoverso 1 della
legge federale del 6 ottobre 19951sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici: 1. pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell’O del 18 mag. 20052sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), 2.3 . 3.4 sostanze e preparati pericolosi che non recano sull’etichetta l’indicazione del fabbricante secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza del 5 giugno 20155sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l’articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all’allegato 2 numero 3.2 OPChim, 4.6 sostanze stabili nell’aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9–2.12 e 2.19 ORRPChim, 5. legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all’allegato 2.4 numero 1 e all’allegato 2.17 ORRPChim, 6. detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l’allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a–d nonché l’allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim; b. le seguenti derrate alimentari: 1.7 . 2.8 . 3. e 4.9 . 5.10 . 6. uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell’ordinanza del 26 novembre 200311sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), 7.12 derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201613concernente le informazioni sulle derrate alimentari, 8.14 derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM15» non conforme ai requisiti di cui all’articolo 37 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 201616sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), 9.17 derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l’articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell’autorizzazione secondo l’articolo 31 della suddetta ordinanza, 10.18 . 11. carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr; c. i seguenti altri prodotti: 1.19 . 2. infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: – legge federale del 20 dicembre 195720sulle ferrovie – ordinanza del 23 novembre 198321sulle ferrovie – disposizioni d’esecuzione del 22 maggio 200622dell’ordinanza sulle ferrovie, 6arevisione – legge del 24 giugno 190223sugli impianti elettrici – ordinanza del 5 dicembre 199424sulle installazioni elettriche delle ferrovie – disposizioni d’esecuzione degli atti normativi menzionati nel presente numero, 3.25 . 4. i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1–3 e 5–21 della suddetta legge, 5.27 i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14, 2.15 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 201728sull’efficienza energetica:29 – .30 – asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete, – nel caso di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda: scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di ≥ 150 litri e serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile di ≤ 500 litri, – nel caso di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti: apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti, – nel caso di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale: apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale, – nel caso di refrigeratori aventi funzione di vendita diretta con raccordo alla rete: refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete, – .31 – piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete, – lavastoviglie professionali con raccordo alla rete, – macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete. 6.32 legno e prodotti del legno soggetti all’ordinanza del 4 giugno 201033sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2–4 di detta ordinanza, 7.34 . 8.35 pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all’ordinanza del 7 dicembre 201236sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a –7 dell’ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, 9.37 i contatori d’elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell’articolo 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200638sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d’elettricità per la misurazione dell’energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico, 10.39 pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all’allegato 5 cifra 32 OIAt, 11.40 cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201641sui cosmetici; 12.42 prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell’impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell’importatore secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 196943sull’imposizione del tabacco in combinato disposto con l’articolo 31 dell’ordinanza del 14 ottobre 200944sull’imposizione del tabacco, 13.45 prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all’articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 202146sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all’articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l’avvertenza prevista all’articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab, 14.47 prodotti simili di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 28 agosto 202448sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all’articolo 3 OPTab né quelle previste all’articolo 13 OPTab.
Le deroghe di cui all’articolo 2 sono controllate:
Se una derrata alimentare è fabbricata in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immessa in commercio in Svizzera, l’informazione di cui all’articolo 16e capoverso 1 lettera b LOTC deve essere completata come segue:
La decisione di portata generale è valida per le derrate alimentari dello stesso genere: a. provenienti da uno Stato membro dell’UE o dello SEE, se tali derrate: 1. sono conformi alla descrizione che permette di identificare la derrata alimentare figurante nella decisione di portata generale, 2. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, e 3. sono legalmente immesse in commercio nello Stato membro dell’UE o dello SEE alle cui prescrizioni si fa riferimento; b. provenienti dalla Svizzera, se tali derrate: 1. sono conformi alla descrizione che permette di identificare la derrata alimentare figurante nella decisione di portata generale, 2. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, e 3. sono fabbricate conformemente alle prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali.
Ai produttori in Svizzera non è rilasciata un’autorizzazione secondo l’articolo 16c LOTC per i seguenti prodotti agricoli:
L’USAV percepisce un emolumento forfetario di 500 franchi per il trattamento di una domanda di autorizzazione.
Il DEFR modifica l’articolo 2 della presente ordinanza in funzione di ulteriori elaborazioni delle ordinanze dipartimentali a cui si fa riferimento.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
(art. 18)
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
…67
RS 946.51 ↩
RS 814.81 ↩
Abrogato dalla cifra II n. 2 dell’O del 17 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1495). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 6 n. 9 dell’O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1903). ↩
RS 813.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 747). ↩
Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229). ↩
Abrogato dall’all. 2 cifra II n. 12 dell’O del 15 set. 2017 sull’alcol, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161). ↩
Abrogati dall’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, con effetto dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491,509). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5821). ↩
RS 916.51 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2631). ↩
RS 817.022.16 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229). ↩
«Organismi geneticamente modificati» ↩
RS 817.02 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 apr. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2631). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 apr. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2631). ↩
RS 742.101 ↩
RS 742.141.1 ↩
RS 742.141.11 ↩
RS 734.0 ↩
[RU 1995 1024; 1997 1008all. n. 5,1016all. 5; 1998 54all. n. 6; 2000 741art. 10 n. 1,762cifra II n. 5; 2009 6243all. 3 n. 6.RU 2011 6233all. 2 cifra I] ↩
Abrogato dalla cifra III dell’O dell’11 apr. 2018, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2018 1687). ↩
RS 941.31 ↩
Nuovo testo giusta le cifre III e IV dell’O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2023 280). ↩
RS 730.02 ↩
Nuovo testo giusta la cifra IV dell’O del 21 mag. 2025, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 382). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, con effetto dal 1° mar. 2024 (RU 2023 179). ↩
Abrogato dalla cifra IV dell’O del 21 mag. 2025, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 382). ↩
Introdotto dall’art. 10 dell’O del 4 giu. 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 2873). ↩
RS 944.021 ↩
Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 29 giu. 2011 concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale (RU 2011 3379). Abrogato dalla cifra III dell’O dell’11 apr. 2018, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2018 1687). ↩
Introdotto dall’art. 13 dell’O del 7 dic. 2012 sulla dichiarazione delle pellicce (RU 2013 579). Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611). ↩
RS 944.022 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3121). ↩
RS 941.210 ↩
Introdotto dalla cifra III dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171). ↩
Introdotto dalla cifra II dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). Correzione del 19 set. 2024 (RU 2024 509). ↩
RS 817.023.31 ↩
Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491,509). ↩
RS 641.31 ↩
RS 641.311 ↩
Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491,509). ↩
RS 818.32 ↩
Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491,509). ↩
RS 818.321 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 232.11 ↩
RS 910.12 ↩
RS 172.021 ↩
RS 910.19 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2631). ↩
RS 817.022.12 ↩
RS 910.18 ↩
Introdotto dalla cifra III dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4611). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5821). ↩
Introdotto dalla cifra II dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6809). ↩
Introdotto dalla cifra III dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3669). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2016 2701). ↩
RS 730.01 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4421). ↩
RS 817.023.31 ↩
Introdotto dalla cifra II dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2010 2631. ↩
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