974.01•Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali
974.01Federal Council Ordinance1 gen 1978
del 12 dicembre 1977 (Stato 1° novembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19761su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (legge),
ordina:
La DSC7e la SECO, come anche l’Amministrazione federale delle finanze, elaborano in comune la concezione globale della contribuzione svizzera alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La coordinazione incombe alla DSC.
La SECO è competente per i provvedimenti di politica commerciale nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo; la DSC ha il diritto di esprimere il proprio parere.
La SECO è competente per i provvedimenti intesi a promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. La DSC ha il diritto di esprimere il proprio parere.
Le nuove forme e le forme miste sono di competenza, secondo le loro caratteristiche, della DSC o della SECO oppure di altri uffici o servizi federali.
La DSC e l’Amministrazione federale delle finanze elaborano in comune la concezione globale della contribuzione svizzera all’aiuto umanitario internazionale. La coordinazione incombe alla DSC.
Se le spese d’attuazione di provvedimenti previsti non superano il credito concesso di più di un quarto, i costi suppletivi possono essere decretati dai dipartimenti o dagli uffici federali competenti, nell’ambito delle loro competenze finanziarie.
Gli uffici federali competenti possono ove occorra decidere di mutare un provvedimento, se non risultano costi suppletivi.
I provvedimenti, i costi suppletivi e i mutamenti sono motivati e decisi per scritto.
I servizi federali competenti possono assumere, in virtù di contratti di diritto privato, collaboratori qualificati per l’esecuzione dei provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario. Ai collaboratori è impartita, per il loro intervento, una formazione personale e, se necessario, professionale.
All’acquisto di materiale è applicabile l’ordinanza dell’8 dicembre 197516sugli acquisti. Occorre tener conto delle condizioni esistenti nello Stato compartecipante e dell’effetto generale sullo sviluppo.
È segnatamente abrogata l’ordinanza del 13 settembre 197222concernente la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978.
(art. 15 cpv. 2)
| Importo degli impegni | Competenza finanziaria per provvedimenti di cooperazione tecnica (art. 6) | Competenza finanziaria per provvedimenti d’aiuto finanziario bilaterale, per i quali è competente la DSC (art. 7 cpv. 1) | Competenza finanziaria per provvedimenti d’aiuto finanziario bilaterale, per i quali è competente la SECO (art. 7 cpv. 2) | Competenza finanziaria per provvedimenti d’aiuto finanziario multilaterale, per i quali la DSC assicura la coordinazione (art. 8 cpv. 4) | Competenza finanziaria per provvedimenti d’aiuto finanziario multilaterale, per i quali la SECO assicura la coordinazione (art. 8 cpv. 4) | Competenza finanziaria per provvedimenti di politica commerciale e per promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata (art. 9 e 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oltre 10 milioni fino a 20 milioni di franchi | Dipartimento federale degli affari esteri | Dipartimento federale degli affari esteri, con l’accordo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, con l’accordo del Dipartimento federale degli affari esteri | Dipartimento federale degli affari esteri, con l’accordo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, con l’accordo del Dipartimento federale degli affari esteri | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca |
| fino a 10 milioni di franchi | DSC | DSC | SECO | DSC, con l’accordo della SECO | SECO, con l’accordo della DSC | SECO |
RS 974.0 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 873). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959). ↩
Nuova denominazione giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 873). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959). ↩
[RU 1972 243; 1973 2056;RU 1983 1055art. 14.RU 1989 72art. 6 cpv. 1]. Ora: secondo l’O del 21 dic. 1988 per l’applicazione della Conv. concernente l’aiuto alimentare dell’Acc. internazionale sul grano del 1986 (RS 916.111.311.2 ). ↩
Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 dell’O del 27 ago. 2025 concernente l’abolizione dell’obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell’AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, con effetto al 1° nov. 2025 (RU 2025 550). ↩
[RU 1975 2373; 1976 504; 1988 1206; 1993 2525.RU 1996 518art. 71. let. b]. Vedi ora l’O dell’11 dic. 1995 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11 ). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 873). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4723). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 873). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959). ↩
[RU 1972 2257] ↩
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