956.122•Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009
(Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
del 15 ottobre 2008 (Stato 1° marzo 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 e 55 della legge del 22 giugno 20071sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA);
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
I costi complessivi della FINMA comprendono:
Sempreché la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200417sugli emolumenti.
La FINMA può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni che, a richiesta, emana, esegue o fornisce d’urgenza o all’infuori del normale orario di lavoro.
Per le verifiche e le procedure di vigilanza che si concludono senza una decisione, la fatturazione e la decisione relativa all’emolumento sono rette dalle disposizioni sulle prestazioni conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200422sugli emolumenti.
Le banche estere e i società di intermediazione mobiliare esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.
L’importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue:
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni44.
La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per ogni persona di cui all’articolo 1b LBCR45.
I costi per gli intermediari assicurativi vincolati a un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 43 capoverso 2 LSA69sono assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati.
La tassa di base ammonta a 3000 franchi per organismo di autodisciplina.
Il numero di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per organismo di vigilanza.
La FINMA costituisce ogni anno riserve per ogni ambito di vigilanza corrispondenti al 10 per cento del totale dei suoi costi annui finché le riserve totali raggiungono o raggiungono di nuovo l’importo di un budget annuo.
Il diritto previgente si applica alla riscossione di emolumenti per le procedure che sono in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
La FINMA esamina le tasse di base di cui all’articolo 19a capoverso 1 lettere f e g due anni dopo l’entrata in vigore di questa modifica e redige un rapporto all’attenzione del Consiglio federale.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
(art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)
| in franchi | |
|---|---|
| 1 Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare | |
| 1.1 Decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione in quanto banca o società di intermediazione mobiliare oppure in quanto succursale di una banca estera o una società di intermediazione mobiliare estera (art. 2 e 3 LBCR80; art. 5 e 41–51 della legge del 15 giugno 201881sugli istituti finanziari [LIsFi]) | 10 000–100 000 |
| 1.1a Decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione in quanto rappresentanza di banche o società di intermediazione mobiliare estere (art. 2 LBCR; art. 58 LIsFi) | 5 000–30 000 |
| 1.2 Decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione complementare per banche o società di intermediazione mobiliare e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3terLBCR; art. 8 e 11 cpv. 5 LIsFi) | 1 000–30 000 |
| 1.3 Decisione concernente il riconoscimento di un’agenzia di rating (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del 1° giu. 201282sui fondi propri, OFoP) | 5 000–30 000 |
| 1.4 … | |
| 1.5 … | |
| 1.6 Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di società o regolamenti di una banca o di una società di intermediazione mobiliare (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 8 LIsFi) | 500–10 000 |
| 1.6a Decisione concernente l’autorizzazione di un mutamento di grande importanza per banche o società di intermediazione mobiliare (art. 8a cpv. 2 OBCR83; art. 8 cpv. 2 LisFi) | 200–4 000 |
| 1.7 Decisione in relazione a richieste di decisione preliminare, di deroghe o di agevolazioni in merito alla pubblicità delle partecipazioni secondo gli articoli 120 segg. della legge del 19 giugno 201584sull’infrastruttura finanziaria | 3 000–30 000 |
| 1.8 Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) per rappresentanze di banche estere e società di intermediazione mobiliare esteri | 500–1 000 |
| 1.9 Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) per banche, società di intermediazione mobiliare nonché succursali di banche estere e di società di intermediazione mobiliare esteri | 3 000–30 000 |
| 1.10 Comunicazione della prevista istituzione di una presenza o dell’avvio di un’attività all’estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e art. 20 OBCR; art. 15 LIsFi) | 1 000–30 000 |
| 2 Ambito degli investimenti collettivi di capitale | |
| 2.1 Decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione in quanto direzione di fondo, gestore di patrimoni collettivi o banca depositaria (art. 5, 24 segg. e 32 segg. LIsFi; art. 13 LICol85) | 4 000–50 000 |
| 2.1a Decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione in quanto SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o SICAF (art. 13 LICol) | 4 000–30 000 |
| 2.2 Decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione in quanto rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 13 LICol) | 2000–20 000 |
| 2.3 Decisione concernente l’approvazione della modifica dei documenti organizzativi (statuti, regolamento di organizzazione, regolamento di investimento, contratto della società) della direzione di un fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestore di patrimoni collettivi o di un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 15 cpv. 1 e 16 LICol; art. 8 LIsFi) | 500–10 000 |
| 2.4 Decisione concernente l’approvazione del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 15 cpv. 1 lett. a–d e 2 LICol) | 1 000–10 000 |
| 2.5 Decisione concernente l’approvazione della modifica del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 16 e 27 LICol) | 500–5 000 |
| 2.6 Decisione concernente l’approvazione dell’offerta di un investimento collettivo di capitale estero a investitori non qualificati (art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con art. 120 LICol) | 1 000–10 000 |
| 2.7 Decisione concernente l’accertamento della legalità della modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero (art. 15 cpv. 1 lett. e LICol) | 300–5 000 |
| 2.8 … | |
| 2.9 Decisione concernente l’approvazione dell’attribuzione di mandati a periti incaricati delle stime di fondi immobiliari (art. 64 LICol) | 1 000–5 000 |
| 2.10 … | |
| 2.11 Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) | 1 000–5 000 |
| 3 Ambito delle imprese di assicurazione | |
| 3.1 Decisione concernente il rilascio dell’autorizzazione ad avviare l’attività assicurativa (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA86) | 5 000–50 000 |
| 3.2 Decisione concernente il conferimento dell’autorizzazione a esercitare l’attività in un ulteriore ramo assicurativo (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA) | 2 000–10 000 |
| 3.3 Decisione concernente l’approvazione di tariffe e condizioni generali d’assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA) | 1 000–12 000 |
| 3.4 Decisione concernente l’approvazione di valori di liquidazione nell’assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale, per valore di liquidazione (art. 91 cpv. 2 della legge del 2 apr. 190887sul contratto d’assicurazione, LCA e art. 127 OS88) | 500–5 000 |
| 3.5 Decisione concernente l’approvazione di valori di liquidazione nella previdenza professionale (art. 91 cpv. 2 LCA e art. 127 OS) | 1 000–12 000 |
| 3.6 Decisione concernente le partecipazioni e i trasferimenti nonché le modifiche del piano d’esercizio in relazione con tali transazioni (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 2, 21 e 62 LSA) | 5 000–50 000 |
| 3.7 Decisioni concernenti altre modifiche del piano d’esercizio e modifiche nell’attività e nell’organizzazione (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LSA; art. 11 cpv. 1, 13 cpv. 2, 19 cpv. 2 e 99 cpv. 2 OS) | 500–12 500 |
| 3.8 Decisioni in relazione al patrimonio vincolato e alle disposizioni sugli investimenti (art. 70–95 OS) | 500–12 500 |
| 3.9 Controlli in loco e ispezioni su ordine delle imprese di assicurazione (art. 47 cpv. 1 LSA) | 5 000–50 000 |
| 3.10 Provvedimenti conservativi (art. 51 segg. LSA) | 1 000–10 000 |
| 3.11 Decisione in relazione alla cessazione volontaria dell’attività dell’azienda (art. 60 LSA) | 500–10 000 |
| 3.12 Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA) | 300–1 000 |
| 3.13 … | |
| 3.14 Verifiche speciali dei rapporti annuali (art. 25 LSA) | 1 000–10 000 |
| 4 Ambito degli intermediari assicurativi | |
| 4.1 Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per persona fisica (art. 43 cpv. 1 LSA) | 300–3 000 |
| 4.2 Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per persona giuridica (art. 43 cpv. 1 LSA) | 300–3 000 |
| 4.3 Intervento in caso di attività d’intermediazione proibite (art. 41 e 51 cpv. 2 lett. g LSA; Acc. del 19 dic. 199689con il Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa) | 500–10 000 |
| 4.4 Controlli in loco e ispezioni (art. 47 cpv. 1 LSA) | 2 000–30 000 |
| 5 Ambito degli organismi di autodisciplina | |
| 5.1 Procedura di riconoscimento (art. 18 cpv. 1 lett. a e art. 24 segg. LRD90) | 9 000–20 000 |
| 5.2 Mutazioni (art. 24 e 25 LRD) | 200–10 000 |
| 5.3 … | |
| 5.4 Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) | 500–5 000 |
| 6 Ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA91 | |
| 6.1 Decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione in quanto gestore patrimoniale o trustee (art. 5 e 17 segg. LIsFi) | 2 000–20 000 |
| 6.2 Decisione concernente l’autorizzazione di un mutamento di grande importanza in seno a gestori patrimoniali o trustee (art. 8 cpv. 2 LIsFi) | 200–4 000 |
| 6.3 Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell’attività di gestore patrimoniale o trustee | 500–5 000 |
| 7 … | |
| 8 Emolumenti generali | |
| 8.1 Decisione concernente una richiesta secondo gli articoli 42 o 43 LFINMA | 3 000–15 000 |
| 8.2 Tassa per il riconoscimento di decreti d’insolvenza esteri | 3 000–10 000 |
| 9 Esborsi | |
| 9.1 I costi per le fotocopie ammontano a 50 centesimi per pagina |
RS 956.1 ↩
RS 172.010 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597). ↩
Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 13 cpv. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo. ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 17 nov. 2010 (RU 2010 5597). Abrogata dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
Introdotta dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). ↩
Introdotta dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
Introdotta dal n. II 3 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229). ↩
RS 952.0 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
Abrogata dall’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
Abrogata dall’all. n. 5 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295). ↩
Introdotta dall’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
Introdotta dall’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
RS 172.041.1 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Introdotto dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
RS 172.041.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 25 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559). ↩
Introdotto dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
RS 172.041.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295). ↩
RS 952.02 ↩
Abrogata dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
RS 954.11 ↩
Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
RS 958.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). ↩
Introdotta dal n. I 9 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). ↩
Introdotta dal n. I 9 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). ↩
RS 958.11 ↩
Introdotto dal n. I 9 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). ↩
RS 958.111 ↩
RS 220 ↩
RS 952.0 ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). ↩
Abrogata dall’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915). ↩
Introdotto dall’all. n. 9 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). ↩
RS 951.31 ↩
RS 220 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2012 (RU 2012 6915). Nuovo testo l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 13 cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
RS 961.01 ↩
Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). ↩
RS 961.011 ↩
RS 961.01 ↩
Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915). ↩
Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). ↩
RS 961.011 ↩
RS 961.01 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597). ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
RS 955.0 ↩
Introdotta dall’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
[RU 1997 38; 2003 3701; 2006 4307all. 7 n. 3,5343] ↩
[RU 2005 5047] ↩
La mod. può essere consultata allaRU 2008 5343. ↩
RS 958.1 ↩
RS 952.0 ↩
RS 954.1 ↩
RS 952.03 ↩
RS 952.02 ↩
RS 958.1 ↩
RS 951.31 ↩
RS 961.01 ↩
RS 221.229.1 ↩
RS 961.011 ↩
RS 0.961.514 ↩
RS 955.0 ↩
RS 956.1 ↩
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"title": "Verordnung vom 15. Oktober 2008 über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung, FINMA-GebV)",
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"title": "Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)",
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"title": "Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)",
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